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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 1973

Cassazione n. 35113/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/06/1973 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.734 di multa.

La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riduzione della pena, reputando non concedibili le attenuanti generiche, e ha ritenuto infondate le censure difensive sull'identificazione dell'imputato, valorizzando il dato del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e la documentazione acquisita nel rito abbreviato.

2. Il ricorrente articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 213, 192 e 546 cod. proc. pen., assumendo che l'identificazione dell'imputato, indicato nei filmati con il soprannome "Jonny", sarebbe stata compiuta senza il rispetto delle forme proprie della ricognizione personale e senza indicazione nominativa degli operanti che vi avevano proceduto.

3. La censura è manifestamente infondata, oltre che priva della necessaria specificità.

La sentenza impugnata ha chiarito che l'identificazione dell'imputato riconosciuto come "Jonny", illustrata nell'informativa di polizia giudiziaria del 15 novembre 2021 acquisita al fascicolo in virtù del rito abbreviato prescelto e perciò pienamente utilizzabile, era stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'attività investigativa relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, sulla base dei filmati provenienti dalla conversazione WhatsApp intercettata.

Il ricorso non si confronta realmente con tale percorso argomentativo e ripropone, in termini prevalentemente assertivi, la tesi della necessaria applicazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.

La Corte territoriale si è allineata al principio secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia (o di un video) dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione ( Sez.

F. n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01); tale attività non è riconducibile alla ricognizione di persone disciplinata dall'art.213 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774 - 01).

Neppure assume rilievo il richiamo difensivo alla mancata indicazione in sentenza degli agenti che avrebbero materialmente eseguito il riconoscimento poichè il ricorso non indica alcun travisamento decisivo e non specifica quale datoavrebbe imposto una diversa conclusione nel quadro del giudizio abbreviato prescelto e delle acquisizioni documentali disponibili.

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero dall'affermazione di responsabilità per la proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/06/1973 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.734 di multa. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riduzione della pena, reputando non concedibili le attenuanti generiche, e ha ritenuto infondate le censure difensive sull'identificazione dell'imputato, valorizzando il dato del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e la documentazione acquisita nel rito abbreviato. 2. Il ricorrente articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 213, 192 e 546 cod. proc. pen., assumendo che l'identificazione dell'imputato, indicato nei filmati con il soprannome "Jonny", sarebbe stata compiuta senza il rispetto delle forme proprie della ricognizione personale e senza indicazione nominativa degli operanti che vi avevano proceduto. 3. La censura è manifestamente infondata, oltre che priva della necessaria specificità. La sentenza impugnata ha chiarito che l'identificazione dell'imputato riconosciuto come "Jonny", illustrata nell'informativa di polizia giudiziaria del 15 novembre 2021 acquisita al fascicolo in virtù del rito abbreviato prescelto e perciò pienamente utilizzabile, era stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'attività investigativa relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, sulla base dei filmati provenienti dalla conversazione WhatsApp intercettata. Il ricorso non si confronta realmente con tale percorso argomentativo e ripropone, in termini prevalentemente assertivi, la tesi della necessaria applicazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. La Corte territoriale si è allineata al principio secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia (o di un video) dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione ( Sez. F. n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01); tale attività non è riconducibile alla ricognizione di persone disciplinata dall'art.213 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774 - 01). Neppure assume rilievo il richiamo difensivo alla mancata indicazione in sentenza degli agenti che avrebbero materialmente eseguito il riconoscimento poichè il ricorso non indica alcun travisamento decisivo e non specifica quale datoavrebbe imposto una diversa conclusione nel quadro del giudizio abbreviato prescelto e delle acquisizioni documentali disponibili. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero dall'affermazione di responsabilità per la proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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