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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00426/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo del ricorso ed il rigetto nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli art. 73, 74 D.P.R. 9-10-1990, n.309 e 10-12-14

I. 14-10-74, n. 497.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione in contestazione, poiché il giudice a quo non effettua alcuna distinzione tra la posizione del ricorrente e quella di altro coindagato.

L'Ascione non ha mai usufruito di immobili nè sapeva come "modificare" veicoli.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato non si desume alcuna prova dell'affectio societatis, né la consapevolezza di avere assunto un vincolo associativo criminale o di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, nel totale silenzio delle intercettazioni, da cui non sono desumibili contatti con altri associati né alcun, sia pur labile, elemento da cui inferire l'appartenenza del ricorrente all'organismo criminale.

E infatti in relazione alla posizione dell'indagato nessuna intercettazione è stata specificamente indicata nell'ordinanza gravata.

Mancano perquisizioni e sequestri e non vi è stata neppure l'individuazione di mezzi o vetture direttamente attribuibili all'imputato.

Nemmeno sono stati rilevati contatti tra il ricorrente e altri soggetti che non fossero dipendenti della ditta "[OSCURATO:PERSONA]".

2.1. Non sussistono gravi indizi neanche relativamente ai singoli episodi di violazione della normativa in materia di stupefacenti in contestazione.

Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che la difesa non avesse posto in discussione la sussistenza di una piattaforma indiziarla in ordine al capo Al), perché invece era stata formulata, al riguardo, una specifica doglianza.

Del resto, non emerge alcun aggancio alle celle olandesi, nonostante l'unico elemento indiziante per tutti i capi di imputazione sia costituito dall'aggancio alle celle catturate durante i viaggi dell'Ascione, che si spostava dal territorio campano esclusivamente per leciti motivi di lavoro.

Le conversazioni captate si riferiscono a un brevissimo lasso temporale e sono in numero irrisorio.

Il loro contenuto non può essere considerato sufficiente a comprovare la circostanza che il ricorrente si fosse recato in Olanda al fine di procurare la sostanza stupefacente.

La mancanza totale di dialoghi captati e di sequestri necessitava di una motivazione maggiormente rigorosa e pregnante, atteso che non può essere ammesso l'inferire gravi indizi di reità in ordine a ben 14 capi di imputazione da elementi relativi ad un unico episodio.

Ancor meno laddove tali indizi non possono essere definiti gravi neppure per il capo Al).

La presunta consegna è stata infatti impropriamente dedotta esclusivamente dai rilevamenti delle posizioni degli indagati, sebbene gli stessi agenti di polizia giudiziaria abbiano riferito dell'incertezza della consegna e del luogo in cui quest'ultima sarebbe avvenuta.

Neppure è dato rilevare alcuna ipotetica trattativa gestita direttamente dal ricorrente e volta all'importazione di stupefacente dall'Olanda.

Nemmeno emerge il contenuto di eventuali dialoghi intercorsi con i presunti fornitori né dalle captazioni è rinvenibile alcun riferimento alla condotta dell'Ascione.

2. La motivazione è carente anche in punto di esigenze cautelari.

L'Ascione, dal 3 gennaio 2019, era stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, da una società di autotrasporti con sede in Napoli, con mansioni di autotrasportatore internazionale.

D'altronde il sodalizio criminale è ormai da anni inoperativo e disarticolato.

L'ultima condotta temporalmente contestata al ricorrente risale al 10 luglio 2018 ed è incontrovertibile che dopo tale data non sia mai emersa la perpetrazione di alcun atto illecito.

L'unico precedente, in materia di uso di carte di credito, risale a circa 20 anni fa.

L'imputato non è gravato da alcun carico pendente e ha preso le distanze da ambienti delinquenziali, come dimostrato dall'allontanamento dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]".

Avrebbe dovuto altresì essere valorizzato il rilevante lasso di tempo intercorso tra i fatti reato e l'esecuzione della misura cautelare, senza che venisse posta in essere nelle more alcuna attività illecita.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, in data 16.07.2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali, è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi, giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez.

U., 22-3-2000, Audino).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il costante ripetersi in un arco temporale considerevole (oltre un anno) del medesimo schema illecito, ampiamente consolidato e collaudato, che si avvaleva anche dell'utilizzo di autovetture appositamente modificate con la creazione di alloggiamenti deputati ad occultare la sostanza stupefacente o il danaro che ne costituiva il prezzo, unitamente alla disponibilità di diversi immobili utilizzati come nascondigli della sostanza stupefacente, dimostra come, nel caso di specie, si vada ben oltre il semplice concorso di persone nel reato, trattandosi di un'associazione con carattere di assoluta stabilità.

Per quanto attiene alla posizione dell'Ascione, egli aveva costanti rapporti con gli altri membri del sodalizio, sia sul "versante fornitori" che sul "versante acquirenti" , in quanto la cocaina, attraverso il costante agire del ricorrente e degli altri sodali, veniva importata dall'Olanda, grazie all'attività di autotrasportatori internazionali svolta dagli indagati, condotta dapprima in Campania e successivamente trasportata, sempre ad opera degli appartenenti al sodalizio criminale, in Salento, dove veniva smistata per lo smercio su varie piazze.

Le conversazioni intercettate hanno peraltro dimostrato come non vi fosse altro genere di rapporti tra il gruppo campano, coordinato da [OSCURATO:PERSONA], con la stretta collaborazione dell'Ascione, e i suoi acquirenti abituali, i quali venivano riforniti di cocaina con cadenza costante, ingenerando in tal modo un considerevole volume d'affari, essendo state consegnate da Basilicata, Ascione e dagli altri sodali cifre assolutamente considerevoli, nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.

Per quanto attiene al capo Al), il giudice a quo ha posto in rilievo come la polizia giudiziaria operante abbia sequestrato un notevole quantitativo di cocaina e come dalle indagini espletate sia emerso che [OSCURATO:PERSONA], fidato collaboratore di Basilicata, il 26.06.2018 avesse fatto rientro a Napoli, con un carico di cocaina prelevato in Olanda.

Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U., 25-11-1995, Facchini, Rv.203767).

Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez.

U., 19-6-1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.

3. Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato il ruolo particolarmente attivo e dinamico tenuto, nell'ambito del sodalizio criminale, dal ricorrente, già condannato in passato per violazione delle norme sull'uso delle carte dì credito e protagonista, unitamente a diversi altri sodali, dell'importazione dall'estero di notevolissimi quantitativi di cocaina.

L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, avendo con puntualità evidenziato come non vi siano elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., avendo anche posto in rilievo l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con applicazione del braccialetto elettronico, presupponendo essa una capacità di autolimitazione dell'interessato che il ricorrente ha ampiamente dimostrato di non avere.

L'impianto argomentativo della pronuncia in esame è pertanto esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità dì mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti 4, della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259).

4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo del ricorso ed il rigetto nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli art. 73, 74 D.P.R. 9-10-1990, n.309 e 10-12-14 I. 14-10-74, n. 497. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione in contestazione, poiché il giudice a quo non effettua alcuna distinzione tra la posizione del ricorrente e quella di altro coindagato. L'Ascione non ha mai usufruito di immobili nè sapeva come "modificare" veicoli. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non si desume alcuna prova dell'affectio societatis, né la consapevolezza di avere assunto un vincolo associativo criminale o di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, nel totale silenzio delle intercettazioni, da cui non sono desumibili contatti con altri associati né alcun, sia pur labile, elemento da cui inferire l'appartenenza del ricorrente all'organismo criminale. E infatti in relazione alla posizione dell'indagato nessuna intercettazione è stata specificamente indicata nell'ordinanza gravata. Mancano perquisizioni e sequestri e non vi è stata neppure l'individuazione di mezzi o vetture direttamente attribuibili all'imputato. Nemmeno sono stati rilevati contatti tra il ricorrente e altri soggetti che non fossero dipendenti della ditta "[OSCURATO:PERSONA]". 2.1. Non sussistono gravi indizi neanche relativamente ai singoli episodi di violazione della normativa in materia di stupefacenti in contestazione. Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che la difesa non avesse posto in discussione la sussistenza di una piattaforma indiziarla in ordine al capo Al), perché invece era stata formulata, al riguardo, una specifica doglianza. Del resto, non emerge alcun aggancio alle celle olandesi, nonostante l'unico elemento indiziante per tutti i capi di imputazione sia costituito dall'aggancio alle celle catturate durante i viaggi dell'Ascione, che si spostava dal territorio campano esclusivamente per leciti motivi di lavoro. Le conversazioni captate si riferiscono a un brevissimo lasso temporale e sono in numero irrisorio. Il loro contenuto non può essere considerato sufficiente a comprovare la circostanza che il ricorrente si fosse recato in Olanda al fine di procurare la sostanza stupefacente. La mancanza totale di dialoghi captati e di sequestri necessitava di una motivazione maggiormente rigorosa e pregnante, atteso che non può essere ammesso l'inferire gravi indizi di reità in ordine a ben 14 capi di imputazione da elementi relativi ad un unico episodio. Ancor meno laddove tali indizi non possono essere definiti gravi neppure per il capo Al). La presunta consegna è stata infatti impropriamente dedotta esclusivamente dai rilevamenti delle posizioni degli indagati, sebbene gli stessi agenti di polizia giudiziaria abbiano riferito dell'incertezza della consegna e del luogo in cui quest'ultima sarebbe avvenuta. Neppure è dato rilevare alcuna ipotetica trattativa gestita direttamente dal ricorrente e volta all'importazione di stupefacente dall'Olanda. Nemmeno emerge il contenuto di eventuali dialoghi intercorsi con i presunti fornitori né dalle captazioni è rinvenibile alcun riferimento alla condotta dell'Ascione. 2. La motivazione è carente anche in punto di esigenze cautelari. L'Ascione, dal 3 gennaio 2019, era stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, da una società di autotrasporti con sede in Napoli, con mansioni di autotrasportatore internazionale. D'altronde il sodalizio criminale è ormai da anni inoperativo e disarticolato. L'ultima condotta temporalmente contestata al ricorrente risale al 10 luglio 2018 ed è incontrovertibile che dopo tale data non sia mai emersa la perpetrazione di alcun atto illecito. L'unico precedente, in materia di uso di carte di credito, risale a circa 20 anni fa. L'imputato non è gravato da alcun carico pendente e ha preso le distanze da ambienti delinquenziali, come dimostrato dall'allontanamento dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]". Avrebbe dovuto altresì essere valorizzato il rilevante lasso di tempo intercorso tra i fatti reato e l'esecuzione della misura cautelare, senza che venisse posta in essere nelle more alcuna attività illecita. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, in data 16.07.2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali, è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi, giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U., 22-3-2000, Audino). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il costante ripetersi in un arco temporale considerevole (oltre un anno) del medesimo schema illecito, ampiamente consolidato e collaudato, che si avvaleva anche dell'utilizzo di autovetture appositamente modificate con la creazione di alloggiamenti deputati ad occultare la sostanza stupefacente o il danaro che ne costituiva il prezzo, unitamente alla disponibilità di diversi immobili utilizzati come nascondigli della sostanza stupefacente, dimostra come, nel caso di specie, si vada ben oltre il semplice concorso di persone nel reato, trattandosi di un'associazione con carattere di assoluta stabilità. Per quanto attiene alla posizione dell'Ascione, egli aveva costanti rapporti con gli altri membri del sodalizio, sia sul "versante fornitori" che sul "versante acquirenti" , in quanto la cocaina, attraverso il costante agire del ricorrente e degli altri sodali, veniva importata dall'Olanda, grazie all'attività di autotrasportatori internazionali svolta dagli indagati, condotta dapprima in Campania e successivamente trasportata, sempre ad opera degli appartenenti al sodalizio criminale, in Salento, dove veniva smistata per lo smercio su varie piazze. Le conversazioni intercettate hanno peraltro dimostrato come non vi fosse altro genere di rapporti tra il gruppo campano, coordinato da [OSCURATO:PERSONA], con la stretta collaborazione dell'Ascione, e i suoi acquirenti abituali, i quali venivano riforniti di cocaina con cadenza costante, ingenerando in tal modo un considerevole volume d'affari, essendo state consegnate da Basilicata, Ascione e dagli altri sodali cifre assolutamente considerevoli, nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. Per quanto attiene al capo Al), il giudice a quo ha posto in rilievo come la polizia giudiziaria operante abbia sequestrato un notevole quantitativo di cocaina e come dalle indagini espletate sia emerso che [OSCURATO:PERSONA], fidato collaboratore di Basilicata, il 26.06.2018 avesse fatto rientro a Napoli, con un carico di cocaina prelevato in Olanda. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U., 19-6-1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 3. Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato il ruolo particolarmente attivo e dinamico tenuto, nell'ambito del sodalizio criminale, dal ricorrente, già condannato in passato per violazione delle norme sull'uso delle carte dì credito e protagonista, unitamente a diversi altri sodali, dell'importazione dall'estero di notevolissimi quantitativi di cocaina. L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, avendo con puntualità evidenziato come non vi siano elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., avendo anche posto in rilievo l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con applicazione del braccialetto elettronico, presupponendo essa una capacità di autolimitazione dell'interessato che il ricorrente ha ampiamente dimostrato di non avere. L'impianto argomentativo della pronuncia in esame è pertanto esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità dì mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti 4, della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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