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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36431/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]–Centro di promozione sociale, rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elett o in Roma, via M. Mercati 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 92 / 202 1 della Corte d ’ appello di Ancona depositata il 29 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, e confermato la sentenza di primo grado di rigetto d ella domanda di accertamento negativo rispetto alle risultanze di un’ispezione promossa d a ll’ I .

N .

P .

S . , in base a l l a quale erano state ricondotte allo schema della subordinazione prestazioni di volontariato rese nell’ambito di una convenzione intrattenuta dalla Associazione con la [OSCURATO:PERSONA] di Osimo, che gestiva una casa di riposo per anziani;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale , in esito all’approfondimento istruttoriosollecitato dagli appellanti, ha ritenuto di escludere nella specie la configurabilità del volontariatoin base alle pressocché concordi deposizioni dei testi, dallequali era emerso che i “volontari” erano in realtà al la ricerca di un’occupazione lavorativa, assoggettati all’eterodirezione riferibile al legale rappresentante dell’Associazione – sia pure per il tramite del personale della Fondazione– e venivano remunerati con l e somme che i parenti degli anziani corrispondevano dietro fattura a lla medesima Associazione, che poi provvedeva a versare i relativi importi ai lavoratori;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6.parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:1.con il primo motivo parte ricorrente censura il travisamento della prova in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ . , per avere la Corte di merito ritenuto come accertate in fatto, in esito all’istruttoria testimoniale esperita, circostanze che invece non risulterebbero attestate dalle deposizioni testimoniali assunte;

2. il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur prospettando in rubrica un’ipotesi di travisamento della prova, in effetti mira a sollecitare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, riportando - peraltro solo parzialmente - le risultanze istruttorie per infirmare il convincimento e la ricostruzione in fatto operata nella sentenza impugnata, censurando, in particolare, il giudizio di sintesi espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta convergenza degli elementi istruttori acquisiti («pressoché concordi deposizioni testimoniali») rispetto agli indici dell a subordinazione individuati nella fattispecie; ciò che, all’evidenza, esula dal sindacato di legittimità, essendo inammissibile la doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, quale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (fra molte,Cass.

Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867);

3. con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 della l. n.266 del 1991 e dell’art. 18.1 della l . n.383del 2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ . , per avere la Corte di merito ritenuto provata la onerosità delle attività svolte dagli associati in favore degli ospiti della casa di riposo [OSCURATO:PERSONA] (quale elemento incompatibile con la natura di volontariato di esse) sulla base di elementi inconferenti a tal fine (invece compatibili e connaturati con i requisiti dell’attività di volontariato);

4. il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto il ricorrente, pur prospettando in rubrica una violazione di legge in relazione al giudizio di sussunzione dei fatti siccome accertati nello schema normativo disciplinante le attività di volontariato, in effetti censura la ricostruzione in fatto effettuata nella sentenza impugnata, con particolare riferimento alla accertata natura onerosa delle prestazioni, laddove nel ricorso si assume che la remunerazione – ritenuta compatibile con l’attività di volontariato – fo sse a mero titolo di rimborso spese, circostanza esclusa, in base alle risultanze istruttorie (regime di fatturazione, regolare remunerazione dei servizi da parte dei familiari degli ospiti della casa per anziani, erogazione di un “rimborso spese” commisurato a tempo e quantificato in modo forfetario, senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell’eseguire la prestazione) dalla Corte territoriale; sicché, anche in questo caso, attraverso il dedotto vizio di violazione di legge si mira inammissibilmente a contestare l’accertamento in fatto posto a base del giudizio di sussunzione (fra molte, Cass. Sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155);

5. con il terzo motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., nonché la nullità della medesima sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., per travisamento della prova in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., nonché ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.ed infine per omesso esame di una circostanza di fatto oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la natura di rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni oggetto di causa in base ad elementi inidonei, sia singolarmente sia complessivamente, a costituire dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, e per contro anch’essi pienamente compatibili e funzionali ai servizi di volontariato di cui è causa;

6. come già ritenuto per i precedenti motivi, anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla prospettazione congiunta di motivi di censura di natura differente, il ricorrente mira comunque a contestare l’accertamento in fatto siccome ritenuto nella sentenza impugnata, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie con la reiterazione della censura di travisamento della prova già disattesa in riferimento al pri mo motivo, denunciando una motivazione apparente rispetto ad una sentenza che effettua un’ampia valutazione in esito alla disposta istruttoria e che, pertanto, si sottrae senz’altro al vizio dedotto, nei limiti in cui ne è consentito il sindacato (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall ’ art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»), prospettando una violazione di legge nei termini già disattesi in relazione al secondo motivo, e deducendo l’omesso esame del requisito dell’assoggettamento gerarchic o , rilievo quest’ultimo che, oltre che inammissibile perché riferito ad una valutazione invece che ad un fattodecisivo, è comunque infondato, atteso che tale profilo è stato oggetto di espressa valutazione da parte della Corte , che ha ravvisato la dipendenza delle lavoratrici dal Pergolesi, nell’apprezzata sussistenza degli indici qualificanti della subordinazione, come l’inserimento nell’organizzazione predefinita, facente capo al medesimo Pergolesi, il rispetto di un orario determinato, l’obbligo di comunicazione di assenze o impedimenti, oltre alla già ricordata natura onerosa delle prestazioni svolte, mentre la deduzione relativa all’omesso rilievo della mancata contestazione dell’assenza di direttive è rimasta priva della necessaria specificità (rif.

Cass. Sez. 6-3, 22/05/2017, n. 12840; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, 04/04/2022, n. 10761);

7. con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di merito, in conseguenza dell’erronea assunzi one del riscontro di elementi di prova della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, ha omesso l’applicazione delle regole sull’onere della prova in ordine all’accertamento della predetta circostanza, con conseguente esclusione di ogni pretesa sanzionatoria e contributiva a carico dell’[OSCURATO:PERSONA];

8. anche il quarto motivo non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto parte ricorrente in effetti deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in riferimento alla decisioneassunta dal giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente addossato all’Associazione l’onere della prova della subordinazione, mentre le uniche argomentazioni indirizzate alla sentenza impugnata attengono ancora alla valutazione – asseritamente erronea - delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta subordinazione, vizio chiaramente non inquadrabile nella denunciata violazione delle regole sull’onere probatorio, atteso, peraltro, che dalla piana lettura della sentenza emerge chiaramente che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita la questione relativa alla distribuzione degli oneri probatori in virtù della ritenuta sufficienza degli indici dellasubordinazione;

9. in definitiva il ricorso è complessivamente inammissibile;

10. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato;

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]–Centro di promozione sociale, rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elett o in Roma, via M. Mercati 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 92 / 202 1 della Corte d ’ appello di Ancona depositata il 29 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, e confermato la sentenza di primo grado di rigetto d ella domanda di accertamento negativo rispetto alle risultanze di un’ispezione promossa d a ll’ I . N . P . S . , in base a l l a quale erano state ricondotte allo schema della subordinazione prestazioni di volontariato rese nell’ambito di una convenzione intrattenuta dalla Associazione con la [OSCURATO:PERSONA] di Osimo, che gestiva una casa di riposo per anziani; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale , in esito all’approfondimento istruttoriosollecitato dagli appellanti, ha ritenuto di escludere nella specie la configurabilità del volontariatoin base alle pressocché concordi deposizioni dei testi, dallequali era emerso che i “volontari” erano in realtà al la ricerca di un’occupazione lavorativa, assoggettati all’eterodirezione riferibile al legale rappresentante dell’Associazione – sia pure per il tramite del personale della Fondazione– e venivano remunerati con l e somme che i parenti degli anziani corrispondevano dietro fattura a lla medesima Associazione, che poi provvedeva a versare i relativi importi ai lavoratori; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6.parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1.con il primo motivo parte ricorrente censura il travisamento della prova in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ . , per avere la Corte di merito ritenuto come accertate in fatto, in esito all’istruttoria testimoniale esperita, circostanze che invece non risulterebbero attestate dalle deposizioni testimoniali assunte; 2. il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur prospettando in rubrica un’ipotesi di travisamento della prova, in effetti mira a sollecitare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, riportando - peraltro solo parzialmente - le risultanze istruttorie per infirmare il convincimento e la ricostruzione in fatto operata nella sentenza impugnata, censurando, in particolare, il giudizio di sintesi espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta convergenza degli elementi istruttori acquisiti («pressoché concordi deposizioni testimoniali») rispetto agli indici dell a subordinazione individuati nella fattispecie; ciò che, all’evidenza, esula dal sindacato di legittimità, essendo inammissibile la doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, quale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (fra molte,Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867); 3. con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 della l. n.266 del 1991 e dell’art. 18.1 della l . n.383del 2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ . , per avere la Corte di merito ritenuto provata la onerosità delle attività svolte dagli associati in favore degli ospiti della casa di riposo [OSCURATO:PERSONA] (quale elemento incompatibile con la natura di volontariato di esse) sulla base di elementi inconferenti a tal fine (invece compatibili e connaturati con i requisiti dell’attività di volontariato); 4. il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto il ricorrente, pur prospettando in rubrica una violazione di legge in relazione al giudizio di sussunzione dei fatti siccome accertati nello schema normativo disciplinante le attività di volontariato, in effetti censura la ricostruzione in fatto effettuata nella sentenza impugnata, con particolare riferimento alla accertata natura onerosa delle prestazioni, laddove nel ricorso si assume che la remunerazione – ritenuta compatibile con l’attività di volontariato – fo sse a mero titolo di rimborso spese, circostanza esclusa, in base alle risultanze istruttorie (regime di fatturazione, regolare remunerazione dei servizi da parte dei familiari degli ospiti della casa per anziani, erogazione di un “rimborso spese” commisurato a tempo e quantificato in modo forfetario, senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell’eseguire la prestazione) dalla Corte territoriale; sicché, anche in questo caso, attraverso il dedotto vizio di violazione di legge si mira inammissibilmente a contestare l’accertamento in fatto posto a base del giudizio di sussunzione (fra molte, Cass. Sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155); 5. con il terzo motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., nonché la nullità della medesima sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., per travisamento della prova in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., nonché ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.ed infine per omesso esame di una circostanza di fatto oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la natura di rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni oggetto di causa in base ad elementi inidonei, sia singolarmente sia complessivamente, a costituire dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, e per contro anch’essi pienamente compatibili e funzionali ai servizi di volontariato di cui è causa; 6. come già ritenuto per i precedenti motivi, anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla prospettazione congiunta di motivi di censura di natura differente, il ricorrente mira comunque a contestare l’accertamento in fatto siccome ritenuto nella sentenza impugnata, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie con la reiterazione della censura di travisamento della prova già disattesa in riferimento al pri mo motivo, denunciando una motivazione apparente rispetto ad una sentenza che effettua un’ampia valutazione in esito alla disposta istruttoria e che, pertanto, si sottrae senz’altro al vizio dedotto, nei limiti in cui ne è consentito il sindacato (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall ’ art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»), prospettando una violazione di legge nei termini già disattesi in relazione al secondo motivo, e deducendo l’omesso esame del requisito dell’assoggettamento gerarchic o , rilievo quest’ultimo che, oltre che inammissibile perché riferito ad una valutazione invece che ad un fattodecisivo, è comunque infondato, atteso che tale profilo è stato oggetto di espressa valutazione da parte della Corte , che ha ravvisato la dipendenza delle lavoratrici dal Pergolesi, nell’apprezzata sussistenza degli indici qualificanti della subordinazione, come l’inserimento nell’organizzazione predefinita, facente capo al medesimo Pergolesi, il rispetto di un orario determinato, l’obbligo di comunicazione di assenze o impedimenti, oltre alla già ricordata natura onerosa delle prestazioni svolte, mentre la deduzione relativa all’omesso rilievo della mancata contestazione dell’assenza di direttive è rimasta priva della necessaria specificità (rif. Cass. Sez. 6-3, 22/05/2017, n. 12840; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, 04/04/2022, n. 10761); 7. con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di merito, in conseguenza dell’erronea assunzi one del riscontro di elementi di prova della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, ha omesso l’applicazione delle regole sull’onere della prova in ordine all’accertamento della predetta circostanza, con conseguente esclusione di ogni pretesa sanzionatoria e contributiva a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]; 8. anche il quarto motivo non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto parte ricorrente in effetti deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in riferimento alla decisioneassunta dal giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente addossato all’Associazione l’onere della prova della subordinazione, mentre le uniche argomentazioni indirizzate alla sentenza impugnata attengono ancora alla valutazione – asseritamente erronea - delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta subordinazione, vizio chiaramente non inquadrabile nella denunciata violazione delle regole sull’onere probatorio, atteso, peraltro, che dalla piana lettura della sentenza emerge chiaramente che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita la questione relativa alla distribuzione degli oneri probatori in virtù della ritenuta sufficienza degli indici dellasubordinazione; 9. in definitiva il ricorso è complessivamente inammissibile; 10. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato; 11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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