CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08893/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, per un verso, quello riguardante la rilevata prescrizione è manifestamente infondato atteso che nel caso trova applicazione il regime di cui all'art 344 bis cpp ( destinata a maturare il 29/7/26) atteso che il falso ideologico ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] alla data della dichiarazione resa il 27 maggio 2022 mentre l'indebita percezione sanzionata dall'ad 316 ter cp riferita alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguarda condotte messe in atto in permanenza dal 2017 sino alla data del relativo accertamento, per l'appunto avvenuto nel 2022 e, per altro verso, che parimenti deve intendersi quello afferente la mancata applicazione dell'alt 131 bis cp, avendo la Corte territoriale, con argomentazione sintetica ma adeguata al tenore del rilievo prospettato con l'appello, messo in luce la ritenuta incompatibilità della condotta con la tenuità dell'offesa apportata dai fatti a giudizio in ragione di un disvalore oggettivo del fatto e di una rilevata intensità del dolo riferibile ai due imputati, rendendo i conseguenza il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - 9