CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18040/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2022 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna alla restituzione della complessiva somma di Euro 40.000,00 a titolo di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. in quanto corrisposta mediante due pagamenti avvenuti in assenza di causa giustificativa. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Congiu. Con sentenza di data 17 maggio 2022 la Corte d’appello di Cagliari rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che infondato era il motivo relativo alla nullità della citazione di primo grado perché corredata della “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, avendo l’attrice dedotto di avere corrisposto al convenuto somme di denaro, con indicazione di importi e relative date, e che tali versamenti erano privi di titolo e perciò costituenti indebito oggettivo. Aggiunse, premesso che l’appellata non aveva mai affermato di “ignorare” la causa giustificatrice dei versamenti di denaro quanto invece che gli stessi erano avvenuti senza titolo, che nell’azione per ripetizione di indebito era onere dell’attore provare di avere pagato ed allegare la mancanza di causa, mentre era onere del convenuto provare la causa del pagamento. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 163 n. 4, 164, comma 4, cod. proc. civ., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’esposizione dei fatti nell’atto di citazione è carente in modo evidente, non potendosi ritenere esaustiva la sola indicazione della corresponsione delle somme di denaro, con totale omissione della natura dei rapporti intercorsi fra le parti, e che è oggettivamente assente anche l’indicazione della causa debendi. Il motivo è infondato. Quanto alla denunciata carenza dell’esposizione dei fatti di causa nell’atto di citazione la censura è formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. perché non risulta indicato in modo specifico, anche mediante trascrizione dei passaggi significativi, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, per cui la censura non può essere scrutinata. Si tratta soltanto di una generica denuncia di nullità dell’atto di citazione. Con riferimento invece alla denuncia di mancata indicazione della causa debendi, la censura, in modo infondato, traferisce sul piano dei requisiti processuali della domanda un elemento attinente alla fattispecie costitutiva del diritto. La causa debendi ( rectius , l’assenza di causa debendinell’azione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.) attiene al diritto sostanziale, e non a quello processuale, perché è relativa ai presupposti di fatto del diritto soggettivo esercitato ed è pertanto istituto differente dai fatti e dagli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, i quali rappresentano invece il volto processuale della fattispecie costitutiva del rapporto dedotto in giudizio. La mancata indicazione della causa debendi non è quindi requisito di validità della domanda, è piuttosto – l’assenza di causa debendi – fatto costitutivo del diritto a ripetere ciò che è stato pagato. Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 2033 cod. civ., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come affermato da Cass. n. 19902 del 2015, deve escludersi che l’attore possa limitarsi a dichiarare di ignorare la causa del pagamento, perché se così fosse la citazione sarebbe nulla e che nell’atto di citazione l’attrice non ha indicato il titolo del pagamento, sicché costei ignora la causa giustificatrice dello stesso. Il motivo è infondato. Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (Cass. n. 14428 del 2021, n. 20522 del 2018, n. 1734 del 2011). Nel caso di specie non risulta dedotto un rapporto specifico intercorso fra le parti, né risulta allegato un pagamento dovuto solo in parte, che è l’altra fattispecie in cui insorge l’onere per l’attore di provare l’inesistenza della causa del pagamento (per la parte che si assume non dovuta - cfr. Cass. n. 34427 del 2022). Non vi è pertanto l’onere per l’attore di provare l’inesistenza della giusta causa dell’attribuzione patrimoniale. Il ricorrente richiama, ma in modo non pertinente, la motivazione di Cass. n. 19902 del 2015, la quale, letta integralmente, è invece nei termini seguenti: «se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. L'unico limite che l'attore incontra nella prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda di indebito è il restare silente sull'esistenza o sull'inesistenza del titolo del pagamento. Se, infatti, l'attore nel giudizio di indebito dichiarasse addirittura di ignorare se il pagamento di cui chiede la restituzione sia sorretto da un titolo, la citazione andrebbe dichiarata nulla ex art. 164 c.p.c., a causa della mancata esposizione della causa petendi».Dunque, anche per tale precedente l’onere per l’attore è di mera allegazione dell’inesistenza della causa del pagamento. Ciò che afferma Cass. n. 19902 del 2015 è solo che l’attore non può restare silente in ordine al profilo del titolo del pagamento, circostanza che non ricorre nel caso di specie, avendo il giudice del merito accertato che l’appellata non ha mai affermato di “ignorare” la causa giustificatrice dei versamenti di denaro, ma ha soltanto affermato che gli stessi sono avvenuti in carenza di titolo. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que