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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 1992

Cassazione n. 23138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03FYF8Y nato il 04/04/1992 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, in data 20 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 28 ottobre 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitti di furto tentato aggravato (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e danneggiamento aggravato (capo C), a lui contestati come commessi il 26 febbraio 2020, con la recidiva specifica.

In estrema sintesi, a seguito della condotta furtiva a lui contestata, il Khoda veniva ricoverato presso l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Torino e qui avrebbe spintonato gli agenti operanti che lo sorvegliavano, danneggiando altresì la sponda del lettino ove era stato posizionato.

La Corte di merito, essendo pacifica la condotta di furto ':entato, ha limitato le proprie argomentazioni ai due reati di cui ai capi B e C, riguardo ai quali il prevenuto aveva proposto gravame.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Khoda, con atto articolato in due ordini di lagnanza.

2.1. Con il primo, il deducente lamenta violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi B e C, commessi in stato di alterazione (non riportato nella sentenza impugnata ma ricavabile dal referto ospedaliero) ed anche all'elemento oggettivo, lamentandosi che il ricorrente, nell'occorso, aveva esercitato una forza assolutamente moderata e non oppositiva.

2.2. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione, per essere la sentenza d'appello sostanzialmente ripropositiva dei medesimi argomenti della decisione confermata, senza alcun vaglio critico dei motivi d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e, in parte, proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

1.1. Quanto al primo motivo, la denuncia della violazione di legge si fonda in realtà su una prospettazione alternativa degli elementi di fatto posti a base delle decisioni di merito, sia con riguardo all'elemento oggettivo, sia con riguardo all'elemento soggettivo dei reati ascritti al Khoda ai capi B e C. Si rammenta in proposito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondame.nto della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

1.2. Ma, a parte ciò, é appena il caso di osservare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo, non é richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 6, Sentenza n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428; conforme Sez. 5, Sentenza n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482).

Del resto, si afferma in sentenza che il prevenuto, al momento del fatto, era cosciente e vigile, di tal che non può ricavarsi alcuna alterazione della volontà e della coscienza nelle condotte criminose contestate ai capi B e C. Quanto all'elemento oggettivo del delitto di resistenza, la sentenza dà conto del fatto che il Khoda aveva spintonato gli agenti, condotta materiale certamente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 337 cod.pen. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1464 dei 14/12/1993, dep. 1994, Granata, Rv. 197184) in considerazione del fatto che essi, sottoponendo il prevenuto a sorveglianza, stavano compiendo un atto del loro ufficio.

1.3. Quanto, poi, all'assunto - sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo di lagnanza - in base al quale la sentenza impugnata sarebbe mera riproduzione di quella di primo grado, trattasi all'evidenza di asserzione priva di pregio.

E' infatti agevole constatare, leggendo la sentenza impugnata, che la Corte di merito si é misurata con le lagnanze difensive, concentratesi sulle sole ipotesi di cui ai capi B e C ed argomentando le proprie valutazioni in risposta alle censure contenute nell'atto di appello; si ricorda in proposito che il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - che si verifica nel caso in cui sia del tutto inesistente la motivazione del provvedimento gravato oppure sia meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudic:e risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante (Sez. 1, Sentenza n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209442).2.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2022.

Il Consigliere es nsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03FYF8Y nato il 04/04/1992 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, in data 20 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 28 ottobre 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitti di furto tentato aggravato (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e danneggiamento aggravato (capo C), a lui contestati come commessi il 26 febbraio 2020, con la recidiva specifica. In estrema sintesi, a seguito della condotta furtiva a lui contestata, il Khoda veniva ricoverato presso l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Torino e qui avrebbe spintonato gli agenti operanti che lo sorvegliavano, danneggiando altresì la sponda del lettino ove era stato posizionato. La Corte di merito, essendo pacifica la condotta di furto ':entato, ha limitato le proprie argomentazioni ai due reati di cui ai capi B e C, riguardo ai quali il prevenuto aveva proposto gravame. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Khoda, con atto articolato in due ordini di lagnanza. 2.1. Con il primo, il deducente lamenta violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi B e C, commessi in stato di alterazione (non riportato nella sentenza impugnata ma ricavabile dal referto ospedaliero) ed anche all'elemento oggettivo, lamentandosi che il ricorrente, nell'occorso, aveva esercitato una forza assolutamente moderata e non oppositiva. 2.2. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione, per essere la sentenza d'appello sostanzialmente ripropositiva dei medesimi argomenti della decisione confermata, senza alcun vaglio critico dei motivi d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e, in parte, proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 1.1. Quanto al primo motivo, la denuncia della violazione di legge si fonda in realtà su una prospettazione alternativa degli elementi di fatto posti a base delle decisioni di merito, sia con riguardo all'elemento oggettivo, sia con riguardo all'elemento soggettivo dei reati ascritti al Khoda ai capi B e C. Si rammenta in proposito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondame.nto della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 1.2. Ma, a parte ciò, é appena il caso di osservare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo, non é richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 6, Sentenza n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428; conforme Sez. 5, Sentenza n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482). Del resto, si afferma in sentenza che il prevenuto, al momento del fatto, era cosciente e vigile, di tal che non può ricavarsi alcuna alterazione della volontà e della coscienza nelle condotte criminose contestate ai capi B e C. Quanto all'elemento oggettivo del delitto di resistenza, la sentenza dà conto del fatto che il Khoda aveva spintonato gli agenti, condotta materiale certamente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 337 cod.pen. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1464 dei 14/12/1993, dep. 1994, Granata, Rv. 197184) in considerazione del fatto che essi, sottoponendo il prevenuto a sorveglianza, stavano compiendo un atto del loro ufficio. 1.3. Quanto, poi, all'assunto - sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo di lagnanza - in base al quale la sentenza impugnata sarebbe mera riproduzione di quella di primo grado, trattasi all'evidenza di asserzione priva di pregio. E' infatti agevole constatare, leggendo la sentenza impugnata, che la Corte di merito si é misurata con le lagnanze difensive, concentratesi sulle sole ipotesi di cui ai capi B e C ed argomentando le proprie valutazioni in risposta alle censure contenute nell'atto di appello; si ricorda in proposito che il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - che si verifica nel caso in cui sia del tutto inesistente la motivazione del provvedimento gravato oppure sia meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudic:e risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante (Sez. 1, Sentenza n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209442).2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. Il Consigliere es nsore I
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