CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2024
Cassazione n. 20255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4260/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio PEC [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4507/2022 depositata il05/12/2022, RG 2831 del 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ASL Caserta avverso la decisione del Tribunale di S. Maria C.V. che rigettava la domanda proposta dallo stesso, infermiere professionale , di accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa, nella modalità alternativa del ticket mensa, ogniqualvolta avessero prestato attività lavorativa dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con condanna della ASL Caserta al pagamento a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.416,59, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto e ha condannato la ASL al pagamento della somma richiesta. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'ASL Caserta affidato ad un motivo. Resiste il lavoratorecon controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di difetto di motivazione per erroneità ai sensi e in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3) e n. 5), cod. p roc. c iv. , in relazione alla v iolazione ed errata applicazione delle seguenti norme di legge e di diritto: dPR 25 giugno 1983 n. 348, artt. 31 e 32; d PR 270/1987 , art . 33.; a rt. 29 CCNL 20.9.2001 sanità 2001 integrativo del CCNL 7.4.1999. Il motivo è illustrato riportando nel ricorso le statuizioni della sentenza n. 2059/2022 della Corte d’Appello di Napolifavorevole alla ASL.2. Il motivoè inammissibile. La censura è illustrataattraverso la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli intervenuta in fattispecie analoga con statuizione favorevole al lavoratore. Ciò non è conforme ai requisiti di cui all’art. 366, cod. proc. civ. In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio acritica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la censura di violazione di leggecon specifico riguardo al la pronunzia di merito impugnata , né essendo al riguardo sufficiente il riferimento.riportandone il testo, a sentenza favorevole resa dalla medesima Corte d’Appello (si v. Cass., n. 4905 del 2020, Cass., S.U., 23745 del 2020, si v. anche Cass., 16549 del 2023). Occorre altresì considerare che è a pplicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5 , c od . p roc . c iv . , nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5,cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, che nella specie non sono ravvisabili. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, che nella specie non è illustrato, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-