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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42533/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 25.3.2022, il Tribunale di Teramo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e, di conseguenza, li aveva condannati alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale al solo [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con unico ricorso a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 2.1 errore di fatto e conseguente errore di diritto in ordine alla previsione di cui all'art. 639-bis cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela: rileva, infatti, che la sentenza impugnata muove da una premessa errata, ovvero che l'immobile oggetto dell'occupazione fosse di proprietà del Comune di Giulianova o, comunque, destinato a "edilizia popolare", laddove erano stati gli stessi VV.UU. a chiarire che esso era di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di donazione alla Casa di Riposo "G. [OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], escludendo ogni forma di gestione comunale che erroneamente è stata attribuita attribuito al Comune di Giulianova; segnala che il reato non era procedibile d'ufficio ma solo a querela di parte, non proposta; 2.2 omessa motivazione in ordine alla inopinata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: rileva che la Corte d'appello ha omesso di prendere in esame la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui vi erano tutti i presupposti di natura oggettiva e soggettiva; 2.3 manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla causa cli giustificazione dello stato di necessità: rileva che la Corte d'appello ha escluso la esimente sostenendo che non ne sarebbero stati provati i presupposti laddove in atti vi era l'ordinanza di sgombero per la pericolosità dello stabile in cui gli imputati alloggiavano in precedenza;

3. la Procura Generale ha concluso per iscritto per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata con riguardo al profilo della motivazione in punto di stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, in termini non consentiti in questa sede.Gli odierni imputati erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

"... per aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo o di trarne comunque altrimenti profitto, l'alloggio di edilizia popolare utilizzato dal Comune di Giulianova alloggiandovi e sistemandovi vettovaglie ed elettrodomestici".

1. Il primo motivo non è scrutinabile per genericità.

Con l'atto di appello era stata devoluta, alla cognizione del giudice di secondo grado, la circostanza secondo cui l'immobile occupato dagli imputati sarebbe stato di proprietà della famiglia Ventili e non già del Comune di Giulianova con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela non trovando applicazione il 639-bis cod. pen..

La Corte d'appello ha confermato invece la sussistenza dell'aggravante e la conseguente procedibilità d'ufficio poiché "... i testi hanno riferito che quello occupato è appartamento comunque destinato alla edilizia popolare".

Ebbene, l'art. 639-bis cod. pen. fonda la procedibilità d'ufficio sul fatto che si tratti di edifici pubblici "... o destinati ad uso pubblico".

Si è chiarito, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; sono invece da ritenersi "destinati ad uso pubblico" anche quelli che, pur appartenendo a soggetti privati, abbiano ricevuto questa concreta destinazione (cfr., ad esempic, Sez. 7 - , n. 27249 del 17/05/2022, Falleti, Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 - 01).

Ed è proprio in quest'ultima direzione che la Corte d'appello ha motivato nel confermare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità d'ufficio dell'azione penale, avendo sinteticamente, ma puntualmente, spiegato che "... i testi hanno riferito che quello occupato è appartamento comunque destinato alla edilizia popolare".

A fronte di siffatta precisazione, il ricorso si limita ad insistere su un dato di per sé irrilevante, qual'è quello della proprietà dell'immobile; per altro verso, nel sostenere che i testi, ovvero gli stessi [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Giulianova, avrebbero escluso che la gestione appartenesse al Comune.Si tratta, come accennato, di dati fattuali di per sé non dirimenti e, comunque, oggetto di rilievi che, facendo leva sul tenore delle deposizioni testimoniali, non possono essere avanzati in questa sede non essendo stato denunciato un travisamento della prova e, in ogni caso, non avendo la difesa correttamente articolato la doglianza in termini di autosufficienza.

2. Il secondo motivo è precluso e, comunque, manifestamente infondato.

Va rilevato, in primo luogo, come nell'atto di appello il riferimento alla causa di non punibilità era stato operato in maniera del tutto generica (cfr., pag. 4 dell'atto di impugnazione) sicché la questione è stata proposta in maniera specifica, e per la prima volta, soltanto in questa sede (cfr.,, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conf., indirettamente„ Sez. 2 - , n. 396 del 17/11/2023, dep. 05/01/2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 7, n. 40932 del 10.10.2024, Ventura, Sez. 3, n. 40823 del 25.6.2024, Han; Sez. 7, n. 40624 del 27.9.2024, Caridi; Sez. 4, n. 33128 del 10.7.2024, Rossi).

In ogni caso, va ribadito che il delitto in esame ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (cfr., così, Sez. 2 -, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01).

3. Il terzo motivo è a sua volta manifestamente infondato atteso che l'abusiva occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato ci necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché, tuttavia, ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 - , n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; conf., Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, Manco, dep. 01/02/2012, Rv. 251800 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esenzione.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 25.3.2022, il Tribunale di Teramo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e, di conseguenza, li aveva condannati alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale al solo [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con unico ricorso a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 2.1 errore di fatto e conseguente errore di diritto in ordine alla previsione di cui all'art. 639-bis cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela: rileva, infatti, che la sentenza impugnata muove da una premessa errata, ovvero che l'immobile oggetto dell'occupazione fosse di proprietà del Comune di Giulianova o, comunque, destinato a "edilizia popolare", laddove erano stati gli stessi VV.UU. a chiarire che esso era di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di donazione alla Casa di Riposo "G. [OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], escludendo ogni forma di gestione comunale che erroneamente è stata attribuita attribuito al Comune di Giulianova; segnala che il reato non era procedibile d'ufficio ma solo a querela di parte, non proposta; 2.2 omessa motivazione in ordine alla inopinata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: rileva che la Corte d'appello ha omesso di prendere in esame la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui vi erano tutti i presupposti di natura oggettiva e soggettiva; 2.3 manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla causa cli giustificazione dello stato di necessità: rileva che la Corte d'appello ha escluso la esimente sostenendo che non ne sarebbero stati provati i presupposti laddove in atti vi era l'ordinanza di sgombero per la pericolosità dello stabile in cui gli imputati alloggiavano in precedenza; 3. la Procura Generale ha concluso per iscritto per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata con riguardo al profilo della motivazione in punto di stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, in termini non consentiti in questa sede.Gli odierni imputati erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. "... per aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo o di trarne comunque altrimenti profitto, l'alloggio di edilizia popolare utilizzato dal Comune di Giulianova alloggiandovi e sistemandovi vettovaglie ed elettrodomestici". 1. Il primo motivo non è scrutinabile per genericità. Con l'atto di appello era stata devoluta, alla cognizione del giudice di secondo grado, la circostanza secondo cui l'immobile occupato dagli imputati sarebbe stato di proprietà della famiglia Ventili e non già del Comune di Giulianova con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela non trovando applicazione il 639-bis cod. pen.. La Corte d'appello ha confermato invece la sussistenza dell'aggravante e la conseguente procedibilità d'ufficio poiché "... i testi hanno riferito che quello occupato è appartamento comunque destinato alla edilizia popolare". Ebbene, l'art. 639-bis cod. pen. fonda la procedibilità d'ufficio sul fatto che si tratti di edifici pubblici "... o destinati ad uso pubblico". Si è chiarito, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; sono invece da ritenersi "destinati ad uso pubblico" anche quelli che, pur appartenendo a soggetti privati, abbiano ricevuto questa concreta destinazione (cfr., ad esempic, Sez. 7 - , n. 27249 del 17/05/2022, Falleti, Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 - 01). Ed è proprio in quest'ultima direzione che la Corte d'appello ha motivato nel confermare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità d'ufficio dell'azione penale, avendo sinteticamente, ma puntualmente, spiegato che "... i testi hanno riferito che quello occupato è appartamento comunque destinato alla edilizia popolare". A fronte di siffatta precisazione, il ricorso si limita ad insistere su un dato di per sé irrilevante, qual'è quello della proprietà dell'immobile; per altro verso, nel sostenere che i testi, ovvero gli stessi [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Giulianova, avrebbero escluso che la gestione appartenesse al Comune.Si tratta, come accennato, di dati fattuali di per sé non dirimenti e, comunque, oggetto di rilievi che, facendo leva sul tenore delle deposizioni testimoniali, non possono essere avanzati in questa sede non essendo stato denunciato un travisamento della prova e, in ogni caso, non avendo la difesa correttamente articolato la doglianza in termini di autosufficienza. 2. Il secondo motivo è precluso e, comunque, manifestamente infondato. Va rilevato, in primo luogo, come nell'atto di appello il riferimento alla causa di non punibilità era stato operato in maniera del tutto generica (cfr., pag. 4 dell'atto di impugnazione) sicché la questione è stata proposta in maniera specifica, e per la prima volta, soltanto in questa sede (cfr.,, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conf., indirettamente„ Sez. 2 - , n. 396 del 17/11/2023, dep. 05/01/2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 7, n. 40932 del 10.10.2024, Ventura, Sez. 3, n. 40823 del 25.6.2024, Han; Sez. 7, n. 40624 del 27.9.2024, Caridi; Sez. 4, n. 33128 del 10.7.2024, Rossi). In ogni caso, va ribadito che il delitto in esame ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (cfr., così, Sez. 2 -, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01). 3. Il terzo motivo è a sua volta manifestamente infondato atteso che l'abusiva occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato ci necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché, tuttavia, ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 - , n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; conf., Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, Manco, dep. 01/02/2012, Rv. 251800 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esenzione. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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