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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36822/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa esclusione dell'aggravate di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod.pen., ha rimodulato la pena inflitta all'imputata per il delitto di truffa informatica; rilevato che il primo motivo che contesta la ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri costitutivi della fattispecie ascritta è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo il difensore con l'atto di gravame dedotto esclusivamente l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti al fine di ricondurre la condotta all'imputata, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto; che risultano reiterative e manifestamente infondate le doglianze in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata (pag. 6) argomentato il diniego in considerazione dell'abitualità ostativa che emerge dalla biografia giudiziaria della ricorrente; che risulta manifestamente infondato il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici d'appello chiarito che i numerosi precedenti della stessa indole che militano a carico della prevenuta appaiono dimostrativi della ingravescente pericolosità della ricorrente e dell'accentuata riprovevolezza della condotta a giudizio; che i motivi che lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito dato conto con argomentazioni congrue delle ragioni alla base della reiezione delle richieste, evidenziando l'impossibilità di qualificare il danno in termini di esiguità, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e l'assenza di profili di meritevolezza idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa esclusione dell'aggravate di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod.pen., ha rimodulato la pena inflitta all'imputata per il delitto di truffa informatica; rilevato che il primo motivo che contesta la ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri costitutivi della fattispecie ascritta è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo il difensore con l'atto di gravame dedotto esclusivamente l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti al fine di ricondurre la condotta all'imputata, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto; che risultano reiterative e manifestamente infondate le doglianze in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata (pag. 6) argomentato il diniego in considerazione dell'abitualità ostativa che emerge dalla biografia giudiziaria della ricorrente; che risulta manifestamente infondato il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici d'appello chiarito che i numerosi precedenti della stessa indole che militano a carico della prevenuta appaiono dimostrativi della ingravescente pericolosità della ricorrente e dell'accentuata riprovevolezza della condotta a giudizio; che i motivi che lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito dato conto con argomentazioni congrue delle ragioni alla base della reiezione delle richieste, evidenziando l'impossibilità di qualificare il danno in termini di esiguità, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e l'assenza di profili di meritevolezza idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 36822/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris