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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 18044/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA] dei* * Consigliere terminiprocessuali* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere Rel 21259/2022ORDINANZAsul ricorso 21259/2022 proposto dala cui casella pec elett.te domic. ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * De* dalla quale è rappres. e difesa con procura speciale in calceal controricorso controricorrenteavverso il decreto n. 393/2022 della Corte d appello di Catanzaropubblicato il 9.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RILEVATO CHE* * ha reclamato l ordinanza del 16.7.21 con la qualeil Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica dellecondizioni stabilite in sede di prima regolamentazione dellaresponsabilità sul figlio minore ultradodicenne affidato alla madre conl obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore.Al riguardo il reclamante lamentava che il Tribunale non avessetenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figliopresso i genitori erano paritetici con la conseguenza che entrambi igenitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto delminore con spese ripartite essendo entrambi benestanti il minoreultradodicenne non era stato sentito.Pertanto il reclamante chiedeva che in riforma del provvedimentoimpugnato fosse disposto l affido congiunto del minore concollocamento paritetico presso entrambi i genitori con la revocadell obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre.La Corte d appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo osservando chenon si erano verificati significative variazioni rispetto all accordo traconiugi dell 8.12.18 con il quale era stato stabilito che il minoretrascorresse almeno due notti a settimana con il padre oltre ai finesettimana e alle festività alternate il minore aveva dichiarato in sededi audizione di trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattrocon la madre assetto sul quale i genitori concordavano masostanzialmente previsto nel suddetto accordo.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.337quinquies c.c. 12 disp. prel. cc 112 115 116 c.p.c. nonché viziodi motivazione per omessa insufficiente contraddittoria motivazionesu punti decisivi della causa per non aver la Corte d appelloconsiderato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modificadel provvedimento impugnato desumibili dalle dichiarazioni rese dalminore all udienza del 21.12.21 di voler stare metà tempo conentrambi genitori e per non aver essa adottato il conseguenzialeprovvedimento di riforma della statuizione sull obbligo esclusivo dimantenimento del minore.Nel controricorso * * eccepisce l inammissibilità delricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale dilegge il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell ordinanza impugnatain data 9.2.22 ritenendo che al procedimento in questione nons applichi la sospensione feriale dei termini sulla base dell art. 83 c.3lett. a del decreto legge n. 18/2020 contenente * misure urgentiper contrastare l emergenza epidemiologica da * 19 e contenernegli effetti in materia di giustizia civile penale tributaria e militareconvertito nella legge n. 27 del 2020 e successive proroghe.L eccezione è fondata.Invero la dizione utilizzata dal citato art. 83 c.3 lett. a distingue duefattispecie assoggettate alla medesima disciplina a quella delle causerelative agli alimenti riferibile all art. 433 c.c. b quella relativaall obbligazione alimentare norma che ha recepito la più ampiaaccezione contemplata dall art. 1 c.1 del * CE n. 4/2009del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla * alla leggeapplicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e allacooperazione in materia di obbligazioni alimentari.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall obbligazionealimentare nei differenti contesti di riferimento

1. l obbligo alimentarein senso stretto nell accezione conforme alla tradizione civilistica delnostro ordinamento che trova la sua espressione nell art. 433 c.c.soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle piùelementari esigenze di vita del beneficiario

2. La prestazione dimantenimento introdotta dal predetto art. 83 che afferisce ai mezzinecessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenoredi vita corrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi enel rapporto con i figli dei genitori * n. 7760/22 .Al riguardo la Relazione illustrativa del decreto n.18 prevedeespressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o adobbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parenteladi matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essaviene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell art. 1 del* CE n. 4/2009.

E ciò “per non limitare la trattazione allesole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essereinterpretato in modo più ristretto“.Ai fini interpretativi dell innovativa normativa sulla sospensione deitermini processuali la nozione di obbligazioni alimentari accolta neldiritto dell * europea va pertanto intesa nell accezioneautonoma propria del diritto comunitario argomento ex considerandon. 11 del suddetto * estesa a tutte le obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonioo di affinità e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazionidi mantenimento e non solo di quelle di alimenti previstedall ordinamento italiano .Infatti la norma sull emergenza * per il suo chiaro tenoreletterale sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l alimentare puro e l alimentare da mantenimento davalere nell ambito familiare una trattazione in sede giurisdizionaledestinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in unperiodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità dellegislatore eurounitario che nell adottare la norma regolamentarebilancia e contempera i diversi interessi da tutelare esprimendol innovativa ratio diretta ad accomunare seppure ai fini della disciplinadella sospensione dei termini processuali due istituti l obbligazionealimentare e quella di mantenimento che sono sempre stati oggettodi differente regolamentazione per antica tradizione dommatica.Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi primadella riforma in questione al procedimento di revisione del contributodi mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensionedei termini processuali nel periodo feriale in quanto il diritto dei figli almantenimento da parte dei genitori anche dopo la separazione od ildivorzio previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 dellalegge 1 dicembre 1970 n. 898 non ha assolutamente naturaalimentare artt. 433 e ss. cod.civ. né ad essa assimilabile * n.8417/2000 n. 8567/91 .Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei dueistituti quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenzamateriale in senso ampio della persona gli alimenti in particolarecostituiscono il rimedio assistenziale per un eccezionale situazione dibisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoifondamentali bisogni di vita.

La modifica legislativa ha dunque intesoai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento per attuareun armonizzazione della normativa eurounitaria.Il ricorrente ha replicato adducendo che la causa ha per oggetto nonsolo la determinazione dell assegno di mantenimento ma anche lamodifica del collocamento del minore per inferirne l inapplicabilitàdell art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini.Tale difesa è infondata.

Invero il fatto che la causa in esame abbia adoggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamentodel minore presso i due genitori non può legittimare la sospensioneferiale dei termini in ragione dell intrinseca urgenza sottesa alle causein tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dalpredetto art. 83 che s estende alle altre questioni dibattute oggettodel reclamo e del ricorso in questione.Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamentodel minore sebbene non espressamente contemplata dall art. 92 del* decreto n. 12/41 testo sull * giudiziario comerichiamato dall art. 3 della l. n. 742/69 si configura quale causasuscettibile d urgente trattazione ovvero causa rispetto ai quali laritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinataritutelati dalla nuova regolamentazione.Per quanto esposto considerata la mancata sospensione dei termini ilricorso è inammissibile perché notificato il 23.8.22 allorché era decorsoil termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corted appello non notificato pubblicato il 9.2.22 come incontestato tra leparti.In conclusione va affermato il seguente principio di diritto in tema diobbligazioni alimentari come regolate dall art. 1 c.1 del *CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla *alla legge applicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari a normadell art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 chedella prima costituisce una derivazione nelle cause in materia dimantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile lasospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 1 e 3 l. n.742/1969tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimentiper definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorieove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni la sospensione deitermini non s applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda inconnessione anche altre questioni familiari o riguardanti i minori purse non espressamente contemplate dall art. 92 del decreto regio n.12/1941.* la novità della controversia ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA] dei* * Consigliere terminiprocessuali* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere Rel 21259/2022ORDINANZAsul ricorso 21259/2022 proposto dala cui casella pec elett.te domic. ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * De* dalla quale è rappres. e difesa con procura speciale in calceal controricorso controricorrenteavverso il decreto n. 393/2022 della Corte d appello di Catanzaropubblicato il 9.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RILEVATO CHE* * ha reclamato l ordinanza del 16.7.21 con la qualeil Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica dellecondizioni stabilite in sede di prima regolamentazione dellaresponsabilità sul figlio minore ultradodicenne affidato alla madre conl obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore.Al riguardo il reclamante lamentava che il Tribunale non avessetenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figliopresso i genitori erano paritetici con la conseguenza che entrambi igenitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto delminore con spese ripartite essendo entrambi benestanti il minoreultradodicenne non era stato sentito.Pertanto il reclamante chiedeva che in riforma del provvedimentoimpugnato fosse disposto l affido congiunto del minore concollocamento paritetico presso entrambi i genitori con la revocadell obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre.La Corte d appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo osservando chenon si erano verificati significative variazioni rispetto all accordo traconiugi dell 8.12.18 con il quale era stato stabilito che il minoretrascorresse almeno due notti a settimana con il padre oltre ai finesettimana e alle festività alternate il minore aveva dichiarato in sededi audizione di trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattrocon la madre assetto sul quale i genitori concordavano masostanzialmente previsto nel suddetto accordo.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.337quinquies c.c. 12 disp. prel. cc 112 115 116 c.p.c. nonché viziodi motivazione per omessa insufficiente contraddittoria motivazionesu punti decisivi della causa per non aver la Corte d appelloconsiderato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modificadel provvedimento impugnato desumibili dalle dichiarazioni rese dalminore all udienza del 21.12.21 di voler stare metà tempo conentrambi genitori e per non aver essa adottato il conseguenzialeprovvedimento di riforma della statuizione sull obbligo esclusivo dimantenimento del minore.Nel controricorso * * eccepisce l inammissibilità delricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale dilegge il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell ordinanza impugnatain data 9.2.22 ritenendo che al procedimento in questione nons applichi la sospensione feriale dei termini sulla base dell art. 83 c.3lett. a del decreto legge n. 18/2020 contenente * misure urgentiper contrastare l emergenza epidemiologica da * 19 e contenernegli effetti in materia di giustizia civile penale tributaria e militareconvertito nella legge n. 27 del 2020 e successive proroghe.L eccezione è fondata.Invero la dizione utilizzata dal citato art. 83 c.3 lett. a distingue duefattispecie assoggettate alla medesima disciplina a quella delle causerelative agli alimenti riferibile all art. 433 c.c. b quella relativaall obbligazione alimentare norma che ha recepito la più ampiaaccezione contemplata dall art. 1 c.1 del * CE n. 4/2009del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla * alla leggeapplicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e allacooperazione in materia di obbligazioni alimentari.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall obbligazionealimentare nei differenti contesti di riferimento

1. l obbligo alimentarein senso stretto nell accezione conforme alla tradizione civilistica delnostro ordinamento che trova la sua espressione nell art. 433 c.c.soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle piùelementari esigenze di vita del beneficiario

2. La prestazione dimantenimento introdotta dal predetto art. 83 che afferisce ai mezzinecessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenoredi vita corrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi enel rapporto con i figli dei genitori * n. 7760/22 .Al riguardo la Relazione illustrativa del decreto n.18 prevedeespressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o adobbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parenteladi matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essaviene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell art. 1 del* CE n. 4/2009.

E ciò “per non limitare la trattazione allesole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essereinterpretato in modo più ristretto“.Ai fini interpretativi dell innovativa normativa sulla sospensione deitermini processuali la nozione di obbligazioni alimentari accolta neldiritto dell * europea va pertanto intesa nell accezioneautonoma propria del diritto comunitario argomento ex considerandon. 11 del suddetto * estesa a tutte le obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonioo di affinità e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazionidi mantenimento e non solo di quelle di alimenti previstedall ordinamento italiano .Infatti la norma sull emergenza * per il suo chiaro tenoreletterale sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l alimentare puro e l alimentare da mantenimento davalere nell ambito familiare una trattazione in sede giurisdizionaledestinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in unperiodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità dellegislatore eurounitario che nell adottare la norma regolamentarebilancia e contempera i diversi interessi da tutelare esprimendol innovativa ratio diretta ad accomunare seppure ai fini della disciplinadella sospensione dei termini processuali due istituti l obbligazionealimentare e quella di mantenimento che sono sempre stati oggettodi differente regolamentazione per antica tradizione dommatica.Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi primadella riforma in questione al procedimento di revisione del contributodi mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensionedei termini processuali nel periodo feriale in quanto il diritto dei figli almantenimento da parte dei genitori anche dopo la separazione od ildivorzio previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 dellalegge 1 dicembre 1970 n. 898 non ha assolutamente naturaalimentare artt. 433 e ss. cod.civ. né ad essa assimilabile * n.8417/2000 n. 8567/91 .Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei dueistituti quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenzamateriale in senso ampio della persona gli alimenti in particolarecostituiscono il rimedio assistenziale per un eccezionale situazione dibisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoifondamentali bisogni di vita.

La modifica legislativa ha dunque intesoai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento per attuareun armonizzazione della normativa eurounitaria.Il ricorrente ha replicato adducendo che la causa ha per oggetto nonsolo la determinazione dell assegno di mantenimento ma anche lamodifica del collocamento del minore per inferirne l inapplicabilitàdell art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini.Tale difesa è infondata.

Invero il fatto che la causa in esame abbia adoggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamentodel minore presso i due genitori non può legittimare la sospensioneferiale dei termini in ragione dell intrinseca urgenza sottesa alle causein tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dalpredetto art. 83 che s estende alle altre questioni dibattute oggettodel reclamo e del ricorso in questione.Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamentodel minore sebbene non espressamente contemplata dall art. 92 del* decreto n. 12/41 testo sull * giudiziario comerichiamato dall art. 3 della l. n. 742/69 si configura quale causasuscettibile d urgente trattazione ovvero causa rispetto ai quali laritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinataritutelati dalla nuova regolamentazione.Per quanto esposto considerata la mancata sospensione dei termini ilricorso è inammissibile perché notificato il 23.8.22 allorché era decorsoil termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corted appello non notificato pubblicato il 9.2.22 come incontestato tra leparti.In conclusione va affermato il seguente principio di diritto in tema diobbligazioni alimentari come regolate dall art. 1 c.1 del *CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla *alla legge applicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari a normadell art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 chedella prima costituisce una derivazione nelle cause in materia dimantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile lasospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 1 e 3 l. n.742/1969tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimentiper definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorieove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni la sospensione deitermini non s applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda inconnessione anche altre questioni familiari o riguardanti i minori purse non espressamente contemplate dall art. 92 del decreto regio n.12/1941.* la novità della controversia ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese del giudizio. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese delgiudizio.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese delgiudizio.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA] dei* * Consigliere terminiprocessuali* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere Rel 21259/2022ORDINANZAsul ricorso 21259/2022 proposto dala cui casella pec elett.te domic. ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * De* dalla quale è rappres. e difesa con procura speciale in calceal controricorso controricorrenteavverso il decreto n. 393/2022 della Corte d appello di Catanzaropubblicato il 9.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RILEVATO CHE* * ha reclamato l ordinanza del 16.7.21 con la qualeil Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica dellecondizioni stabilite in sede di prima regolamentazione dellaresponsabilità sul figlio minore ultradodicenne affidato alla madre conl obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore.Al riguardo il reclamante lamentava che il Tribunale non avessetenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figliopresso i genitori erano paritetici con la conseguenza che entrambi igenitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto delminore con spese ripartite essendo entrambi benestanti il minoreultradodicenne non era stato sentito.Pertanto il reclamante chiedeva che in riforma del provvedimentoimpugnato fosse disposto l affido congiunto del minore concollocamento paritetico presso entrambi i genitori con la revocadell obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre.La Corte d appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo osservando chenon si erano verificati significative variazioni rispetto all accordo traconiugi dell 8.12.18 con il quale era stato stabilito che il minoretrascorresse almeno due notti a settimana con il padre oltre ai finesettimana e alle festività alternate il minore aveva dichiarato in sededi audizione di trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattrocon la madre assetto sul quale i genitori concordavano masostanzialmente previsto nel suddetto accordo.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.337quinquies c.c. 12 disp. prel. cc 112 115 116 c.p.c. nonché viziodi motivazione per omessa insufficiente contraddittoria motivazionesu punti decisivi della causa per non aver la Corte d appelloconsiderato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modificadel provvedimento impugnato desumibili dalle dichiarazioni rese dalminore all udienza del 21.12.21 di voler stare metà tempo conentrambi genitori e per non aver essa adottato il conseguenzialeprovvedimento di riforma della statuizione sull obbligo esclusivo dimantenimento del minore.Nel controricorso * * eccepisce l inammissibilità delricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale dilegge il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell ordinanza impugnatain data 9.2.22 ritenendo che al procedimento in questione nons applichi la sospensione feriale dei termini sulla base dell art. 83 c.3lett. a del decreto legge n. 18/2020 contenente * misure urgentiper contrastare l emergenza epidemiologica da * 19 e contenernegli effetti in materia di giustizia civile penale tributaria e militareconvertito nella legge n. 27 del 2020 e successive proroghe.L eccezione è fondata.Invero la dizione utilizzata dal citato art. 83 c.3 lett. a distingue duefattispecie assoggettate alla medesima disciplina a quella delle causerelative agli alimenti riferibile all art. 433 c.c. b quella relativaall obbligazione alimentare norma che ha recepito la più ampiaaccezione contemplata dall art. 1 c.1 del * CE n. 4/2009del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla * alla leggeapplicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e allacooperazione in materia di obbligazioni alimentari.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall obbligazionealimentare nei differenti contesti di riferimento 1. l obbligo alimentarein senso stretto nell accezione conforme alla tradizione civilistica delnostro ordinamento che trova la sua espressione nell art. 433 c.c.soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle piùelementari esigenze di vita del beneficiario 2. La prestazione dimantenimento introdotta dal predetto art. 83 che afferisce ai mezzinecessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenoredi vita corrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi enel rapporto con i figli dei genitori * n. 7760/22 .Al riguardo la Relazione illustrativa del decreto n.18 prevedeespressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o adobbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parenteladi matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essaviene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell art. 1 del* CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione allesole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essereinterpretato in modo più ristretto“.Ai fini interpretativi dell innovativa normativa sulla sospensione deitermini processuali la nozione di obbligazioni alimentari accolta neldiritto dell * europea va pertanto intesa nell accezioneautonoma propria del diritto comunitario argomento ex considerandon. 11 del suddetto * estesa a tutte le obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonioo di affinità e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazionidi mantenimento e non solo di quelle di alimenti previstedall ordinamento italiano .Infatti la norma sull emergenza * per il suo chiaro tenoreletterale sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l alimentare puro e l alimentare da mantenimento davalere nell ambito familiare una trattazione in sede giurisdizionaledestinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in unperiodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità dellegislatore eurounitario che nell adottare la norma regolamentarebilancia e contempera i diversi interessi da tutelare esprimendol innovativa ratio diretta ad accomunare seppure ai fini della disciplinadella sospensione dei termini processuali due istituti l obbligazionealimentare e quella di mantenimento che sono sempre stati oggettodi differente regolamentazione per antica tradizione dommatica.Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi primadella riforma in questione al procedimento di revisione del contributodi mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensionedei termini processuali nel periodo feriale in quanto il diritto dei figli almantenimento da parte dei genitori anche dopo la separazione od ildivorzio previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 dellalegge 1 dicembre 1970 n. 898 non ha assolutamente naturaalimentare artt. 433 e ss. cod.civ. né ad essa assimilabile * n.8417/2000 n. 8567/91 .Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei dueistituti quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenzamateriale in senso ampio della persona gli alimenti in particolarecostituiscono il rimedio assistenziale per un eccezionale situazione dibisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoifondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque intesoai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento per attuareun armonizzazione della normativa eurounitaria.Il ricorrente ha replicato adducendo che la causa ha per oggetto nonsolo la determinazione dell assegno di mantenimento ma anche lamodifica del collocamento del minore per inferirne l inapplicabilitàdell art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini.Tale difesa è infondata. Invero il fatto che la causa in esame abbia adoggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamentodel minore presso i due genitori non può legittimare la sospensioneferiale dei termini in ragione dell intrinseca urgenza sottesa alle causein tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dalpredetto art. 83 che s estende alle altre questioni dibattute oggettodel reclamo e del ricorso in questione.Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamentodel minore sebbene non espressamente contemplata dall art. 92 del* decreto n. 12/41 testo sull * giudiziario comerichiamato dall art. 3 della l. n. 742/69 si configura quale causasuscettibile d urgente trattazione ovvero causa rispetto ai quali laritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinataritutelati dalla nuova regolamentazione.Per quanto esposto considerata la mancata sospensione dei termini ilricorso è inammissibile perché notificato il 23.8.22 allorché era decorsoil termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corted appello non notificato pubblicato il 9.2.22 come incontestato tra leparti.In conclusione va affermato il seguente principio di diritto in tema diobbligazioni alimentari come regolate dall art. 1 c.1 del *CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla *alla legge applicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari a normadell art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 chedella prima costituisce una derivazione nelle cause in materia dimantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile lasospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 1 e 3 l. n.742/1969tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimentiper definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorieove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni la sospensione deitermini non s applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda inconnessione anche altre questioni familiari o riguardanti i minori purse non espressamente contemplate dall art. 92 del decreto regio n.12/1941.* la novità della controversia ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA] dei* * Consigliere terminiprocessuali* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere Rel 21259/2022ORDINANZAsul ricorso 21259/2022 proposto dala cui casella pec elett.te domic. ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * De* dalla quale è rappres. e difesa con procura speciale in calceal controricorso controricorrenteavverso il decreto n. 393/2022 della Corte d appello di Catanzaropubblicato il 9.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RILEVATO CHE* * ha reclamato l ordinanza del 16.7.21 con la qualeil Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica dellecondizioni stabilite in sede di prima regolamentazione dellaresponsabilità sul figlio minore ultradodicenne affidato alla madre conl obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore.Al riguardo il reclamante lamentava che il Tribunale non avessetenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figliopresso i genitori erano paritetici con la conseguenza che entrambi igenitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto delminore con spese ripartite essendo entrambi benestanti il minoreultradodicenne non era stato sentito.Pertanto il reclamante chiedeva che in riforma del provvedimentoimpugnato fosse disposto l affido congiunto del minore concollocamento paritetico presso entrambi i genitori con la revocadell obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre.La Corte d appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo osservando chenon si erano verificati significative variazioni rispetto all accordo traconiugi dell 8.12.18 con il quale era stato stabilito che il minoretrascorresse almeno due notti a settimana con il padre oltre ai finesettimana e alle festività alternate il minore aveva dichiarato in sededi audizione di trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattrocon la madre assetto sul quale i genitori concordavano masostanzialmente previsto nel suddetto accordo.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023RITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.337quinquies c.c. 12 disp. prel. cc 112 115 116 c.p.c. nonché viziodi motivazione per omessa insufficiente contraddittoria motivazionesu punti decisivi della causa per non aver la Corte d appelloconsiderato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modificadel provvedimento impugnato desumibili dalle dichiarazioni rese dalminore all udienza del 21.12.21 di voler stare metà tempo conentrambi genitori e per non aver essa adottato il conseguenzialeprovvedimento di riforma della statuizione sull obbligo esclusivo dimantenimento del minore.Nel controricorso * * eccepisce l inammissibilità delricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale dilegge il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell ordinanza impugnatain data 9.2.22 ritenendo che al procedimento in questione nons applichi la sospensione feriale dei termini sulla base dell art. 83 c.3lett. a del decreto legge n. 18/2020 contenente * misure urgentiper contrastare l emergenza epidemiologica da * 19 e contenernegli effetti in materia di giustizia civile penale tributaria e militareconvertito nella legge n. 27 del 2020 e successive proroghe.L eccezione è fondata.Invero la dizione utilizzata dal citato art. 83 c.3 lett. a distingue duefattispecie assoggettate alla medesima disciplina a quella delle causerelative agli alimenti riferibile all art. 433 c.c. b quella relativaall obbligazione alimentare norma che ha recepito la più ampiaaccezione contemplata dall art. 1 c.1 del * CE n. 4/2009del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla * alla leggeapplicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e allacooperazione in materia di obbligazioni alimentari.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall obbligazionealimentare nei differenti contesti di riferimento 1. l obbligo alimentarein senso stretto nell accezione conforme alla tradizione civilistica delnostro ordinamento che trova la sua espressione nell art. 433 c.c.soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle piùelementari esigenze di vita del beneficiario 2. La prestazione dimantenimento introdotta dal predetto art. 83 che afferisce ai mezzinecessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenoredi vita corrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi enel rapporto con i figli dei genitori * n. 7760/22 .Al riguardo la Relazione illustrativa del decreto n.18 prevedeespressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o adobbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parenteladi matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essaviene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell art. 1 del* CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione allesole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essereinterpretato in modo più ristretto“.Ai fini interpretativi dell innovativa normativa sulla sospensione deitermini processuali la nozione di obbligazioni alimentari accolta neldiritto dell * europea va pertanto intesa nell accezioneautonoma propria del diritto comunitario argomento ex considerandon. 11 del suddetto * estesa a tutte le obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonioo di affinità e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazionidi mantenimento e non solo di quelle di alimenti previstedall ordinamento italiano .Infatti la norma sull emergenza * per il suo chiaro tenoreletterale sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l alimentare puro e l alimentare da mantenimento davalere nell ambito familiare una trattazione in sede giurisdizionaledestinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in unperiodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità dellegislatore eurounitario che nell adottare la norma regolamentarebilancia e contempera i diversi interessi da tutelare esprimendol innovativa ratio diretta ad accomunare seppure ai fini della disciplinadella sospensione dei termini processuali due istituti l obbligazionealimentare e quella di mantenimento che sono sempre stati oggettodi differente regolamentazione per antica tradizione dommatica.Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi primadella riforma in questione al procedimento di revisione del contributodi mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensionedei termini processuali nel periodo feriale in quanto il diritto dei figli almantenimento da parte dei genitori anche dopo la separazione od ildivorzio previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 dellalegge 1 dicembre 1970 n. 898 non ha assolutamente naturaalimentare artt. 433 e ss. cod.civ. né ad essa assimilabile * n.8417/2000 n. 8567/91 .Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei dueistituti quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenzamateriale in senso ampio della persona gli alimenti in particolarecostituiscono il rimedio assistenziale per un eccezionale situazione dibisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoifondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque intesoai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento per attuareun armonizzazione della normativa eurounitaria.Il ricorrente ha replicato adducendo che la causa ha per oggetto nonsolo la determinazione dell assegno di mantenimento ma anche lamodifica del collocamento del minore per inferirne l inapplicabilitàdell art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini.Tale difesa è infondata. Invero il fatto che la causa in esame abbia adoggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamentodel minore presso i due genitori non può legittimare la sospensioneferiale dei termini in ragione dell intrinseca urgenza sottesa alle causein tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dalpredetto art. 83 che s estende alle altre questioni dibattute oggettodel reclamo e del ricorso in questione.Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamentodel minore sebbene non espressamente contemplata dall art. 92 del* decreto n. 12/41 testo sull * giudiziario comerichiamato dall art. 3 della l. n. 742/69 si configura quale causasuscettibile d urgente trattazione ovvero causa rispetto ai quali laritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinataritutelati dalla nuova regolamentazione.Per quanto esposto considerata la mancata sospensione dei termini ilricorso è inammissibile perché notificato il 23.8.22 allorché era decorsoil termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corted appello non notificato pubblicato il 9.2.22 come incontestato tra leparti.In conclusione va affermato il seguente principio di diritto in tema diobbligazioni alimentari come regolate dall art. 1 c.1 del *CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla *alla legge applicabile al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21259/2022Numero sezionale 3058/2023Numero di raccolta generale 18044/2023Data pubblicazione 23/06/2023e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari a normadell art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 chedella prima costituisce una derivazione nelle cause in materia dimantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile lasospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 1 e 3 l. n.742/1969tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimentiper definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorieove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni la sospensione deitermini non s applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda inconnessione anche altre questioni familiari o riguardanti i minori purse non espressamente contemplate dall art. 92 del decreto regio n.12/1941.* la novità della controversia ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese del giudizio. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese delgiudizio.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese delgiudizio.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 18044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris