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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 33391/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6279/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.2713/2023,depositata il 25/9/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.con decreto ingiuntivo n. 9055/2020, BPER fu condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 35.364,92, a titolo di canoni di locazione di un’immobile sito in Milano, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Opponendosi a tale decreto ingiuntivo, la banca formulò domanda riconvenzionale, volta all’accertamento della legittimità del recesso ex art. 27 della l. n. 392/1978, comunicato alla locatrice il 25/9/2019 in relazione alla necessità di riorganizzazione della rete territoriale dell’azienda bancaria a seguito di fusione per incorporazione in Unipol; 2.il Tribunale di Milano, pur ritenendo integrata la fattispecie del recesso per giustificati motivi, rigettò l’opposizioneper i canoni in discorso, essendo stato riconsegnato l’immobile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto di offerta reale exart. 1216 c.c.;

3. l a Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado in punto di giustificatezza del recesso, limitando però l’obbligo di corresponsione dei canoni, ai sensi dell’art. 1591 c.c., al periodo intercorrente tra la cessazione dell’efficacia del contratto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’offerta non formale di riconsegna dell’immobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ritenuta idonea allo scopo (con conseguente contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dalla locatrice); 4.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nonché memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c..

BPER ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato due memorie; Considerato che: nel ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. dà conto della pendenza di altro procedimento (r.g. n. 15621/2023), per il quale ancora non è stata fissata l’adunanza camerale, relativo all’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 813/2023, originata dall’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2020 relativi al medesimo contratto di locazione oggetto del presente ricorso; Ritenuto che: involgendo entrambi i ricorsi i profili di efficacia del medesimo titolo, in relazione al recesso ex art. 27 della l. n. 392/1978 effettuato dalla conduttrice, evidenti appaiono le ragioni di opportunità di una contestuale trattazione degli stessi, nell’ambito della medesima udienza.

P.Q.M Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione parallela con il ricorso r.g. n. 15621/2023.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6279/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.2713/2023,depositata il 25/9/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con decreto ingiuntivo n. 9055/2020, BPER fu condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 35.364,92, a titolo di canoni di locazione di un’immobile sito in Milano, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Opponendosi a tale decreto ingiuntivo, la banca formulò domanda riconvenzionale, volta all’accertamento della legittimità del recesso ex art. 27 della l. n. 392/1978, comunicato alla locatrice il 25/9/2019 in relazione alla necessità di riorganizzazione della rete territoriale dell’azienda bancaria a seguito di fusione per incorporazione in Unipol; 2.il Tribunale di Milano, pur ritenendo integrata la fattispecie del recesso per giustificati motivi, rigettò l’opposizioneper i canoni in discorso, essendo stato riconsegnato l’immobile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto di offerta reale exart. 1216 c.c.; 3. l a Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado in punto di giustificatezza del recesso, limitando però l’obbligo di corresponsione dei canoni, ai sensi dell’art. 1591 c.c., al periodo intercorrente tra la cessazione dell’efficacia del contratto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’offerta non formale di riconsegna dell’immobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ritenuta idonea allo scopo (con conseguente contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dalla locatrice); 4.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nonché memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.. BPER ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato due memorie; Considerato che: nel ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. dà conto della pendenza di altro procedimento (r.g. n. 15621/2023), per il quale ancora non è stata fissata l’adunanza camerale, relativo all’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 813/2023, originata dall’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2020 relativi al medesimo contratto di locazione oggetto del presente ricorso; Ritenuto che: involgendo entrambi i ricorsi i profili di efficacia del medesimo titolo, in relazione al recesso ex art. 27 della l. n. 392/1978 effettuato dalla conduttrice, evidenti appaiono le ragioni di opportunità di una contestuale trattazione degli stessi, nell’ambito della medesima udienza. P.Q.M Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione parallela con il ricorso r.g. n. 15621/2023. Così deciso in Roma, ne
Decreto Cassazione n. 33391/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris