CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
è rappresentato e difeso, giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 250/2024 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,pubblicata il 27/5/2024;Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del2/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.1. Con atto di citazione notificato in data 26/9/2005, AntonioPierri convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Potenza, MicheleConsiglio, chiedendo la demolizione del fabbricato realizzato dalconvenuto sul fondo confinante con la sua proprietà, oltre ilrisarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00.L’attore allegò di essere proprietario di un immobile sito inRionero in Vulture, alla contrada Ventarulo, confinante con quello diproprietà del convenuto che aveva edificato sul proprio fondo unacostruzione in violazione delle distanze prescritte dall’art.873 cod. civ.,costituendo una servitù di affaccio diretto, in violazione dell’art.905cod. civ.2. Con sentenza n.30\2018, il Tribunale di Potenza rigettò ladomanda, compensando tra le parti le spese di giudizio e ponendo acarico dell’attore le spese di c.t.u.In particolare, il giudice ritenne insussistente la lamentataviolazione delle distanze legali tra edifici e non esaminò la sussistenzadella violazione dell’art. 905 cod. civ., ritenendo che sul punto nonfosse stata formulata alcuna domanda.3. Con sentenza n. 250\2024, la Corte di appello di Potenzaaccolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, accertata la violazione della distanza di cui all’art.905 cod.civ., condannò l’appellato ad innalzare un parapetto, compensando permetà le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e ponendole spese di c.t.u. a definitivo carico dell’appellato.Ric. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -2-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per quel che qui rileva, la Corte territoriale rimarcò che ilcontenuto della domanda non può essere unicamente ricostruito inriferimento alle sole conclusioni della citazione, perché gli attiprocessuali devono essere esaminati ed interpretati nella lorointerezza, ben potendo la proposizione di una domanda essere dedottadal complessivo ordito argomentativo dell’atto in cui è formulata;escluse pure la lesione del contraddittorio, perché l’appellato si era dasubito difeso rispetto alla asserita violazione ex art.905 cod. civ., siapure soltanto per chiedere che la domanda non fosse esaminata. Nelmerito, la Corte d’appello osservò che il parapetto del manufatto di cuiera stata contestata l’illiceità ex art. 905 cod. civ. consentiva l’affaccioed era posto a una distanza inferiore a 30 cm dal confine, invece chealla distanza minima di 1,5 m prescritta dal codice.Riscontrò pure l’irrilevanza della presenza di una strada pubblicatra due fondi, perché interessante, come emerso dai rilievi del c.t.u.nominato, una sezione diversa dei fabbricati e non il tratto in cui sitrovava il parapetto.Rilevò, infine, che la veduta era esercitabile dal lastrico potevaconcretizzarsi non soltanto in modo obliquo ma anche in via diretta,con conseguente applicabilità dell’art.905 cod. civ.Ribadì, infine, quanto alle spese processuali, che il parzialeaccoglimento dell’appello ne implicava una nuova regolamentazione inconsiderazione dell’esito complessivo della lite.4. Avverso questa sentenza della Corte di Appello di Potenza,Michele Consiglio ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo aquattro motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -3-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Con il primo motivo, Michele Consiglio ha denunciato, inriferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza per inammissibilità dell’appello perché proposto inviolazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. nonché dell’art.2907 cod.civ.: l’appellante, infatti, con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], formalmente intitolato «convenzione modificativa delregime coniugale e donazione», aveva donato al coniuge tutta lapropria quota dei beni acquistati per atto a rogito del notaio ConsalvoGiuratrabocchetti del 17/12/1991; tra i beni donati era compresol’immobile confinante rispetto a cui era stata lamentata la violazionedelle distanze; in conseguenza, alla data di proposizionedell’impugnazione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli non era più proprietario e avrebbeperciò agito in violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2907comma I cod. civ., non avendo alcun interesse a impugnare; nondichiarando l’avvenuta alienazione, peraltro, egli avrebbe violato ildovere di probità e di lealtà di cui all’art.88 cod. proc. civ.Con la memoria illustrativa, il ricorrente ha quindi sostenuto checon l’appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva unicamente riproposto la domandaripristinatoria che, tuttavia, concerneva un bene che ormai non gliapparteneva più; peraltro, poiché il bene era stato donato e nonvenduto, l’interesse dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] non era neppure ravvisabilenella necessità di evitare eventuali e futuri rischi di responsabilità.1.1. Il motivo è infondato.Come chiarito da questa Corte, in ipotesi di successione a titoloparticolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza diprimo grado, e prima della scadenza del termine per la impugnazione,il dante causa non perde nessun potere processuale, con laconseguenza che la impugnazione della sentenza spetta in ogni casoalla parte originaria, nei cui confronti essa è stata pronunciata, salva laRic. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -4-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore a titoloparticolare ([OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 6038 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).L’art. 111 cod. proc. civ. concerne, infatti, non la capacità di agireapplicata al processo, ma la titolarità attiva e passiva dell'azione, percui la cessione del bene avvenuta nel corso del processo non fa venirmeno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori econvenuti (Cass. 3004/04), né il mutamento della titolarità sostanzialeincide sulla legittimazione dell'originario titolare (Cass. 1978/04).Questa perdurante legittimazione del dante causa ha portatameramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effettisostanziali della pronuncia si spiegano soltanto nei confrontidell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto ingiudizio (Sez. 3, n. 22503 del 23/10/2014).In tal senso, non coglie nel segno l’argomentazione offerta inmemoria illustrativa sul difetto di interesse prospettato in ricorso: èirrilevante, infatti, che sia stata riproposta in appello soltanto ladomanda a contenuto meramente ripristinatorio del bene e nonsussista un rischio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delsuccessore poiché donatario, proprio perché, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente, il trasferimento a titolo particolare del dirittocontroverso, nel corso del processo, dà luogo a una merasostituzione processuale del dante causa, sicché si ha la separazionedella titolarità del diritto medesimo da quella dell'azione; il principiodella continuazione del processo tra le parti originarie determina,quindi, la non influenza, rispetto ai termini della controversia, dellevicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive, successiveall'inizio della controversia stessa e la sentenza è validamente emessanei confronti del successore a titolo particolare, anche nei casi in cui, acausa della disciplina della trascrizione, non sia al medesimo opponibileRic. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -5-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026(Cass. Sez. 1, n. 5562 del 17/06/1996; Sez. 2, n. 3623 del13/04/1999; Sez. 2, n. 13264 del 16/07/2004).Ciò precisato, è ugualmente inconferente l’invocazione dell’art.88 cod. proc. civ., che costituisce, evidentemente, una semplicesollecitazione all'esercizio di un potere officioso anche di questa Corte,strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtàe probità: il difensore ha, infatti, agito nell’ambito degli effetti sulprocesso della successione a titolo particolare come disciplinati dallegislatore.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto, in riferimentoal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’inammissibilita’dell’appello perché proposto in violazione degli artt. 342, 345, 101, 189e 190 cod. proc. civ.: erroneamente la Corte territoriale avrebbeaccolto l’appello nonostante la domanda di accertamento della servitùdi veduta non fosse stato oggetto di esplicita richiesta in primo grado;risulterebbe in conseguenza violato il diritto al contraddittorio e alladifesa del ricorrente, in quanto la proposizione della domanda diaccertamento della servitù di veduta proposta da [OSCURATO:PERSONA] inappello avrebbe costituito una nuova domanda.2.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, hariscontrato l’avvenuta proposizione della domanda diretta ad eliminarela violazione delle distanze.Il Tribunale aveva ritenuto che la demolizione di un determinatomanufatto sia suscettibile di formare oggetto di tante domande diversequante siano le specifiche lesioni lamentate e aveva escluso che, nelleconclusioni dell’atto di citazione, fosse stata formulata una specificadomanda fondata sulla violazione degli art. 905 e seguenti del codicecivile.Ric. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -6-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte territoriale ha, invece, sottolineato che, ferma lacorrettezza del principio, la denuncia della violazione delle distanzeanche rispetto alle vedute era esplicita in citazione, sicché la domandadi demolizione doveva intendersi finalizzata anche al rispetto dell’art.905 cod. civ.: «come ben messo in rilievo dall’appellante, tantonell’atto introduttivo del primo grado di giudizio quanto in sede diprecisazione delle conclusioni, [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente richiamato ilprofilo di doglianza concernente l’art. 905 cod. civ. Benché tali profilinon siano stati poi richiamati espressamente nelle conclusioni dellacitazione, le argomentazioni espresse sono chiare nell’individuare laviolazione della menzionata disposizione come ragione sufficienteall’abbattimento del fabbricato».Così decidendo, la Corte territoriale ha correttamente applicato ilprincipio, più volte ribadito da questa Corte e proprio richiamato insentenza, secondo cui il Giudice del merito ha il potere-dovere diaccertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qualedesumibile non soltanto dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dallamedesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimentoconcreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza trachiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa daquella esercitata (Sez. 3, n. 75 del 08/01/2010; Sez. 3, n. 15802 del28/07/2005; Sez. 2, n. 18653 del 16/09/2004; Sez. 3, n. 19188 del15/12/2003).Nella specie, è vero, infatti, che (tra le tantissime - Sez. 2, n.15070 del 11/06/2018) l'art. 905 cod. civ., che salvaguarda il fondofinitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negliedifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, nonha correlazione alcuna con l'art. 873 cod. civ. che, diretto a tutelare,Ric. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -7-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026evitando la formazione di intercapedini dannose, interessi generali diigiene, decoro e sicurezza negli abitati, permette agli enti locali distabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare deidetti interessi collettivi.Dall’esame dell’atto di citazione, tuttavia, consentito a questaCorte per essere stato denunciato un error in procedendo, risulta cheAntonio [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima lamentato la «costituzione di servitù diaffaccio a distanze non consentite» (così testualmente a pag. 2 dell’attodi citazione, secondo cpv.), ribadendo poi (sempre testualmente, apag. 3 della citazione, penultimo cpv. prima del « P.Q.Mla formulazione delle conclusioni) che la costruzione ha realizzato unaffaccio diretto a distanza inferiore a mt. 1.50, come prescritto dall’art.905 c.c.; ha, quindi, chiesto esplicitamente, formulando le conclusioni,la demolizione della costruzione e il ripristino dello stato dei luoghi perviolazione delle distanze «come chiarito in parte motiva».Come risulta evidente, allora, il richiamo esplicito alle violazionidescritte in parte motiva consente di ritenere proposta anche ladomanda demolitoria o di riduzione in pristino per violazione delledistanze.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato, in riferimentoal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione della norma di cui all’art.906 cod. civ., per avere la Cortedi appello ritenuto applicabile l’art.905 cod. civ. anziché l’art. 906: nonsarebbe stata offerta alcuna prova della possibilità di esercitare laveduta oltre che in obliquo, in via diretta; peraltro, come affermatodallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo di primo grado e ribadito inappello, il bene di cui chiede tutela in giudizio è, nello specifico, ungarage seminterrato che si trova in una posizione obliqua rispetto altratto della costruzione realizzata da Michele Consiglio e la distanza dalRic. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -8-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026più vicino lato della porta al più vicino lato sporto è superiore a quellalegale di settantacinque centimetri prevista ex art.906 cod. proc. civ.;la veduta sarebbe esercitabile anche in via diretta soltanto dal suoloantistante il garage che, tuttavia, sarebbe condominiale.3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.La Corte d’appello ha, sul punto, esplicitamente affermato chenon possa «ritenersi corretto l’argomento - speso dal Consiglio eripreso poi dal giudice di prime cure in un obiter dictum - per cui,essendo presente una strada pubblica tra i fondi di cui è causa, il divietodi cui all’art. 905 cod. civ. cesserebbe, giusta il disposto del terzocomma della norma. Invero, come si evince chiaramente dai rilieviperitali, la strada pubblica in parola interessa una sezione diversa deifabbricati e non giunge a lambire il tratto in cui si trova il parapetto: ildivieto deve dunque ritenersi sussistente per il tratto di cui è causa.Infondata, peraltro, è anche la pretesa dell’appellato di applicare ildisposto dell’art. 906 cod. civ. Invero, la veduta esercitabile dal lastricopuò concretizzarsi non solo in modo obliquo ma anche in via diretta.Tanto basta a ritenere applicabile l’art. 905 cod. civ.».Così decidendo, la Corte d’appello ha osservato il principio percui, ai fini dell'osservanza delle distanze legali dal fondo vicino laqualificazione della veduta (diretta, obliqua o laterale) va fatta conriguardo alla possibilità che la conformazione obbiettiva dell'opera offredi guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in basealla posizione della persona che esercita la veduta rispetto alla paretein cui si apre la finestra o il balcone (Sez. 2, n. 4523 del 16/04/1993;Sez. 2, n. 2159 del 14/02/2002).La censura, allora, si risolve in una inammissibile istanza dirivisitazione dei fatti, invece preclusa a questa Corte.Ric. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -9-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/20264. Con il quarto motivo, Michele Consiglio ha infine sostenuto, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione della norma di cui all’art.91 e 112 cod. proc. civ.per avere la Corte statuito in ordine alle spese di primo grado malgradoil capo della sentenza relativo alle spese non fosse stato oggetto diimpugnazione, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.4.1. Anche questo motivo è infondato.Come peraltro già rimarcato dalla stessa Corte territoriale nellasentenza impugnata, la nuova statuizione sulle spese è stata adottatain conseguenza del parziale accoglimento dell’appello: il potere delgiudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenzaimpugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragionedel suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenzaimpugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudicedel gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituitooggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3,n. 16526 del 13/06/2024).3. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente Michele Consiglio al rimborso delle spese processuali infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo inrelazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Ric. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -10-Numero registro generale 17875/2024Numero sezionale 2931/2025Numero di raccolta generale 16961/2026Data pubblicazione 30/05/2026P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso; condanna Michele Consiglio alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 2 dicembre 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2024 n. 17875 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -11-