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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37570/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché privi di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ed idonei in astratto, proprio per la mancanza di qualsiasi riferimento al caso concreto (con cui sono anche inconferenti, v. in particolare il riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che, in realtà, in grado di appello sono state riconosciute), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna • del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché privi di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ed idonei in astratto, proprio per la mancanza di qualsiasi riferimento al caso concreto (con cui sono anche inconferenti, v. in particolare il riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che, in realtà, in grado di appello sono state riconosciute), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna • del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 37570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris