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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43411/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i delitti di evasione giudicati con tre diverse sentenze di condanna.

Secondo il Tribunale, i fatti erano identici ed erano stati posti in essere in un ristretto arco temporale (21/9/2015 - 2/11/2015), permettendo di ritenere che Spinelli, in occasione della prima evasione, avesse già ideato quelle successive. [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena complessiva in complessivi anni due di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione di legge.

Con una precedente ordinanza, il giudice dell'esecuzione aveva già provveduto sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze di condanna oggetto della nuova ordinanza, determinando la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione: la sentenza sub 2, infatti, aveva inflitto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, mentre, per l'aumento per la continuazione, il Giudice aveva tenuto conto della previsione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., atteso che Spinelli era già stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza.

La nuova ordinanza aveva compreso nella continuazione anche un terzo reato, rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione e calcolando aumenti per i reati satellite pari a mesi due di reclusione.

Ciò comportava la disapplicazione dell'art. 671, comma 2 bis cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen.

Nel caso in esame, Spinelli era già stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza precedente a quelle riunite per continuazione.

Per di più, la pena complessiva era stata determinata in misura inferiore a quella stabilita nella precedente ordinanza.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.

Il ragionamento sotteso all'ordinanza non era chiaro: dapprima il Giudice aveva indicato un calcolo non corrispondente al risultato finale (pena base: anni uno di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione); nel prosieguo aveva indicato un calcolo differente (pena base: anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi quattro di reclusione); infine, con un'ordinanza integrativa della motivazione, il giudice aveva suddiviso l'aumento tra i due reati satellite.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata risulta viziata sotto due profili.

In primo luogo, la pena complessiva determinata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i tre delitti di evasione oggetto delle sentenze di condanna è inferiore a quella precedentemente determinata con l'ordinanza dello stesso Giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in conseguenza del riconoscimento del vincolo tra i primi due reati: ebbene, il risultato del nuovo riconoscimento del vincolo anche con riferimento alla terza evasione non può che essere quello di un aumento della pena complessiva precedentemente determinata.

In secondo luogo, la motivazione del provvedimento è effettivamente contraddittoria e conclusa.

In particolare, il Giudice dapprima afferma che la pena inflitta per il delitto giudicato con la sentenza n. 148/2020 del 21/1/2020 è pari ad anni uno di reclusione, mentre successivamente il provvedimento si riferisce (pare correttamente) alla maggiore pena di anni uno e mesi otto di reclusione; inoltre, gli aumenti per la continuazione per i due reati satellite vengono indicati in misura O differente all'interno del provvedimento e dell'ordinanza integrativa della motivazione.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva, fermo restando il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna, non impugnato dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto.

Così deciso 1'11 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i delitti di evasione giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Secondo il Tribunale, i fatti erano identici ed erano stati posti in essere in un ristretto arco temporale (21/9/2015 - 2/11/2015), permettendo di ritenere che Spinelli, in occasione della prima evasione, avesse già ideato quelle successive. [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena complessiva in complessivi anni due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione di legge. Con una precedente ordinanza, il giudice dell'esecuzione aveva già provveduto sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze di condanna oggetto della nuova ordinanza, determinando la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione: la sentenza sub 2, infatti, aveva inflitto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, mentre, per l'aumento per la continuazione, il Giudice aveva tenuto conto della previsione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., atteso che Spinelli era già stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza. La nuova ordinanza aveva compreso nella continuazione anche un terzo reato, rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione e calcolando aumenti per i reati satellite pari a mesi due di reclusione. Ciò comportava la disapplicazione dell'art. 671, comma 2 bis cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen. Nel caso in esame, Spinelli era già stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza precedente a quelle riunite per continuazione. Per di più, la pena complessiva era stata determinata in misura inferiore a quella stabilita nella precedente ordinanza. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il ragionamento sotteso all'ordinanza non era chiaro: dapprima il Giudice aveva indicato un calcolo non corrispondente al risultato finale (pena base: anni uno di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione); nel prosieguo aveva indicato un calcolo differente (pena base: anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi quattro di reclusione); infine, con un'ordinanza integrativa della motivazione, il giudice aveva suddiviso l'aumento tra i due reati satellite. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata risulta viziata sotto due profili. In primo luogo, la pena complessiva determinata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i tre delitti di evasione oggetto delle sentenze di condanna è inferiore a quella precedentemente determinata con l'ordinanza dello stesso Giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in conseguenza del riconoscimento del vincolo tra i primi due reati: ebbene, il risultato del nuovo riconoscimento del vincolo anche con riferimento alla terza evasione non può che essere quello di un aumento della pena complessiva precedentemente determinata. In secondo luogo, la motivazione del provvedimento è effettivamente contraddittoria e conclusa. In particolare, il Giudice dapprima afferma che la pena inflitta per il delitto giudicato con la sentenza n. 148/2020 del 21/1/2020 è pari ad anni uno di reclusione, mentre successivamente il provvedimento si riferisce (pare correttamente) alla maggiore pena di anni uno e mesi otto di reclusione; inoltre, gli aumenti per la continuazione per i due reati satellite vengono indicati in misura O differente all'interno del provvedimento e dell'ordinanza integrativa della motivazione. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva, fermo restando il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna, non impugnato dal Pubblico Ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto. Così deciso 1'11 ottobr
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