CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1948
Cassazione n. 33709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 4 dicembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Salerno il 22 maggio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 700 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 2, comma 1 bis, della legge n. 683 del 1983; fatto commesso in Salerno per i mesi da febbraio 2017 a dicembre 2018. Letta la memoria trasmessa il 10 giugno 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, il quale, nell'insistere in particolare sul secondo motivo, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione competente. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'accertamento circa l'avvenuta notifica della contestazione Inps, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati con corretti argomenti dai giudici di merito, i quali, oltre a rimarcare la ritualità della notifica, hanno in ogni caso richiamato, in maniera pertinente, il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 269169), secondo cui il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio, a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, come verificato nel caso di specie, anche tramite il richiamo alla produzione documentale del P.M. avvenuta il 14 dicembre 2023. Precisato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto a sua volta ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagine 5 e 6), nella quale, in maniera non illogica, sono stati rimarcati, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'ammontare delle ritenute non corrisposte, pari a oltre 15.000 euro, sia il tempo dell'inadempimento, protrattosi dal 2017 al 2018. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 20 bis cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena, peraltro condizionalmente sospesa, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ragionevolmente fondato la prognosi negativa circa il mancato rispetto delle prescrizioni sull'estensione temporale delle condotte e sull'elevato importo delle somme non versate (cfr. pagina 6 della decisione impugnata).Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MDEP r 1k, [OSCURATO:PERSONA] C 17 SET 2026 DIRETTORI' AM1iNiSTR.A.T1 o eh if