CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 39086/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31791-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1142/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in locazione un immobile ad [OSCURATO:PERSONA], e durante il rapporto contrattuale, ha intimato a quest'ultimo sfratto per morosità, chiedendone la convalida, oltre alla ingiunzione per i canoni scaduti. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ed ha depositato prova dell'avvenuto pagamento di tutti i canoni, con la conseguenza che il giudice ha negato la convalida ed ha fissato il giudizio di merito, nel quale il ricorrente ha insistito per far accertare la morosità, mentre il conduttore ha chiesto, in via riconvenzionale, il rimborso di miglioramenti effettuati sul bene. Con una sentenza parziale, il giudice di primo grado ha dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione, ed ha rimesso la causa sul ruolo per valutare la domanda riconvenzionale e le altre questioni rimaste. Nel frattempo, tuttavia, l'immobile è stato da Gallozzi venduto a tale [OSCURATO:PERSONA], anche se lo stesso Gallozzi ha comunque agito verso il Morelli per far dichiarare nulla tale vendita. Conseguentemente, nel corso dell'istruttoria di primo grado, è intervenuto il Morelli, in qualità di nuovo proprietario e dunque di creditore dei canoni di locazione, così che la decisione è stata resa a sua favore: ossia il conduttore è stato condannato al pagamento dei canoni a vantaggio del nuovo proprietario. Avverso tale parziale decisione (resa, si ripete, solo sulla risoluzione del contratto per inadempimento) ha proposto appello il conduttore, ossia Serluca, ribadendo di avere sempre corrisposto i canoni. Si è costituito il Morelli, chiedendo il rigetto della impugnazione, ed è intervenuto invece il Gallozzi, originario proprietario e locatore, aderendo all'appello, nel senso che, avendo egli contestato la validità della vendita a Morelli, in altro giudizio, riteneva che non fosse costui il creditore dei canoni, come invece deciso in primo grado. 2.-[OSCURATO:PERSONA] di Appello ha preso atto che, nel frattempo, era però intervenuta una transazione e che le parti hanno rinunciato alla domanda, ed ha dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese. 3.-[OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. Non v'è costituzione delle parti intimate. Considerato che -cAJ 5.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 156, 306, 338 c.p.c. e 1362 c.c. La tesi del ricorrente è che la Corte di Appello ha errato nell'interpretazione della volontà delle parti, che non era di rinunciare all'impugnazione e dunque all'azione, ma era di domandare che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con ben altre conseguenze: la decisione impugnata non passa in giudicato, come nel caso di estinzione dell'impugnazione, ma viene meno anche essa. E con conseguenze altresì sulle spese. 6.-Le conseguenze di questa erronea interpretazione sono fatte oggetto del secondo motivo, che denuncia violazione dell'articolo 338 c.p.c. Il ricorrente ritiene che, intendendo correttamente la richiesta delle parti come cessata materia, non può trovare applicazione ,l'articolo 338 c.p.c. che invece è C°'.&& &&°U/ dettato per l'estinzione del processo: (a sentenza impugnata non passa in giudicato, in caso di cessata materia, ma viene meno anche essa. 7.-Ulteriori conseguenze sono fatte valere con il terzo motivo, che denuncia violazione degli articoli 91 e 306 c.p.c.: avendo inteso estinguere il giudizio per rinuncia, la Corte di merito avrebbe dovuto addebitare le spese al rinunciante, e non già compensarle. 8.-Con il quarto motivo, con cui si denuncia violazione dell'articolo 92 c.p.c. si osserva che il giudice di merito ha erroneamente compensato le spese, senza che ve ne fossero i presupposti, non essendovi soccombenza reciproca, né altro presupposto che giustificasse quella pronuncia. 9. - I motivi possono esaminarsi insieme e sono infondati. Invero, tutti dipendono dallo scrutinio del primo. La Corte di Appello ha interpretato la volontà delle parti come contenente una rinuncia all'azione con relativa, anche se non necessaria, accettazione. La Corte ha basato questa conclusione sul tenore delle diverse domande delle parti: una prima con istanza congiunta del 7.2.2016, una seconda ribadita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore dell'appellante, munito di procura per la rinuncia. Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle ''- parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt.1362 e ss. c.c. (Cass. 3590/ 2021). Non può dunque essere qui censurata quella interpretazione, se non per difetto assoluto di motivazione, che invece non è ravvisabile: le ragioni della scelta interpretativa sono esposte a sufficienza. Del resto, le stesse dichiarazioni riportate dal ricorrente, lungi dal manifestare una richiesta di cessazione della materia del contendere, indicano proprio una rinuncia: alla udienza del 18.9.2018 il procuratore dell'appellante dichiara espressamente di rinunciare ed ha procura per farlo, non necessaria per chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Del resto, dare rilievo alla richiesta del ricorrente di rinvio ad altra udienza, significa dare rilievo ad un dato incompatibile non solo con l'estinzione per rinuncia, anche con la istanza di cessazione della materia del contendere. Va poi sottolineato che le parti la cui volontà era significativa da interpretare erano le altre due, ossia appellante (conduttore) ed appellato (nuovo proprietario, vincitore in primo grado): irrilevante essendo il comportamento, a tal fine del ricorrente, che non era nelle vesti né dell'uno né dell'altro, ma che semplicemente era interveniente adesivo. Né il ricorrente si duole della circostanza di non essere stato messo in condizione di accettare, anche lui, la rinuncia: non si fa affatto questione di tale lesione. Ciò detto, dunque, vengono meno i motivi secondo e terzo, che stanno e cadono con il primo, una volta ritenuta corretta, nei limiti in cui è qui sindacabile l'interpretazione della volontà delle parti fatta dalla Corte di appello, ma viene meno anche il quarto, in quanto la compensazione è stata operata tenendo conto del comportamento delle due parti principali e disposta nei confronti del ricorrente, per riflesso, ossia tenuto conto della sua posizione adesiva. Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dov