CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2021
Cassazione n. 07630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rottami metallici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della società "Ingrosso rottami metallici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 7 giugno 2021 per plurime violazioni dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., contestate ai capi A), B) e G) dell'editto accusatorio, in relazioni ai quali la predetta società è indagata società indagata al capo H1) in relazione all'illecito di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001. 2. Avverso l'indicata ordinanza, la società "Ingrosso rottami metallici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], per il nninitesto del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, 'propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente agli artt. 19, 45, 47 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001 e agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. Il difensore contesta la motivazione laddove il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del periculum in mora con motivazione apodittica, senza verificare i requisiti della concretezza e dell'attualità, sicché la misura ablativa sarebbe del tutto sproporzionata ed eccessiva rispetto alle ipotesi di reato in contestazione. Aggiunge il difensore che il sequestro impeditivo non sarebbe ammissibile nei confronti dell'ente, come si desume non solo dal fatto che l'art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 non richiama il comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., ma anche, livello sistematico, dall'indebita sovrapposizione tra il sequestro impeditivo e l'interdizione dell'attività. Sotto altro profilo, il Tribunale si sarebbe limitato a motivare in ordine al fumus dei reati configurabili nei confronti delle persone fisiche, senza considerare gli ulteriori elementi che determinano la responsabilità da reato dell'ente, previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001. Oltre a ciò, il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha sequestrato la stessa società e, così facendo, si è attuata una diversa forma di misura cautelare, mascherata sotto forma di sequestro impeditivo, in violazione dell'art. 47 d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede un contraddittorio anticipato sulla misura, il che non è avvenuto, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen., 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001 e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore contesta la sussistenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale addotta alcuna giustificazione circa la finalità "impeditive" perseguite dal provvedimento ablativo, esteso in modo sproporzionato a tutto il complesso dei beni aziendali, alla società e alle quote societarie. Il difensore contesta altresì la sussistenza il fumus del delitto in esame, rilevando: con riguardo al capo a), che il formulario può essere sprovvisto di numero di registro di carico e scarico fino al decorrere dei termini entro cui ogni soggetto deve effettuare l'annotazione di tali operazioni, e, in ogni caso, i F.I.R. emessi il 19 e il 28 settembre 2019 sarebbero regolari trattandosi di rifiuti come "prodotti in cantiere" e la difesa ha prodotto documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; quanto al capo b), che il mancato monitoraggio del mezzo non consentirebbe di affermare che esso trasportava rifiuti diversi da quelli per i quali vi era autorizzazione; quanto capo G), è stata prodotta tutta la documentazione attestante la liceità dei conferimenti, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i F.I.R. risultano perfettamente leggibili. Aggiunte il difensore che sarebbero insussistenti sia il compimento di più operazioni e l'ingente quantitativo di rifiuti trattati, stante la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni in esame; sia un'attività organizzata al fine di eludere la tracciabilità dei rifiuti, posto che tutte le operazioni sono documentate dai F.I.R., sia una condotta abusiva e clandestina [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato. 2. Come affermato da questa Corte nel suo più alto consesso, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 264310), disposizione che sancisce la necessità per l'ente di partecipare al procedimento penale, sin dalle prime fasi, con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; per l'effetto, è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile "di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. (Sez. U, Sentenza n. 33041 cit., Rv. 264311; in seguito Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, dep. 06/02/2017, Ciervo, Rv. 269754). 3. Un principio del genere, per identità di ratio, trova applicazione nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo sia presentato dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo: situazione che è riscontrabile nel caso in esame. Invero, come emerge dalla procura speciale allegata in calce al ricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "Ingrosso rottami metallici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - società indagata in relazione all'illecito di cui all'art. 25- undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001 - ha nominato difensore di fiducia e procuratore speciale della società l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro. Dalle incolpazioni provvisorie riportate nel provvedimento impugnato risulta che [OSCURATO:PERSONA] è, a sua volta, indagata per tre violazioni del'art. 452- quaterdecies cod. pen., come contestate ai capi A), B) e C) dell'editto accusatorio, violazioni da cui dipende, appunto, l'illecito amministrativo dell'ente al capo H1). 4. Di conseguenza, in applicazione del principio dinanzi richiamato, la nomina del difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo avvenuta in violazione dell'art. 39, d.lgs. n.231 del 2001, deve ritenersi inesistente, in quanto effettuata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società, ciò che è causa di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu