CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 25658/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA -5 Un 2072 sui ricorsi proposti da: IL ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F AN c CO -ro)/ Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2013, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2015, fu disposta la confisca per equivalente del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 10 del d.lgs. n 74 del 2000 nei confronti dei condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. A seguito della proposizione di incidente di esecuzione, con ordinanza del 16 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui è stata disposta l'esecuzione della confisca per equivalente. 1.2. Avverso tale ordinanza i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi estranei interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione. 1.3. Con l'ordinanza n. 38086 del 7 luglio 2021 la Sez. 3, qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano. 1.4. [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Milano, con l'ordinanza del 4 febbraio 2022, per quanto qui interessa, ha rigettato l'opposizione proposta dai predetti condannati e terzi. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare in relazione all'art. 322- ter cod. pen. Dopo aver ricostruito la vicenda cautelare reale, si rappresenta che alcun sequestro sarebbe stato eseguito nei confronti delle società che hanno percepito il profitto. Il rigetto della Corte territoriale della richiesta di acquisire la documentazione relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che sarebbero stati i legali rappresentanti delle società che avrebbero percepito il profitto oggetto della violazione tributaria contestata - si sarebbe fondata su una valutazione non corretta dell'amministratore giudiziario, nella relazione del 7 giugno 2018, che conterrebbe una ricognizione dei beni in sequestro che non riguarderebbe quelli di società diverse a quelle riconducibili ai condannati. L'amministratore giudiziario avrebbe limitato l'esame alle società riconducibili ai ricorrenti, «immuni da censure sia penale che tributario», mentre gli altri destinatari del provvedimento ablativo sarebbero titolari delle società nei cui confronti risulterebbero iscritti a ruolo i debiti verso l'erario. [OSCURATO:SOCIETA] di appello avrebbe disatteso il principio di diritto per cui il profitto del reato andrebbe ricercato prima nella disponibilità della persona giuridica e omesso tale verifica nelle società rispetto alle quali agli imputati è contestato il ruolo di amministratori di fatto. La circostanza che nel 2018 vi sia l'impossibilità di reperire i beni di proprietà delle società amministrate da soggetti diversi dai ricorrenti non potrebbe scalfire le omissioni avvenute in fase di esecuzione del sequestro preventivo ove, così come in esecuzione della confisca, non sarebbe avvenuta la ricerca dei beni in capo alle società coinvolte. Non sarebbero stati valutati in maniera appropriata la relazione tecnica, prodotta dalla difesa, del 17 febbraio 2020 sulla valutazione del quantum confiscabile ai fratelli Quartieri, la documentazione allegata sub 6 alla richiesta di incidente di esecuzione relativa alla richiesta di dissequestro del coimputato [OSCURATO:PERSONA], gli allegati all'incidente di esecuzione n.24 e 25 nei quali il custode giudiziario avrebbe verificato che le società riconducibili ai condannati, [OSCURATO:PERSONA], MQ s.r.I., Lupi s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., immuni da censure relative alla loro gestione, non sarebbero state oggetto di spoliazione. Sarebbe poi inconferente che i soggetti giuridici che direttamente si siano appropriati dei vantaggi fiscali connessi alle violazioni penali contestate siano ad oggi non più esistenti o incapienti «giacché non lo erano al momento dell'esecuzione del sequestro preventivo e perché tale circostanza non può ricadere sul patrimonio personale dei ricorrenti». 2.2. Con il secondo motivo si deducono l'errata applicazione degli art. 322-ter cod. pen. e 545 cod.civ. e la manifesta illogicità della motivazione, quanto alla carta di debito appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione sub allegato 8 alla richiesta di incidente di esecuzione che dimostrerebbe che sulla carta di debito verrebbero accreditate somme estranee ai proventi dei reati e relative alla successiva attività lavorativa del ricorrente. Le somme giacenti sulla carta costituirebbero l'unico sostentamento del ricorrente e vigerebbe il divieto di confisca nella misura eccedente 1/5 dei trattamenti retributivi pensionistici ed assistenziali. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di manifesta illogicità e di mancanza della motivazione e di violazione dell'art. 52 del d.l. n. 69 del 2013 in riferimento alla confisca dell'immobile in [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Al punto a), relativo alla quota del 50% dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che la Corte territoriale non avrebbe valutato l'allegato 9 all'incidente di esecuzione che dimostrerebbe che l'immobile è l'unico di proprietà del ricorrente, è la sua casa di abitazione familiare sicché troverebbe applicazione l'art. 52 citato, come affermato anche da Sez.3, n. 22581 del 2019, che impedirebbe, anche nel diritto penale, la confisca della prima casa. 2.3.2. Al punto b), relativo alla quota dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e terza estranea, si afferma che non sarebbe vera l'affermazione di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata. L'immobile sarebbe stato acquistato mediante un mutuo e con il provento della vendita di un altro immobile; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il contante deriverebbe da tale vendita e la confisca sarebbe stata arbitrariamente eseguita. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla decretata confisca scaturente dalla perquisizione e dal sequestro dei beni effettuati il 8 febbraio 2012 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di appello non avrebbe compreso la doglianza difensiva che lamenterebbe la mancata comprensione del criterio economico utilizzato per determinare il valore dei beni; il criterio non sarebbe stato determinato dal consulente della Procura generale. La determinazione del valore ancorato a quello di mercato avrebbe dovuto comportare una nuova determinazione della somma a carico dei condannati. 2.5. Con il quinto motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deducono i vizi della motivazione e di violazione dell'art. 322-ter cod. proc. pen. con riferimento alle doglianze proposte nell'incidente di esecuzione del 26 giugno 2020, nella memoria depositata il 9 ottobre 2020 e dell'ordinanza di rigetto del 4 febbraio 2022. Si contesta la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto che l'entità della confisca per equivalente non sarebbe più sindacabile in sede esecutiva, mentre la difesa avrebbe prodotto una consulenza tecnica da cui emergerebbe un profitto inferiore a quello oggetto di confisca per equivalente. [OSCURATO:SOCIETA] di appello non avrebbe applicato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016, rv. 267576, secondo cui l'espropriazione non può eccedere nel quantum né l'ammontare del profitto complessivo né il profitto relativo ai reati specificamente contestati all'imputato. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio solidaristico perché in base alla documentazione prodotta dalla difesa il profitto sarebbe stato individuato. Sul punto si richiamano Sez. 6, n. 46449 del 2004, Sez. 1 del 20 gennaio 2020, Sez. U, n.57 del 08/01/2007 i cui principi, sulla revoca della confisca, riportati nel ricorso, sarebbero applicabili a quella per equivalente e non sarebbero stati applicati dalla Corte territoriale. La revoca, con il superamento della intangibilità del giudicato, sarebbe giustificata dalla sopravvenienza di prove nuove, costituite dalla lista dei documenti e dei carichi pendenti tributari rilasciati dall'Agenzia delle entrate di Milano del gennaio e del 14 febbraio 2020 (all. 9 e 10 alla relazione tecnica prodotta nell'incidente di esecuzione). [OSCURATO:SOCIETA] di appello, nell'applicare il principio solidaristico, non avrebbe valutato la possibilità di procedere nei rapporti interni tra i concorrenti al riparto del profitto e ciò violerebbe i principi di legalità, colpevolezza e proporzione. Il profitto effettivamente conseguito da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di euro 35.329,14, quale ammontare dell'imposta evasa. La mancanza di un debito verso l'amministrazione finanziaria renderebbe illegittima la confisca, diretta o per equivalente ed il mantenimento della confisca determinerebbe un indebito arricchimento. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al sequestro ed alla successiva confisca del 50% delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale con motivazione illogica avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca di tali quote societarie per carenza di interesse, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha più la disponibilità delle quote; se il ricorrente non avesse la disponibilità delle quote, la confisca sarebbe stata illegittimamente eseguita. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione in punto di intestazione fittizia di immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe omesso di valutare correttamente la documentazione (allegati dal 12 al 22) con la quale sarebbe stata dimostrata l'illegittimità del sequestro dei beni di cui erano titolari i tre terzi estranei al reato Renato, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., donate da [OSCURATO:PERSONA] alla moglie ed ai figli, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem l'ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzione, accogliendo così la tesi della Procura generale che sarebbe fondata sull'informativa del 13 giugno 2012 della Guardia di finanza. Che la donazione costituisca un modo per spogliarsi dei beni aggredibili sarebbe un mero sospetto e contrasterebbe con alcuni elementi: fino al 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata emessa alcuna informazione di garanzia se non per i delitti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] di cui era il legale rappresentante; il ricorrente avrebbe potuto intestare le quote a terzi o creare un trust; tra l'informazione di garanzia ed il sequestro sarebbero passati 2 anni. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostrerebbe che Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati soggetti incapienti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato autonomamente un immobile il 6 novembre 2008, e non nel 2018 mediante un mutuo appoggiato su un conto corrente bancario alimentato da [OSCURATO:PERSONA] con risorse proprie, senza alcun sostegno del padre il quale avrebbe dato al figlio, come da documentazione bancaria allegata all'incidente di esecuzione, 50.000 euro nel 2008 e 600 euro nel 2017, mere regalie di provenienza lecita. Gli immobili sarebbero stati acquistati da Daniele e [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 con unico atto, quando [OSCURATO:PERSONA] era già stato spogliato dei beni con il sequestro preventivo del marzo 2012 ed era quindi incapiente. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione sulla richiesta di annullamento della confisca dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sito al [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna. Anche con tale motivo si deduce l'omessa valutazione della documentazione allegata all'incidente di esecuzione del 26 giugno 2020. La motivazione sulla provenienza delle somme per l'acquisto dell'immobile dal marito [OSCURATO:PERSONA] sarebbe apodittica; non sarebbe stata valutata l'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA], per il sequestro preventivo subito nel 2012, di sostenere la moglie nell'acquisto dell'immobile, avvenuto mediante la sottoscrizione di un mutuo ipotecario. La signora Cutugno, come risulterebbe anche dall'ordinanza del 16 ottobre 2020, avrebbe un proprio reddito. Sarebbe dunque illegittima la qualificazione della ricorrente quale intestataria fittizia perché con le proprie entrate sarebbe stata in grado di acquistare l'immobile. 2.9. Con il nono motivo si deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione sulla richiesta di annullamento della confisca dell'immobile sito a Moncrone in Villafranca di Lunigiana. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe omesso di valutare la documentazione (sub 27 a,b,c) allegata all'incidente di esecuzione già respinto, da cui emergerebbe che la gran parte del prezzo del bene, acquistato il 25 febbraio 2008, prima della cognizione delle indagini, era stata erogata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della madre [OSCURATO:PERSONA] tra il 2 agosto 2005 ed il 30 novembre 2007. Le risorse utilizzate per l'acquisto del bene sarebbero estranee ai proventi dei reati contestati. 2.10. Sono poi stati depositati motivi aggiunti.Si deducono i vizi, ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione della legge penale e di quella processuale nonché per mancanza di motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare in relazione all'art. 322-ter cod. pen.; si corregge il ricorso a pag. 3 riportando la corretta argomentazione. Si allega altresì la copia dell'incidente di esecuzione a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ed i motivi aggiunti sono infondati. 1.1. Le vicende relative alla fase cautelare sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione perché tale fase si è estinta con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 1.2. Da quanto risulta dal provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati con sentenza irrevocabile per i reati ex art. 2 e 10 d.lgs. n.74 del 2000 ed è stata disposta la confisca del profitto di tali reati anche per equivalente. 1.3. È indubbio che la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sia subordinata all'impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha, però, dato atto che i beni già sottoposti a confisca non erano sufficienti rispetto all'entità del profitto; inoltre, le società che hanno percepito il profitto dei reati per cui è intervenuta la condanna sono state cancellate o risultavano incapienti dal 2018. Dunque, la motivazione sulla impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto è presente, corretta in diritto e priva di vizi logici. 1.4. Il ricorso, poi, è del tutto generico perché - di fronte a tali argomenti di fatto - non indica quali sarebbero i beni, nella disponibilità delle società, che costituiscono il profitto dei reati e dei quali sarebbe stato possibile eseguire la confisca diretta del profitto. Poiché non è possibile, nel caso de quo, la confisca per equivalente dei beni delle società, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, ex art.581 cod. proc. pen., gli elementi di fatto in base ai quali la confisca avrebbe potuto essere eseguita su somme di denaro giacenti sui conti delle società coinvolte o su beni acquistati dalle società con il profitto dei reati tributari. Trattandosi di un incidente di esecuzione, si vede nella fase funzionale della confisca e non in quella genetica. 1.5. Analogamente, il motivo è inammissibile per genericità quanto alla deduzione del vizio di mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di acquisizione della documentazione che sarebbe stata presentata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento definito ex art. 444 cod. proc. pen. Oltre a rilevarsi che la Corte territoriale ha esplicitamente risposto alla richiesta difensiva, non è indicato nel ricorso quale sarebbe il contenuto di tale documentazione e perché, ove acquisita, avrebbe avuto rilevanza ai fini dell'esecuzione della confisca per equivalente nei confronti dei condannati. 1.6. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il travisamento della prova per omissione con riferimento alla relazione tecnica del 17 febbraio 2020, dei documenti sub 6, 24 e 25, trattandosi di travisamento della prova per omissione dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di errata applicazione degli art. 322-ter cod. pen. e 545 cod.civ., quanto alla carta di debito appartenente al condannato [OSCURATO:PERSONA], è fondato. 2.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 24/02/2022, Cinaglia, di cui è nota allo stato solo la massima provvisoria, ha risolto la seguente questione controversa: Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. 2.2. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. I), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione. La decisione impugnata si fonda, invece, sull'orientamento della giurisprudenza non accolto dalle Sezioni Unite. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1. Tale motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., perché il travisamento della prova per omissione è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, come risulta dal confronto con il terzo motivo del ricorso poi convertito in opposizione all'esecuzione. 3.2. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 52 d.l. n.69 del 2013, nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] (relativo alla quota del 50% dell'immobile di sua proprietà), è infondato.3.2.1. Il ricorso richiama solo parzialmente la motivazione della sentenza della Sez. 3, n. 22581 del 15/01/2019 che in realtà riporta l'orientamento contrario all'applicazione di tale norma alla confisca penale ed afferma, solo con un obiter dictum, ritenuto dalla stessa Corte irrilevante ai fini della decisione, la possibilità di una revisione critica di tale orientamento. Il mutamento della giurisprudenza non è avvenuto; anzi, è stato confermato l'orientamento negativo con la sentenza citata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato. Per altro, il caso esaminato dalla Corte di cassazione, con la sentenza citata, concerne proprio l'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000. 3.2.2. Va ribadito che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, Piscopo, Rv. 278275 - 01). Tale orientamento è stato di recente confermato da Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022 - 01, per cui, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74). 3.3. Il terzo motivo, proposto nell'interesse del terzo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per genericità. 3.3.1. [OSCURATO:SOCIETA] di appello, con l'ordinanza del 16 ottobre 2020, ha riconosciuto l'esistenza della capacità di reddito di [OSCURATO:PERSONA] ma non tale da corrispondere il valore della quota dell'immobile, pari ad euro 426.000. Inoltre, ha ritenuto irrilevante la vendita del 1996, posto che l'acquisto dell'immobile confiscato è avvenuto nel 2008. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, con l'ordinanza impugnata, ha richiamato gli accertamenti della polizia giudiziaria sulla incapacità del reddito di [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare la sua parte di proprietà. Con tale parte della motivazione il motivo non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3.3.2. Quanto all'acquisto dell'immobile nel 1996, il ricorso neanche descrive quanto sarebbe stato ricavato e come le somme e della vendita sarebbero state conservate per 12 anni, tanto da consentire l'acquisto successivo. 3.3.3. Dunque, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul perché all'atto dell'acquisto la ricorrente non avesse la capacità economica di acquistare il bene; ciò risulta confermato proprio dalla circostanza che ella non è stata in grado di pagare il mutuo, in base al quale è stato corrisposto parte del prezzo, dopo l'arresto del marito. 4. Il quarto motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla decretata confisca scaturente dalla perquisizione e dal sequestro dei beni effettuati il 8 febbraio 2012 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché attiene ad una questione di merito relativa alla determinazione del valore economico dei beni in sequestro. 5. Il quinto motivo, relativo alla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], è infondato. 5.1. Non è corretta la tesi difensiva che intende applicare alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000 le norme in materia di revoca della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale trattandosi di norme speciali non suscettibili di applicazione analogica. 5.2. In realtà, mediante la produzione della consulenza tecnica di parte, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non intende ottenere la revoca della confisca ma la riduzione del quantum attraverso la rideterminazione del profitto da lui percepito in euro 35.329,14, e l'esecuzione della confisca nei suoi confronti solo su tale valore, anziché sul profitto dei reati per cui è intervenuta la condanna pari ad euro 6.767.723,42, ritenendo che la divisione pro quota dovrebbe applicarsi anche nella fase esecutiva della confisca. Va ribadito il principio per cui (cfr. Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845 - 01), il provvedimento di confisca (nel caso esaminato della cosa sequestrata), contenuto nella sentenza di condanna (cui è assimilata, in parte qua, quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (nella specie, la Corte ha ritenuto che una società, nei cui confronti era stata disposta in sede di patteggiamento, nell'ambito di un procedimento ex D.Lgs. n. 231 del 2001, la confisca di una somma di denaro, non potesse poi contestare, con incidente di esecuzione, l'entità della somma confiscata). Se, come accaduto nel caso esaminato da Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 - 01, a cui fa riferimento il ricorrente, è possibile in sede di incidente di esecuzione provare il quantum del profitto di ciascun imputato, deve però rilevarsi che a sostegno della tesi difensiva si riporta nel ricorso un prospetto che concerne le società, non i singoli imputati, e che pertanto non dimostra né fa comprendere per quali ragioni, che avrebbero dovuto essere collegate alle motivazioni sulla confisca intervenuta nel processo di cognizione e nei provvedimenti successivi, il profitto del solo ricorrente avrebbe avuto un'entità diversa, tenuto conto altresì che risulta il ricorrente è stato condannato per i reati ex artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 nei quali il profitto è costituito rispettivamente dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani, Rv. 270429) e nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito di imposta (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, dep. 2020, Calderato, Rv. 278576 - 01). Generica è poi la questione dedotta sull'assenza di debito erariale del ricorrente, affermata astrattamente senza riferimenti concreti alla condanna, ai provvedimenti emessi in sede di esecuzione ed alla posizione delle società coinvolte. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato perché [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di non avere nella propria disponibilità le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. sicché non ha alcun interesse ad impugnare la confisca di un bene non suo: l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto nella sua sfera giuridica. 7. Il settimo motivo nell'interesse dei terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio della motivazione per l'omessa valutazione delle produzioni difensive, è infondato in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente analizzato la tesi difensiva riportata nell'ordinanza impugnata. I ricorrenti si limitano a definire un sospetto la disponibilità dei beni al condannato mentre la motivazione si fonda, come risulta dallo stesso ricorso, sulle indagini della Guardia di finanza, sull'analisi della capacità reddituale dei terzi. Il motivo ripropone solo una valutazione alternativa, fondata per altro su argomenti puramente logici e su una lettura alternativa delle fonti di prova e della documentazione difensiva, a cui la Corte di appello ha dato risposta.8. L'ottavo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione in riferimento alla dedotta richiesta di annullamento della confisca dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sito al [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna, è fondato. Con l'opposizione la ricorrente contestò l'omessa valutazione della documentazione allegata all'incidente di esecuzione che avrebbe dimostrato l'acquisto in proprio. Dalla motivazione non risulta che tale documentazione sia stata effettivamente esaminata, essendo stata sostanzialmente confermata la decisione senza un reale confronto con le argomentazioni difensive. 9. Il nono motivo è manifestamente infondato. L'immobile in Morcone è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sicché può essere oggetto di confisca per equivalente. Il ricorrente non ha interesse a dimostrare che il bene appartenga a terzi poiché l'azione avrebbe dovuto essere proposta da costoro e non dal condannato. 10. Riepilogando, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle disposte confische della carta di debito appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e dell'immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame sui tali punti alla Corte di appello di Milano. Devono essere rigettati nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle disposte confische della carta di debito appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e dell'immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] di Rav