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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 23976/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030313Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 10 marzo 2021 il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Venezia in data 19.7.2018.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 14, comma 5- quater, legge n. 286/1998, in quanto non si era tenuto conto che l'imputato non era cittadino tunisino, e quindi le autorità tunisine non avevano consentito l'espulsione verso quel paese.

Il fatto ascritto risultava quindi determinato dal giustificato motivo della impossibilità del rientro nel paese di origine.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

Il ricorso ha denunciato difetto motivazionale del giudizio sulla sussistenza, o meno, di giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale in ragione del travisamento, per omessa considerazione, della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Questura di Venezia, laddove si dava atto che, in passato, l'espulsione dell'imputato non era mai stata eseguita "a causa della mancata identificazione da parte delle competenti [OSCURATO:PERSONA]".

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, al fine di individuare la sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, le ragioni che, in base all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, legittimano la [OSCURATO:PERSONA] a non procedere all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera (cioè la necessità di soccorso, la difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo) costituiscono ihos indici di riconoscimento della inesigibilità della condotta richiesta allo straniero, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.

In particolare, costituisce giustificato motivo l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera né acquistare il biglietto di viaggio, o al mancato rilascio, da parte della competente autorità consolare, dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso (Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234883; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, MARKOVIC, Rv. 277449).

Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato che "Né sono stati dedotti, o sono in altro modo emersi, elementi che possano aver giustificato il mancato allontanamento dell'imputato".

Il ricorso, che ha allegato l'atto di polizia giudiziaria che afferma l'esistenza, in passato, di ragioni, attinenti all'identificazione dell'imputato, ostative all'esecuzione dell'espulsione, ha dunque esattamente evidenziato la mancata valutazione da parte del giudice di un elemento oggettivo che smentisce l'affermazione della insussistenza di "elementi che possono aver giustificato il mancato allontanamento dell'imputato".

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, dovrà rinnovare il giudizio, evitando nella valutazione circa la sussistenza, o meno, di giustificato motivo dell'inottemperanza la carenza motivazionale censurata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030313Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 10 marzo 2021 il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Venezia in data 19.7.2018. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 14, comma 5- quater, legge n. 286/1998, in quanto non si era tenuto conto che l'imputato non era cittadino tunisino, e quindi le autorità tunisine non avevano consentito l'espulsione verso quel paese. Il fatto ascritto risultava quindi determinato dal giustificato motivo della impossibilità del rientro nel paese di origine. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il ricorso ha denunciato difetto motivazionale del giudizio sulla sussistenza, o meno, di giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale in ragione del travisamento, per omessa considerazione, della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Questura di Venezia, laddove si dava atto che, in passato, l'espulsione dell'imputato non era mai stata eseguita "a causa della mancata identificazione da parte delle competenti [OSCURATO:PERSONA]". Il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, al fine di individuare la sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, le ragioni che, in base all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, legittimano la [OSCURATO:PERSONA] a non procedere all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera (cioè la necessità di soccorso, la difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo) costituiscono ihos indici di riconoscimento della inesigibilità della condotta richiesta allo straniero, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. In particolare, costituisce giustificato motivo l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera né acquistare il biglietto di viaggio, o al mancato rilascio, da parte della competente autorità consolare, dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso (Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234883; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, MARKOVIC, Rv. 277449). Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato che "Né sono stati dedotti, o sono in altro modo emersi, elementi che possano aver giustificato il mancato allontanamento dell'imputato". Il ricorso, che ha allegato l'atto di polizia giudiziaria che afferma l'esistenza, in passato, di ragioni, attinenti all'identificazione dell'imputato, ostative all'esecuzione dell'espulsione, ha dunque esattamente evidenziato la mancata valutazione da parte del giudice di un elemento oggettivo che smentisce l'affermazione della insussistenza di "elementi che possono aver giustificato il mancato allontanamento dell'imputato". Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, dovrà rinnovare il giudizio, evitando nella valutazione circa la sussistenza, o meno, di giustificato motivo dell'inottemperanza la carenza motivazionale censurata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa p
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