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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34767/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25049-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 29/09/2022 R.G.N. 4049/2021 R.G.N. 4049/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.25049/2022 Cron.

Rep.

Ud.07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato al ricorrente in data 29.09.2022, il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione spiegata - con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 28 dicembre 2021 e ritualmente notificato - da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di Rimini, in persona del [OSCURATO:PERSONA] – ritenendo che il ricorrente non avesse “diligentemente adempiuto al proprio incarico di Direttore Generale e, contemporaneamente, di Amministratore delegato svolgendo attività dannosa aggravando ulteriormente lo stato di dissesto” e non avesse “provato di avere svolto concretamente l’attività di cui ai contratti di mandato” nonché ritenendo “la nullità del contratto ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto essendo descritto in modo del tutto generico le prestazioni da svolgere” - aveva escluso dall’ammissione allo stato passivo il credito di cui egli aveva chiesto l’insinuazioneper gli importi a) di € 183.500,00 al netto delle ritenute a titolo di retribuzioni maturate dal settembre 2020 al giugno 2021 e non pagato nonché b) di € 682.917,97 al lordo delle ritenute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., periodo di messa a disposizione post fallimento e competenze di fine rapporto.

2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi.

3. Superfluo risulta l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell'udienza, i n data 26 settembre 2025 , parte ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso e, in pari data, parte controricorrente ha depositato accettazione della rinuncia a spese legali integralmente compensate.

Rilevato che con atto depositato il 12 luglio 2024 il difensore di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla procura ma che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore - di cui è espressione l'art. 85 c.p.c. - detta rinuncia non spiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio di cassazione, caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio, (cfr. Cass. n. 28365/2022, Rv. 665734- 01), deve ritenersi che la rinuncia al ricorso formulata dal medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del Monaro siarituale in quanto svolta da procuratore munito del potere di “conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti”.

4. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002 P.Q.M La Corte visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25049-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 29/09/2022 R.G.N. 4049/2021 R.G.N. 4049/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.25049/2022 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato al ricorrente in data 29.09.2022, il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione spiegata - con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 28 dicembre 2021 e ritualmente notificato - da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di Rimini, in persona del [OSCURATO:PERSONA] – ritenendo che il ricorrente non avesse “diligentemente adempiuto al proprio incarico di Direttore Generale e, contemporaneamente, di Amministratore delegato svolgendo attività dannosa aggravando ulteriormente lo stato di dissesto” e non avesse “provato di avere svolto concretamente l’attività di cui ai contratti di mandato” nonché ritenendo “la nullità del contratto ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto essendo descritto in modo del tutto generico le prestazioni da svolgere” - aveva escluso dall’ammissione allo stato passivo il credito di cui egli aveva chiesto l’insinuazioneper gli importi a) di € 183.500,00 al netto delle ritenute a titolo di retribuzioni maturate dal settembre 2020 al giugno 2021 e non pagato nonché b) di € 682.917,97 al lordo delle ritenute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., periodo di messa a disposizione post fallimento e competenze di fine rapporto. 2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. 3. Superfluo risulta l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell'udienza, i n data 26 settembre 2025 , parte ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso e, in pari data, parte controricorrente ha depositato accettazione della rinuncia a spese legali integralmente compensate. Rilevato che con atto depositato il 12 luglio 2024 il difensore di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla procura ma che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore - di cui è espressione l'art. 85 c.p.c. - detta rinuncia non spiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio di cassazione, caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio, (cfr. Cass. n. 28365/2022, Rv. 665734- 01), deve ritenersi che la rinuncia al ricorso formulata dal medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del Monaro siarituale in quanto svolta da procuratore munito del potere di “conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti”. 4. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c. 5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002 P.Q.M La Corte visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta C
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