CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 701/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via dell’Elettronica n. 20, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2193/29/15, depositata il 28 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di bar gelateria, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnava no gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2005 per Iva e Irap, e per Irpef quanto ai soci, con i quali l’Agenzia delle entrate, rideterminato il reddito d’impresa, recuperava le maggiori imposte non versate, e, quanto ai soci, le maggiori quote di reddito loro spettanti. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla società e, quindi, quelli dei soci. Le sentenze, previa riunione dei giudizi, erano riformate dalla CTR in epigrafe, che riteneva la legittimità delle riprese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono, con tre motivi, ricorso per cassazione, poi illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria ed incomprensibile, sostenendo che l’Ufficio era legittimato ad emettere, in presenza della irregolare tenuta delle scritture di magazzino, gli avvisi di accertamento fondati sulla determinazione induttiva dei ricavi, nonché facendo riferimento, nel merito, a circostanze – la sproporzione dei costi rela tivi ai beni strumentali e i prezzi di rivendita dei prodotti finiti e la determinazione prudenziale della percentuale di ricarico, come legittimanti la prova presuntiva e la correttezza del metodo di accertamento –estranee alla controversia. 1.1. Il motivo è infondato.La CTR, dopo aver evidenziato la censura rivolta dall’Agenzia alla decisione di primo grado e le caratteristiche dell’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 nelle diverse ipotesi, ha affermato: «nell’atto impositivo si faceva espresso riferimento alla inattendibilità delle scritture contabili, attesa in gravi irregolarità riscontrate nella tenuta dell'inventario di magazzino ex articolo 15 dpr n. 600/73, che legittimava l’applicazione del metodo induttivo puro» «L’Ufficio finanziario, nella fattispecie, risulta di essersi avvalso del metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 che richiede prove logiche dotate dei requisiti di precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.: poiché l’avviso di accertamento risulta fondato, per i maggiori ricavi accertati, sulle desumibili caratteristiche e sulle condizioni della specifica attività oggetto di verifica, ritenute attendibili anche in considerazione dei modesti ed inverosimili utili dichiarati dalla società negli anni precedenti e successivi a quello in esame» Ha poi proseguito: «i primi giudici hanno erroneamente escluso efficacia probatoria alla determinazione del maggior reddito mediante applicazione della percentuale di ricarico sulle merci vendute, senza prendere alcuna considerazionel a metodologia in concreto adottata dall'Ufficio, atteso che la sproporzione tra i costi relativi agli acquisti dei beni strumentali, pezzi di rivendita dei prodotti finiti legittimava pienamente la prova presuntiva e x artt. 2727 e 2729 c.c. del maggior reddito, indipendentemente dalla regolarità formale delle scritture contabili», derivando da ciò che «la determinazione prudenziale della percentuale di ricarico sulla merce vendute … confermava la correttezza del metodo di accertamento seguito dai verbalizzanti e compiutamente descritto nella motivazione dell'avviso di accertamento» 1.2. In altri termini, la CTR ha accertato:a) l’accertamento induttivo era legittimato in relazione all’omessa tenuta dell’inventario di magazzino ex art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973; b) l’accertamento dell’Ufficio, pur in presenza di gravi irregolarità contabili, era stato, in concreto, analitico-induttivo in quanto fondato su elementi logici e presuntivi; c) sussistevano le presunzioni gravi precise e concordanti, atteso il divario tra costi (beni strumentali) e prezzi di rivendita (prodotti finiti); d) la percentuale di ricarico era corretta perché determinata in via prudenziale in linea con le modalità dell’accertamento, come risultava dalla stessa motivazione dell’avviso, cui la CTR ha operato un diretto rinvio per relationem. 1.3. Premesso, dunque, che la doglianza neppure si confronta con la decisione, né contesta il rinvio allo stesso avviso (neppure riprodotto in carenza di autosufficienza), non si riscontraquell'impercettibilità del fondamento decisorio cherende solo apparente la motivazione grafica e nulla la sentenza per error in procedendo ( Sez. U n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 6758 del 01/03/2022). 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR fornito risposta al motivo formulato nelle controdeduzioni sul merito della rettifica, per cui la ricostruzione operata dall’Ufficio era “assolutamente inattendibile ed erronea”. I contribuenti, in particolare, avevano denunciato: carente esame critico da parte dell’ufficio degli elementi contenuti nello stesso pvc, affetti da errori algebrici e di valutazione, con sommatoria indistinta delle materie prime riconducibili ai prodotti di pasticceria; mancata considerazione delle stesse trasformazioni fisiche derivanti dai processi di cottura e lavorazione; errate indicazioni sui prodotti di gelateria e sul caffè impiegato; incidenza sulle rimanenze. 2.1. Il motivo è infondato.La CTR, come evidenziato, ha deciso sul merito dell’accertamento, ritenendo la ricostruzione reddituale fondata e giustificata, sicché non sussiste omessa pronunciama, in ipotesi, un’insufficiente motivazione ovvero, ove sia stato omesso l’esame di individuati fatti specifici, l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. Va sottolineato, infatti, che «La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia» (Cass. n. 1539 del 22/01/2018). Nella specie, peraltro, la doglianza si risolve in una contestazione sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più consentita ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, esclusa lariconducibilità alla diversa ipotesi di omesso esame venendo in rilievo mere valutazioni di parte. 3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 115 c.p.c., non sussistendo i presupposti, nella vicenda in giudizio, per l’applicazione del metodo induttivo puro. 3.1. Il motivo è inammissibile La doglianza, carente per autosufficienza, neppure riproducendo gli avvisi contestati, non si confronta con la motivazione della CTR.3.2. Invero, l’omessa tenuta del registro degli inventari ex art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973, come nella specie, legittima, in sé, l’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (v. Cass. n. 17244 del 17/06/2021, secondo la quale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza»). Da ciò, dunque, l’astratta sufficienza del ricorso alle cd. presunzioni supersemplici per la ripresa. La CTR, tuttavia, ha accertato che l’Ufficio non si è limitato a far ricorso a queste ma ha fondato l’accertamento su elementi presuntivi dotati delle caratteristiche di gravità e precisione (caratteristiche e condizioni della specifica attività; utili modesti ed inverosimili per numerose annualità; sproporzione costi e prezzi di rivendita). 4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato