CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 18644/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 1.7.2025 il Tribunale di Torino, in composizionemonocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Torinoaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 590,comma 1, cod.pen. condannandola alla pena di Euro 500,00 di multa nonché alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA],rimettendo le parti dinanzi al giudice civile e liquidando una somma a titolo diprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2700,00.2. Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto che ilreato è estinto per intervenuta remissione di querela avvenuta successivamenteal deposito della sentenza impugnata.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere l’azione penale improcedibile per remissione di querela.4. La difesa dell’imputata ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] prende atto della remissione di querela datata 13.11.2025 da parte diCaridi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resa dinanzi ai Carabinieri,[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (All. 9 al ricorso) nonché dellarelativa accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai Carabinieri inpari data (All. 10).2. Nella specie trova applicazione il principio secondo cuila remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione,determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di unacausa di inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione dellestatuizioni civili correlate al reato estinto (Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025,Rv. 288997).Va quindi rilevata l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta remissionedi querela, rilevante nel caso in esame in ragione della procedibilità a querela deldelitto di lesioni colpose. La ritualità della remissione della querela e dellarelativa accettazione impone, dunque, la dichiarazione di estinzione del reatoascritto a [OSCURATO:PERSONA] e la caducazione delle statuizioni civili.3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato èestinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono acarico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]