Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:849
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0624_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale – Obbligo di registrarsi ai fini IVA – Natura e portata del diritto a detrazione.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto detraibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.