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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1994

Cassazione n. 20445/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1994 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del reato nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 626 cod. pen. - è aspecifico avendo omesso di confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Il motivo risulta, inoltre, inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato la mancanza degli elementi costitutivi del furto d'uso, essendo assente il carattere temporaneo della sottrazione e dell'impossessamento dell'autovettura nonché l'intento restitutorio (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena al di sopra del minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva - è inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze estremamente generiche per quanto riguarda la determinazione della pena e la mancata esclusione della contestata recidiva, a fronte di una congrua motivazione con cui la Corte ha evidenziato l'assenza di condizioni che permettano di addivenire ad un'ulteriore mitigazione della pena, mentre l'accentuata capacità a delinquere dell'imputato e le modalità del fatto, indice di un'accentuata pericolosità e colpevolezza non consentono di escludere la recidiva.

Il motivo risulta altresì carente di interesse per ciò che concerne le circostanze attenuanti generiche in quanto le stesse sono già state concesse; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è aspecifico limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, la quale ha affermato che la valutazione complessiva dei fatti, l'elevato grado di offensività della condotta e l'entità non esigua del danno cagionato non permettono di riconoscere l'invocata causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1994 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del reato nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 626 cod. pen. - è aspecifico avendo omesso di confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Il motivo risulta, inoltre, inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato la mancanza degli elementi costitutivi del furto d'uso, essendo assente il carattere temporaneo della sottrazione e dell'impossessamento dell'autovettura nonché l'intento restitutorio (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena al di sopra del minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva - è inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze estremamente generiche per quanto riguarda la determinazione della pena e la mancata esclusione della contestata recidiva, a fronte di una congrua motivazione con cui la Corte ha evidenziato l'assenza di condizioni che permettano di addivenire ad un'ulteriore mitigazione della pena, mentre l'accentuata capacità a delinquere dell'imputato e le modalità del fatto, indice di un'accentuata pericolosità e colpevolezza non consentono di escludere la recidiva. Il motivo risulta altresì carente di interesse per ciò che concerne le circostanze attenuanti generiche in quanto le stesse sono già state concesse; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è aspecifico limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, la quale ha affermato che la valutazione complessiva dei fatti, l'elevato grado di offensività della condotta e l'entità non esigua del danno cagionato non permettono di riconoscere l'invocata causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 20445/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris