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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 1989

Cassazione n. 01613/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1989 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 06/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente.

E stata disposta la sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 d.P.R. cit.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sanzione facoltativa accessoria del ritiro della patente, non avendo il titolo di guida agevolato la commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza.

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso.

In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman.

RV. 278537) Il Tribunale, contrariamente agli assunti difensivi, ha fatto corretta applicazione del principio indicato, avendo ricostruito i fatti e spiegato, anche in relazione alla durata della pena, come la sostanza stupefacente fu ceduta dall'imputato, giunto in un determinato luogo a bordo di uno dei veicoli che erano nella sua disponibilità, all'interno della stessa autovettura.

Dunque, un'attività criminosa posta in essere attraverso l'uso e l'impiego dell'autovettura.

Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1989 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 06/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente. E stata disposta la sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 d.P.R. cit.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sanzione facoltativa accessoria del ritiro della patente, non avendo il titolo di guida agevolato la commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza. 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman. RV. 278537) Il Tribunale, contrariamente agli assunti difensivi, ha fatto corretta applicazione del principio indicato, avendo ricostruito i fatti e spiegato, anche in relazione alla durata della pena, come la sostanza stupefacente fu ceduta dall'imputato, giunto in un determinato luogo a bordo di uno dei veicoli che erano nella sua disponibilità, all'interno della stessa autovettura. Dunque, un'attività criminosa posta in essere attraverso l'uso e l'impiego dell'autovettura. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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