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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04446/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte civile comune di Spresiano, in persona del sindaco pro tempore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il rigetto del ricorso con riferimento al reato del capo a), con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione a taluni reati per mancanza di querela e di altri perché estinti per prescrizione, assolvendo la prevenuta da altri delitti e così rideterminando la pena finale - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 1° febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Treviso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], quale pubblico ufficiale, nelle funzioni di ufficiale dello stato civile e responsabile dell'ufficio anagrafe del comune di Spresiano, in relazione ai reati: - di cui agli artt. 81, 476 e 490 cod. pen. (capo 1), per avere formato falsi atti di stato civile solo apparentemente riferibili al sindaco, apponendo la falsa sottoscrizione di quest'ultimo, negli episodi indicati come commessi a partire dal 7 aprile 2013; - di cui agli artt. 81, 476 e 490 cod. pen. (capo 2), per avere sostituito fogli rei registri di stato civile regolarmente vidimati, che erano stati così soppressi, sostituiti con altri recanti falsi atti di vidimazione, perché apposta con modalità (scrittura a macchina), sigle e timbri disconosciuti dalla prefettura, negli episodi indicati come commessi a partire dal 7 aprile 2013; - e di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen. (capo a), per essersi appropriata di somme di denaro o di marche da bollo di cui aveva la disponibilità perché a lei consegnate da utenti per l'acquisto di marche o per l'apposizione su atti pubblici (negli episodi indicati in tale capo d'imputazione nei nn. dall'i al 4, 11, dal 15 al 18, dal 20 al 26, dal 28 al 31, :33, dal 37 al 39, 41, dal 45 al 49).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Genio, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603, commi 2 e 3, e 327-bis, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale giudicato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado, relativa alle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], assunte dalla difesa ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen.; dichiarazioni con riferimento alle quali la Corte di appello non aveva ritenuto neppure di esercitare d'ufficio il potere di integrazione probatoria.

2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna della imputata con riferimento al delitto di peculato, senza però indicare l'entità delle somme di denaro o il valore delle marche da bollo oggetto della presunta appropriazione; senza tenere conto che non era stata acquisita la prova che la responsabile di quelle condotte fosse stata proprio la Genio e non anche altro addetto all'ufficio; nonché senza considerare che non può essere qualificata come peculato l'attività di 'riciclaggio' delle marche da bollo, cioè l'impiego delle stesse per atti diversi da quelle alle quali le marche erano state originariamente destinate.2.3.

Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte di merito disatteso la reiterata sollecitazione difensiva finalizzata all'effettuazione di perizia grafica, che avrebbe permesso di accertare se le firme apposte sugli atti dello stato civile, disconosciute dal sindaco Missiato, fosse effettivamente riconducibili alla imputata, non essendo credibile che quest'ultima potesse essere rivolta ad altri di apporre quelle sottoscrizioni apocrife.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e travisamento delle prove, benché non fosse stato provato alcun disservizio nelle attività dell'amministrazione municipale, né un danno effettivo e concreto subito dall'ente comunale, mai esattamente quantificato; e che, al contrario, fosse stata comprovata la tenuità di condotte tenute in ampio arco temporale e, comunque, la riconducibilità delle vicende ad una gestione confusa di quell'ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Per comprendere gli esatti contorni della doglianza difensiva è bene precisare che, nel corso del giudizio di secondo grado, il 22 giugno 2020 il difensore della imputata depositò in cancelleria, prima dell'udienza di trattazione dell'appello fissata per il 13 luglio 2020 - con una nota qualificata come "produzione documentale" - la copia del verbale di assunzioni di informazioni di tal [OSCURATO:PERSONA] redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.

A seguito del rinvio del giudizio ad altra udienza e dell'entrata in vigore della nuova disciplina della trattazione con le forme del contraddittorio cartolare prevista dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il difensore della prevenuta, nel formulare per iscritto le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23 di tale decreto-legge, chiese anche la valutazione del contenuto di quel documento già prodotto.

Ora, la decisione della Corte di appello di Venezia di non considerare direttamente utilizzabile a fini di prova il contenuto di quel verbale è in linea con l'orientamento interpretativo offerto, in materia, da questa Corte di cassazione, con il quale si è chiarito che il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio (così Sez. 2, n. 29645 del 14/09/2020, D'Annibale, Rv. 279857; Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Manganaro, Rv. 238220).

Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che, nella fattispecie, il documento consisteva nel verbale di un'attività investigativa svolta dal difensore ai sensi dell'art. 327-bis cod. proc. pen., in quanto è l'art. 391-decies cod. proc. pen. a fissare i presupposti ed i limiti per la utilizzazione della relativa documentazione nel corso del procedimento penale: significativamente evidenziando, a conferma della necessità di rispettare le regole del contraddittorio nella formazione della prova, che nel corso del giudizio la documentazione a contenuto dichiarativo va inserita nel fascicolo del difensore ed è utilizzabile esclusivamente per le contestazioni e per le letture, a norma degli artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen.

D'altro canto, esiste un parallelismo con i 'meccanismi' di utilizzabilità degli atti di investigazioni compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, la cui valenza probatoria può essere veicolata nel giudizio ordinario nel rispetto dei canoni del contraddittorio fissati in generale dall'art. 111 Cost. e tradotti nel codice di rito nelle disposizioni introdotte, come noto, dalla legge 10 marzo 2001, n. 63, in materia di formazione e di valutazione della prova penale.

Da tanto consegue che nel corso del giudizio di secondo grado le nuove prove dichiarative possono essere assunte esclusivamente nelle forme e alle condizioni indicate nell'art. 603 cod. proc. pen.: norma, questa, della cui mancata osservanza l'odierno ricorrente si è doluto con censure prive di pregio, considerato che né con l'originario atto di appello, né con motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e neppure con la citata memoria contenente le conclusioni formulate ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, venne avanzata una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulla quale la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere.

Da ultimo, va sottolineato come sia pacificamente inammissibile il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione finalizzato al mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, laddove, come nella fattispecie è accaduto, non sia formulata una censura in termini di vizio di manifesta illogicità della motivazione (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577).

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché in sostanza formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.La ricorrente ha sollecitato una rivalutazione delle emergenze processuali, offrendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella prescelta dalla Corte distrettuale con una decisione nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza logica o lacuna motivazionale.

Sentenza con la quale in giudici di merito hanno coerentemente spiegato come la responsabilità della Genio in ordine al reato di peculato continuato, addebitatole al capo a), fosse stata comprovata dagli esiti degli accertamenti compiuti dagli inquirenti, che, con riferimento agli specifici episodi elencati nell'addebito, avevano accertato come la prevenuta si fosse appropriata delle somme indicate nell'imputazione (per un totale di circa 4.000 euro), che ai singoli cittadini erano state richieste perché asseritamente necessarie per l'acquisto delle marche da bollo da apporre sulle relative pratiche: marche che però non erano state comprate ovvero solo in parte acquistate ma impiegate ad altri fini, dato che nella relativa documentazione gli atti erano stati rinvenuti privi di marche, in precedenza scannerizzati con marche apposte con semplici graffette e poi sfilate; oppure sui quali erano apposte marche antedatate, in alcuni casi emesse molti anni prima, chiaramente staccate da altri atti e così riutilizzate.

D'altra parte, la Corte di appello ha convincentemente chiarito come la responsabilità di tali 'operazioni' - concretizzatesi in alcuni casi nell'appropriazione diretta del denaro consegnato dagli utenti, in altri nell'appropriazione delle marche da bollo - fosse soggettivamente riferibile all'odierna ricorrente, tenuto conto che la stessa era l'unica dipendente incaricata della gestione del relativo servizio e che a lei i cittadini, che erano stati poi sentiti come testimoni, avevano riferito di aver consegnato le marche da bollo oppure avevano versato il denaro in contante, indicato come occorrente per l'acquisto di quelle marche; somme mai rinvenute, che la Genio aveva utilizzato in minima parte per comprare alcune marche da bollo (come riferito dai tabaccai della zona), che non avevano mai costituito oggetto di una formale contabilizzazione, né erano state gestite in una cassa di denaro pubblico controllabile.

Ed anzi, ai superiori gerarchici, nel corso di una ispezione amministrativa, l'imputata significativamente non aveva fornito la documentazione richiesta, sostenendo che la stessa fosse stata rubata, per evitare che fosse scoperto il fatto che nelle relative pratiche (alcune delle quali sarebbero state successivamente rinvenute proprio in un cassetto della scrivania della Genio) non era presente alcuna marca da bollo o che per alcune di esse erano state utilizzate vecchie marche di altre precedenti pratiche.

4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (così Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).

5. Anche il quarto e ultimo motivo del ricorso è privo di pregio.

La ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena da infliggere: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo ad una riduzione della pena, in misura superiore a quella derivante dal proscioglimento dell'imputata per alcune imputazioni, e al riconoscimento delle attenuanti generiche il carattere sistematico e non limitato nel tempo delle condotte delittuose accertate, la posizione non marginale della prevenuta all'interno dell'amministrazione comunale di appartenenza, nonché gli effetti non trascurabili di quelle iniziative, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'articolo 62-bis cod. pen. 6.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese del grado alla parte civile, Comune di Spresiano in persona del sindaco pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte civile comune di Spresiano, in persona del sindaco pro tempore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il rigetto del ricorso con riferimento al reato del capo a), con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione a taluni reati per mancanza di querela e di altri perché estinti per prescrizione, assolvendo la prevenuta da altri delitti e così rideterminando la pena finale - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 1° febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Treviso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], quale pubblico ufficiale, nelle funzioni di ufficiale dello stato civile e responsabile dell'ufficio anagrafe del comune di Spresiano, in relazione ai reati: - di cui agli artt. 81, 476 e 490 cod. pen. (capo 1), per avere formato falsi atti di stato civile solo apparentemente riferibili al sindaco, apponendo la falsa sottoscrizione di quest'ultimo, negli episodi indicati come commessi a partire dal 7 aprile 2013; - di cui agli artt. 81, 476 e 490 cod. pen. (capo 2), per avere sostituito fogli rei registri di stato civile regolarmente vidimati, che erano stati così soppressi, sostituiti con altri recanti falsi atti di vidimazione, perché apposta con modalità (scrittura a macchina), sigle e timbri disconosciuti dalla prefettura, negli episodi indicati come commessi a partire dal 7 aprile 2013; - e di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen. (capo a), per essersi appropriata di somme di denaro o di marche da bollo di cui aveva la disponibilità perché a lei consegnate da utenti per l'acquisto di marche o per l'apposizione su atti pubblici (negli episodi indicati in tale capo d'imputazione nei nn. dall'i al 4, 11, dal 15 al 18, dal 20 al 26, dal 28 al 31, :33, dal 37 al 39, 41, dal 45 al 49). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Genio, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603, commi 2 e 3, e 327-bis, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale giudicato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado, relativa alle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], assunte dalla difesa ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen.; dichiarazioni con riferimento alle quali la Corte di appello non aveva ritenuto neppure di esercitare d'ufficio il potere di integrazione probatoria. 2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna della imputata con riferimento al delitto di peculato, senza però indicare l'entità delle somme di denaro o il valore delle marche da bollo oggetto della presunta appropriazione; senza tenere conto che non era stata acquisita la prova che la responsabile di quelle condotte fosse stata proprio la Genio e non anche altro addetto all'ufficio; nonché senza considerare che non può essere qualificata come peculato l'attività di 'riciclaggio' delle marche da bollo, cioè l'impiego delle stesse per atti diversi da quelle alle quali le marche erano state originariamente destinate.2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte di merito disatteso la reiterata sollecitazione difensiva finalizzata all'effettuazione di perizia grafica, che avrebbe permesso di accertare se le firme apposte sugli atti dello stato civile, disconosciute dal sindaco Missiato, fosse effettivamente riconducibili alla imputata, non essendo credibile che quest'ultima potesse essere rivolta ad altri di apporre quelle sottoscrizioni apocrife. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e travisamento delle prove, benché non fosse stato provato alcun disservizio nelle attività dell'amministrazione municipale, né un danno effettivo e concreto subito dall'ente comunale, mai esattamente quantificato; e che, al contrario, fosse stata comprovata la tenuità di condotte tenute in ampio arco temporale e, comunque, la riconducibilità delle vicende ad una gestione confusa di quell'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Per comprendere gli esatti contorni della doglianza difensiva è bene precisare che, nel corso del giudizio di secondo grado, il 22 giugno 2020 il difensore della imputata depositò in cancelleria, prima dell'udienza di trattazione dell'appello fissata per il 13 luglio 2020 - con una nota qualificata come "produzione documentale" - la copia del verbale di assunzioni di informazioni di tal [OSCURATO:PERSONA] redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. A seguito del rinvio del giudizio ad altra udienza e dell'entrata in vigore della nuova disciplina della trattazione con le forme del contraddittorio cartolare prevista dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il difensore della prevenuta, nel formulare per iscritto le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23 di tale decreto-legge, chiese anche la valutazione del contenuto di quel documento già prodotto. Ora, la decisione della Corte di appello di Venezia di non considerare direttamente utilizzabile a fini di prova il contenuto di quel verbale è in linea con l'orientamento interpretativo offerto, in materia, da questa Corte di cassazione, con il quale si è chiarito che il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio (così Sez. 2, n. 29645 del 14/09/2020, D'Annibale, Rv. 279857; Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Manganaro, Rv. 238220). Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che, nella fattispecie, il documento consisteva nel verbale di un'attività investigativa svolta dal difensore ai sensi dell'art. 327-bis cod. proc. pen., in quanto è l'art. 391-decies cod. proc. pen. a fissare i presupposti ed i limiti per la utilizzazione della relativa documentazione nel corso del procedimento penale: significativamente evidenziando, a conferma della necessità di rispettare le regole del contraddittorio nella formazione della prova, che nel corso del giudizio la documentazione a contenuto dichiarativo va inserita nel fascicolo del difensore ed è utilizzabile esclusivamente per le contestazioni e per le letture, a norma degli artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen. D'altro canto, esiste un parallelismo con i 'meccanismi' di utilizzabilità degli atti di investigazioni compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, la cui valenza probatoria può essere veicolata nel giudizio ordinario nel rispetto dei canoni del contraddittorio fissati in generale dall'art. 111 Cost. e tradotti nel codice di rito nelle disposizioni introdotte, come noto, dalla legge 10 marzo 2001, n. 63, in materia di formazione e di valutazione della prova penale. Da tanto consegue che nel corso del giudizio di secondo grado le nuove prove dichiarative possono essere assunte esclusivamente nelle forme e alle condizioni indicate nell'art. 603 cod. proc. pen.: norma, questa, della cui mancata osservanza l'odierno ricorrente si è doluto con censure prive di pregio, considerato che né con l'originario atto di appello, né con motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e neppure con la citata memoria contenente le conclusioni formulate ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, venne avanzata una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulla quale la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere. Da ultimo, va sottolineato come sia pacificamente inammissibile il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione finalizzato al mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, laddove, come nella fattispecie è accaduto, non sia formulata una censura in termini di vizio di manifesta illogicità della motivazione (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577). 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché in sostanza formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.La ricorrente ha sollecitato una rivalutazione delle emergenze processuali, offrendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella prescelta dalla Corte distrettuale con una decisione nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza logica o lacuna motivazionale. Sentenza con la quale in giudici di merito hanno coerentemente spiegato come la responsabilità della Genio in ordine al reato di peculato continuato, addebitatole al capo a), fosse stata comprovata dagli esiti degli accertamenti compiuti dagli inquirenti, che, con riferimento agli specifici episodi elencati nell'addebito, avevano accertato come la prevenuta si fosse appropriata delle somme indicate nell'imputazione (per un totale di circa 4.000 euro), che ai singoli cittadini erano state richieste perché asseritamente necessarie per l'acquisto delle marche da bollo da apporre sulle relative pratiche: marche che però non erano state comprate ovvero solo in parte acquistate ma impiegate ad altri fini, dato che nella relativa documentazione gli atti erano stati rinvenuti privi di marche, in precedenza scannerizzati con marche apposte con semplici graffette e poi sfilate; oppure sui quali erano apposte marche antedatate, in alcuni casi emesse molti anni prima, chiaramente staccate da altri atti e così riutilizzate. D'altra parte, la Corte di appello ha convincentemente chiarito come la responsabilità di tali 'operazioni' - concretizzatesi in alcuni casi nell'appropriazione diretta del denaro consegnato dagli utenti, in altri nell'appropriazione delle marche da bollo - fosse soggettivamente riferibile all'odierna ricorrente, tenuto conto che la stessa era l'unica dipendente incaricata della gestione del relativo servizio e che a lei i cittadini, che erano stati poi sentiti come testimoni, avevano riferito di aver consegnato le marche da bollo oppure avevano versato il denaro in contante, indicato come occorrente per l'acquisto di quelle marche; somme mai rinvenute, che la Genio aveva utilizzato in minima parte per comprare alcune marche da bollo (come riferito dai tabaccai della zona), che non avevano mai costituito oggetto di una formale contabilizzazione, né erano state gestite in una cassa di denaro pubblico controllabile. Ed anzi, ai superiori gerarchici, nel corso di una ispezione amministrativa, l'imputata significativamente non aveva fornito la documentazione richiesta, sostenendo che la stessa fosse stata rubata, per evitare che fosse scoperto il fatto che nelle relative pratiche (alcune delle quali sarebbero state successivamente rinvenute proprio in un cassetto della scrivania della Genio) non era presente alcuna marca da bollo o che per alcune di esse erano state utilizzate vecchie marche di altre precedenti pratiche. 4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). 5. Anche il quarto e ultimo motivo del ricorso è privo di pregio. La ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena da infliggere: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo ad una riduzione della pena, in misura superiore a quella derivante dal proscioglimento dell'imputata per alcune imputazioni, e al riconoscimento delle attenuanti generiche il carattere sistematico e non limitato nel tempo delle condotte delittuose accertate, la posizione non marginale della prevenuta all'interno dell'amministrazione comunale di appartenenza, nonché gli effetti non trascurabili di quelle iniziative, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'articolo 62-bis cod. pen. 6. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese del grado alla parte civile, Comune di Spresiano in persona del sindaco pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all
Sentenza Cassazione n. 04446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris