CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e di-fesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali di-chiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al pre-sente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- ricorrente -CONTROComune di Taranto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le quali dichiarano di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliate presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma,Via dei Pontefici, n. 31 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 51/2020 depositatail 13/2/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulato un contratto di appalto trail Comune di Taranto e l'ATI costituita dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. e dalle mandanti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., per il recupero e l'adeguamento funzionale del palazzo [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 781.791,02, con lavori consegnati il 10/3/2003, e da ultimarsi entro l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Comune adottava delibera di proroga del 5/7/2004 n. 160, concui il termine veniva spostato al 30/8/2004.Ciò, in ragione della necessità di adottare una procedura di ac-quisizione dell'atrio di proprietà privata, ove era prevista l'installa-zione di un ascensore e la sistemazione di macchinari dell'impiantodi condizionamento.Con nota del 3/8/2004, l'ATI comunicava l'ultimazione di tutti ilavori «eseguibili», sollecitando il Comune a prendere provvedimentiper gli ulteriori lavori da compiere, consistenti nell'istallazione dell'a-scensore, oltre che dei macchinari di condizionamento.I lavori venivano sospesi in data 13/9/2004, rendendosi neces-saria una variante.Nel verbale di sospensione si prevedeva che la società appalta-trice dovesse provvedere alla guardiania.La perizia di variante veniva redatta il 27/4/2007, ma non venivasottoscritta.2 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Con atto di citazione del 12/3/2005 la [OSCURATO:PERSONA] con-veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Comune chie-dendo: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, per graveinadempimento del Comune, del contratto d'appalto sottoscritto il10/4/2003, in ragione della emissione e pagamento con grave ri-tardo dei primi due certificati di acconto in corso d'opera, nonché peraver omesso il pagamento della terza rata di acconto; per aver ap-paltato opere di fatto non eseguibili e per aver sospeso in modo ille-gittimo i lavori, ponendo a carico dell'ATI gli oneri di guardiania; inparticolare, il grave inadempimento consisteva nell'avere «omessodi pronunciarsi favorevolmente in ordine alle riserve iscritte dall'ap-paltatrice nel registro di contabilità; accertare e dichiarare la legitti-mità delle pretese di cui alle riserve iscritte nel registro di contabilitàdei lavori».3. Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto delladomanda.4. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1624/2015, accoglievasolo in parte la domanda, accertando il grave inadempimentodell'ente territoriale e dichiarando risolto il contratto d'appalto, concondanna del Comune al pagamento della somma di euro118.865,96, «oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, a titolodi risarcimento danni, a causa dell'inadempimento di cui innanzi».5. Proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA], quale capo-gruppo dell'ATI.5.1. Con il primo motivo di gravame deduceva «l'erronea valuta-zione degli elementi di prova in cui sarebbe incorso il Tribunale nelnon riconoscere all'ATI i maggiori compensi pretesi con le riservecontabili nn. 7, 8, 9, 10 e 11 per i lavori aggiuntivi eseguiti».3 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026In particolare, il Tribunale aveva rilevato che le opere non eranostate riscontrate in loco, essendo state trafugate o danneggiate daignoti, sicché era difficile verificare la consistenza.Tra l'altro, per l'appellante, si sarebbe trattato solo di «variazioniin aumento» esclusivamente della quantità di opere già previste incontratto, sicché non avrebbero costituito delle vere e proprie va-rianti, ma opere di dettaglio.Vi era stato poi atto di sottomissione a seguito di approvazionedella perizia di variante in sanatoria.5.2. Con il secondo motivo di gravame si deduceva la «erroneavalutazione degli elementi di prova e la falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in materia di onere della prova» in quanto il Tribunaleaveva ritenuto non provate le spese di guardiania nel periodo di so-spensione illegittima dei lavori.5.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduceva l'omessapronuncia del Tribunale in ordine alla spettanza degli interessi per ilritardo dell'ente appaltante nella emissione dei certificati di paga-mento e nell'effettuazione dei pagamenti, ai sensi degli artt. 114 e116 d.P.R. n. 554 del 1999 e degli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del2000.6. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 51 del 13/2/2020,rigettava l'appello.6.1. In particolare, respingeva il primo motivo in quanto i lavoriaggiuntivi e le lavorazioni ulteriore costituivano, in realtà, «vere eproprie varianti», per le quali era necessaria una perizia di varianteapprovata in sanatoria.Tuttavia, l'allegato prodotto dalla appellante consisteva «in unsione privi di sottoscrizione del responsabile del procedimento e nep-pure seguito dall'approvazione della stazione appaltante».4 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026Mancava dunque la prova in atti che la variante per i lavori ag-giuntivi, cui si riferivano le riserve contabili, fosse stata approvata.Si rilevava, altresì, che l'ATI neppure poteva pretendere il paga-mento dei compensi «a titolo di adempimento di obbligazione con-trattuale da parte dell'ente appaltante», avendo l'ATI chiesto ed ot-tenuto la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per inadempi-mento del Comune.Poiché la risoluzione del contratto d'appalto aveva efficacia re-troattiva, l'obbligo di pagare i compensi per i lavori aggiuntivi si era«estinto ex tunc con la risoluzione del contratto».6.2. La Corte territoriale reputava non fondato anche il secondomotivo di appello, in quanto la possibilità di ottenere le spese diguardiania a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale daparte dell'ente appaltante era venuto meno, con l'estinzione dell'ob-bligazione per l'intervenuta risoluzione del contratto.L'ATI poteva pretendere le spese di guardiania esclusivamente atitolo di risarcimento dei danni, ma avrebbe dovuto allegare e pro-vare tali spese, mentre era assente la prova delle stesse.Da un lato, non potevano costituirne fonti di prova i prospettipaga dei dipendenti provenienti unilateralmente dall'ATI e, dall'altro,le deposizioni dei testi erano state ritenute inattendibili dal Tribunale,con conferma del giudizio di inattendibilità anche da parte della Corted'appello.6.3. Il terzo motivo d'appello era infondato, in quanto, dopo larisoluzione del contratto con efficacia retroattiva, le disposizioni di-rette a liquidare in modo forfettario il danno da ritardo nell'adempi-mento delle obbligazioni contrattuali, con la previsione di emissionedei mandati di pagamento e certificati entro certi termini, non pote-vano essere invocate al venir meno delle obbligazioni contrattuali.5 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026Non potevano essere riconosciuti gli interessi che avevano «comepresupposto la tardiva emissione del certificati e dei mandati di pa-gamento in quanto venuto meno l'obbligo di emissione degli stessi».Non poteva invocarsi l'applicazione di norme che presuppone-vano l'esistenza del rapporto contrattuale.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria dell'ATI, depositando an-che memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso il Comune di Taranto.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «in particolare,sul primo motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., nella nuova formulazione adottata dal decreto-leggen. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012: violazionee/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1458 e 1218 c.c.,violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 25, comma 3,della legge quadro n. 109 del 1994 e ss.mm.ii., degli artt. 133 e 134del d.P.R. n. 554/1999, degli artt. 10 e 45 del D.M. n. 145/2000,nonché violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dei principi giu-risprudenziali di cui alle sentenze della Suprema Corte di cassazionea tal uopo richiamate nel presente ricorso, per avere la Corte d'ap-pello precluso il diritto dell'appaltatore di percepire il corrispettivo dimaggiori lavorazioni ordinate dalla D.L. durante il corso dei lavori edeseguite, a causa della “mancanza di sottoscrizione” sulla perizia divariante e sull'atto aggiuntivo al contratto, nonché per aver preclusoil diritto dell'appaltatore di ottenere il ristoro dei maggiori oneri edelle spese sostenute per l'espletamento dei servizi di manuten-zione, custodia e guardiania del cantiere durante il periodo di so-spensione dei lavori».6 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026Per la ricorrente, in realtà, le lavorazioni aggiuntive sono, per lopiù, «variazioni in aumento delle quantità di opere […] già previstein contratto», resesi necessarie per compensare errori di computodelle originarie quantità previste in progetto.Quanto alla mancanza di sottoscrizione della perizia in variante,ciò sarebbe la «diretta e immediata conseguenza dell'inadempi-mento dell'Ente appaltante», che ha provveduto solo nel 2007 a taleadempimento, imponendo così all'ATI di ultimare le opere a condi-zioni economiche ormai impraticabili.La mancanza di firma, insomma, sarebbe riconducibile alle stesseinadempienze e responsabilità del Comune.Vi sarebbe stata violazione degli artt. 1453, 1458 e 1218 c.c., inquanto, dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto conefficacia ex tunc, in base alle norme civilistiche invocate, si imponevaal contraente inadempiente l'obbligo di ripristinare il patrimonio dellaparte adempiente.Era allora irrilevante la circostanza che la perizia di variante nonfosse stata firmata.Peraltro, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 109 del1994, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal diret-tore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.Pertanto, trattavasi di lavorazioni che non necessitavano di unapreventiva autorizzazione dell'ente, dovendosi effettuare lavori di re-cupero e ristrutturazione di un edificio storico ed interventi aggiun-tivi.Per la ricorrente, poi, sarebbe contraddittorio affermare, da unlato, che il pagamento del corrispettivo non era dovuto, in assenzadella sottoscrizione della perizia e dell'atto aggiuntivo, e dall'altro,che la declaratoria di risoluzione ha travolto ogni effetto del negozio,7 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026«caducando qualsivoglia pretesa dell'appaltatore a titolo di adempi-mento di obbligazioni contrattuali».A causa dell'inadempimento del Comune spetterebbero all'ATI icosti per la manutenzione, la custodia e la guardiania del cantiere.1.1. Il motivo è inammissibile.Il motivo non coglie l'effettiva ratio decidendi della decisione im-pugnata.Ed invero, la Corte d'appello, con piena valutazione meritale, haritenuto che i lavori aggiuntivi dovessero essere espressamente au-torizzati dalla P.A., con contratto scritto.La Corte territoriale ha anche chiarito che, effettivamente, erastata predisposta una perizia di variante in sanatoria con il relativovorazioni ulteriori rispetto alle opere previste in contratto, ma taliLa Corte di merito ha anche aggiunto che l'ATI «altresì» neppurepoteva pretendere il pagamento dei compensi a titolo di adempi-mento di obbligazione contrattuale, avendo chiesto ed ottenuto larisoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.Pertanto, una volta estinto l'obbligo contrattuale, con efficacia extunc, l'ATI avrebbe dovuto dare dimostrazione dei danni subiti, nonpotendo pretendere il pagamento dei compensi a titolo di adempi-mento di obbligazione contrattuale.Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente impugnata conil motivo sopra descritto.Del resto, la Corte d'appello si è conformata alla giurisprudenzadi legittimità di questa Corte per cui, in tema di appalto di operepubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-con-tratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di re-gola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della8 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo acompenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggettodi tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede dicollaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazionecommittente e comportino un costo che, addizionato a quello dei la-vori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti dellespese approvate (Cass., sez. 1, 23/3/2023, n. 8275; Cass., sez. 1,31/12/2020, n. 29988; Cass., sez. 1, 17/7/2014, n. 16366; Cass.,sez. 1, 8/7/2009, n. 16046).In sostanza, dunque, in tema di appalto di opere pubbliche, l'ap-paltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previstedal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione delpubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, nep-pure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, do-vendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia dispo-sto l'esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri, e, perciò,quale "falsus procurator" dell'ente. Invero, l'art. 342, comma 2, dellal. n. 2248 del 1865, all. F, e l'art. 25 della l. 109 del 1994, hannosancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta,a meno che non siano approvate tramite una regolare procedura diaffidamento ex artt. 20 e ss. della legge da ultimo cit. (Cass., sez. 1,21/7/2016, n. 15029; cass., sez. 1, 9/1/2013, n. 343).Nella specie, come detto, la disciplina contrattuale non era piùapplicabile, essendo intervenuta la risoluzione del contratto per ina-dempimento del Comune, sicché la società mandataria, per conto edin nome dell'ATI, avrebbe dovuto chiedere il risarcimento dei danni,fornendone adeguata prova.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «in partico-lare, sul secondo motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o erronea e/o falsa applicazione9 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026degli artt. 1453, 1458 e 1218 c.c., nonché dell'art. 25, commi 3 e 4,della legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., per avere la Corte d'appellorespinto la domanda giudiziale dell'appaltatore di ristoro del corri-spettivo di lavorazioni aggiuntive ordinate dalla D.L. e eseguite dallaATI al fine di rendere fruibile e collaudabile l'opera, sull'erroneo as-sunto che l'efficacia ex tunc della risoluzione del contratto dispostain danno dell'ente appaltante avrebbe travolto le suddette “do-mande”, in quanto già (almeno in parte) oggetto delle riserve nn. 7,8, 9, 10 e 11, iscritte sugli atti contabili dell'appalto in pendenza delrapporto negoziale; per avere la Corte d'appello omesso di pronun-ciarsi sulla domanda dell'appaltatore di risarcimento dei danni subitia causa dell'inadempimento dell'ente appaltante».La ricorrente evidenzia che la Corte d'appello ha ritenuto l'effica-cia ex tunc della risoluzione, con conseguente travolgimento delladomanda giudiziale dell'ATI, «solo perché la relativa richiesta risar-citoria rispecchia le apposite “riserve” iscritte, in illo tempore, sugliplicherebbe l'avere preteso, da parte dell'ATI, «l'adempimento diun'obbligazione contrattuale ormai estinta».Producendosi conseguenze giuridiche abnormi, in quanto non siè tenuto conto delle «domande risarcitorie azionate con il libello in-troduttivo del giudizio dall'appaltatore, il quale, già in corso d'opera,aveva incardinato parte di quelle stesse domande risarcitorie, sottoforma di tempestive riserve, sul registro di contabilità dei lavori».La ricorrente intende chiarire che l'azione promossa in primogrado dall'ATI era finalizzata «a chiedere e ottenere la declaratoriadi inadempimento dell'ente appaltante e il risarcimento dei conse-guenti danni maggiori oneri sopportati dal raggruppamento appalta-tore in ragione del rapporto risolto, danni e maggiori oneri già og-10 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026getto, per gran parte, di puntuali e tempestive “riserve” iscritte sugliIl riferimento alle originarie riserve sarebbe, sostanzialmente, il«necessario e imprescindibile presupposto e “parametro” di riferi-mento, per la corretta quantificazione dei danni e maggiori oneri su-biti dall'appaltatore a causa delle plurime e accertate inadempienze,di cui si è reso responsabile l'Ente appaltante nel corso del travagliatorapporto negoziale».Aggiunge la ricorrente che, ove non avesse iscritto le riserve neimodi e nei termini imposti dalla normativa sui lavori pubblici, sa-rebbe incorsa nella decadenza dal diritto di far valere le proprie do-mande.La ricorrente mostra di conoscere la giurisprudenza di legittimitàper cui la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matricecontrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido, mentre,ogni qual volta si fa questione di invalidità del contratto e i modi dellarestituzione, come in caso di risoluzione per inadempimento, «le pre-tese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante nonvanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono iprincipi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.» (si citano Cass. n. 21656del 2018; Cass. n. 22275 del 2016; Cass. n. 19802 del 2016; Cass.n. 22037 del 2014; Cass. n. 19531 del 2014).Ciò in quanto l'ATI non avrebbe azionato in sede giudiziaria leriserve in sé, ma avrebbe chiesto al Tribunale di Taranto di «accertaree dichiarare la legittimità delle pretese di cui alle riserve iscritte nelregistro di contabilità dei lavori e, per l'effetto, condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di tutti danni, subiti e subendi dall'ATI».La fonte dell'obbligazione non sarebbe il negozio contrattuale,sotto forma di contratto, perizia e connesso atto aggiuntivo, ma la11 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026legge e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 1454 e 1218c.c.3. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.1. Il motivo è inammissibile, laddove la ricorrente censura lasentenza d'appello per aver erroneamente interpretato il contenutodella domanda giudiziale, e segnatamente dell'atto di citazione diprimo grado.La ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, almeno in parte e perriassunto, il contenuto dell'atto di citazione, e non limitarsi, a pagina40 del ricorso per cassazione, a riportare la dicitura «condannare ilComune di Taranto al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendidall'ATI».3.2. Al contrario, il controricorrente Comune di Taranto ha tra-scritto il contenuto delle conclusioni rassegnate dalla società ILVEABUILDING nell'atto di citazione di primo grado («accertare e dichia-rare l'intervenuta risoluzione - per grave inadempimento della con-venuta [OSCURATO:PERSONA] - del contratto d'appalto sottoscrittoin data 10 aprile 2003; e segnatamente, accertare e dichiarare ilgrave inadempimento e la conseguente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]: 1) per avere emesso e pagato con grave ritardo i primidue certificati di acconto […]; 2) per aver appaltato opere di fattonon eseguibili e per aver sospeso in modo illegittimo i lavori, po-nendo a carico dell'ATI gli ingenti oneri di custodia del bene; 3) peraver omesso di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle riserveiscritte dall'appaltatrice nel registro di contabilità; accertare e dichia-rare la legittimità delle pretese di cui alle riserve iscritte nel registrodi contabilità dei lavori e per l'effetto, condannare il Comune di Ta-ranto al risarcimento di tutti i danni in misura non inferiore a euro1.048.942,08 a titolo di risarcimento danni materiali oltre ad unasomma da liquidarsi, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento12 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026danni immateriali; condannare il convenuto Comune di Taranto allarifusione delle spese, competenze ed onorari di lite».3.3. La Corte d'appello ha, dunque, qualificato la domanda giu-diziale come richiesta di pagamento dell'importo relativo alle riserveiscritte dalla società appaltatrice nel registro di contabilità, e noncome domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzionecontrattuale.Trova applicazione, nella specie, la giurisprudenza di questaCorte per cui la rilevazione ed interpretazione del contenuto delladomanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a)ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la dif-formità dell'attività del giudice dal paradigma della norma proces-suale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragio-namento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazionedel contenuto della domanda determina un vizio attinente alla indi-viduazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospet-tato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ov-vero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato daritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispet-tivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti con-sentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 3, 10/6/2020,n. 11103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770).In particolare, il giudice di merito deve procedere, nell'eserciziodel potere di interpretazione e qualificazione della domanda, indi-pendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare13 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibilenon solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura dellevicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento con-creto dalla stessa richiesto (Cass., sez. L, 13/12/2005, n. 27428).A tal fine soccorre esclusivamente il criterio ermeneutico volto adindagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo il si-gnificato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione lo-gica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto,avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopopratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria(Cass., Sez. Un., 10/7/2003, n. 10840), restando esclusi i criteri er-meneutici - soggettivi e oggettivi - previsti per gli atti negoziali, cheimplicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Cass., sez.3, 9/3/2004, n. 4754).4. La Corte d'appello, con piena valutazione di merito, ha ritenutoche la domanda giudiziale dell'ATI fosse relativa proprio al paga-mento delle somme spettanti a titolo di riserve iscritte nella contabi-lità aziendale, in assenza però del relativo contratto scritto, e nonfosse stata presentata la domanda di risarcimento danni a seguitodella risoluzione contrattuale («Ed è contraddittorio chiedere ed ot-tenere una pronuncia di risoluzione retroattiva del contratto con ilvenir meno dei relativi obblighi e poi pretendere i compensi di cuialle riserve contrattuali in base ad una disciplina contrattuale non piùapplicabile per l'estinzione retroattiva del contratto»).5. Il motivo è anche infondato.Ed infatti, come emerge dalla motivazione della sentenza dellaCorte di appello, le riserve si atteggiano diversamente in occasionedella risoluzione del contratto d'appalto («[si] rileva altresì che l'ATIneppure può pretendere il pagamento dei compensi a titolo di adem-pimento di obbligazione contrattuale da parte dell'ente appaltante.14 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026Avendo infatti l'ATI chiesto ed ottenuto la risoluzione del contrattoex art. 1453 c.c. per inadempimento dell'ente consistito, secondo ilTribunale, nel non aver consentito all'ATI il completamento dei lavoricon l'acquisizione della relativa area […] avendo la risoluzione delcontratto di appalto efficacia retroattiva […], l'obbligo contrattuale dipagare i compensi per i lavori aggiuntivi si è estinto ex tunc con larisoluzione del contratto»).Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimitàquello per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, at-tenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presup-pone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione,mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contrattoe dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione perinadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della sta-zione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle ri-serve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (Cass.,sez. 1, 3/11/2016, n. 22275; Cass., n. 22036 del 2014; Cass. n.19531 del 2014; Cass., n. 388 del 2006; Cass. n. 1217 del 2000;Cass. n. 1728 del 1982).Diventa del tutto improprio regolare il regime delle riserve inbase ad una disciplina che opera soltanto con riferimento alle pretesedell'appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o in-dennizzi aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, indipendenza di qualsivoglia situazione insorta nel corso dell'esecu-zione del contratto, e che non è perciò invocabile quando il contratto,per la pronunciata risoluzione di esso, abbia cessato di produrre ognieffetto tra le parti (Cass. n. 289 del 2019).Pertanto, una volta dichiarata la risoluzione del contratto, nonera più applicabile il regime ordinario delle riserve, ma le relative15 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026domande dovevano essere presentate ai sensi dell'art. 2043 c.c., atitolo di risarcimento danni.Essendo peraltro necessario fornire la dimostrazione della sussi-stenza degli stessi.5.1. Tra l'altro, anche con riferimento agli artt. 24 e 25 del D.M.n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni, rispettivamente le-gittime e illegittime, si è affermato che gli stessi trovano applicazionesoltanto nel caso in cui l'appalto sia stato ultimato ed eseguito, manon nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la cui domanda è ammis-sibile fino al collaudo delle opere (Cass., sez. 1, 22/12/2011, n.28429; Cass. n. 22065 del 2022).6. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «in particolare,sul terzo motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., nella nuova formulazione adottata dal decreto-leggen. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012: violazionee/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1458 c.c., 115, comma1, 116, 191 e ss., 244 e ss. c.p.c. e relative disposizioni di attuazione,travisamento dei fatti oggetto di causa, eccesso di potere per inesi-stente e/o contraddittoria e/o carente e/o apparente motivazione,illegittima disapplicazione dei criteri di valutazione delle prove e di-fetto di adeguata istruttoria, per avere la Corte di appello negato ildiritto dell'appaltatore di ottenere il pagamento del corrispettivo diopere aggiuntive regolarmente eseguite e il ristoro dei maggiorioneri sostenuti per espletare i servizi di custodia, manutenzione eguardiania del cantiere durante il periodo di sospensione illegittimadei lavori, pur non avendo l'ente appaltante mai contestato la realiz-zazione delle maggiori lavorazioni e l'effettivo espletamento dei sud-detti servizi; inoltre, per non avere la Corte d'appello disposto ex art.[441] c.p.c., la rinnovazione in appello della consulenza tecnica d'uf-ficio prodotta in primo grado, pur essendo la stessa palesemente16 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026fuorviante, erronea, omissiva e ingiusta, nonché per non avere lamedesima Corte tenuto conto, al fine della propria decisione, di fattiaccertati anche per il tramite di valide dichiarazioni testimoniali, er-roneamente considerate inattendibili».La ricorrente esordisce affermando che «neanche è intendimentodella scrivente difesa chiedere, con riguardo alle prove testimonialiesperite, una rivalutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi,che sarebbe anch'essa inammissibile in sede di legittimità».La ricorrente si sofferma però sulla assenza della motivazione, inquanto desumibile «dalle illegittimità e omissioni perpetrate nelcorso della CTU e confluite nel macroscopico “difetto di motivazione”della pronunzia che ha definito l'appello».Il CTU si è limitato ad affermare di non aver potuto procederealla stima dei lavori effettivamente espletati, comprensivi di tutte le«ingenti maggiori opere e lavorazioni realizzate dall'ATI per ordinedella D.L.», in quanto «non più riscontrate sul cantiere al momentodi espletamento delle operazioni peritali nel 2008, allorquando lestesse erano, ormai, state trafugate da ignoti».Inoltre, il CTU non avrebbe tenuto conto del ristoro degli oneri dimanutenzione, custodia e guardiania del cantiere durante il lungoperiodo di sospensione illegittima dei lavori.7. Il terzo motivo è inammissibile.Si premette che la motivazione della sentenza della Corte d'ap-pello è presente, non solo graficamente, ma anche nella indicazionedelle ragioni logiche e giuridiche sottese alla decisione impugnata.Il motivo si sostanzia, in realtà, nella richiesta di una nuova va-lutazione del materiale istruttorio, già compiutamente effettuatadalla Corte d'appello, con un esame completo ed articolato delle de-posizioni testimoniali, non consentita in questa sede.17 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/20267.1. Inoltre, rientra nel potere discrezionale del giudice di meritoaccogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'uf-ficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza chel'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sededi legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al ri-guardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, inbase ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatoriegià acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giu-ridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, nonsussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione,che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti difiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno perdisattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a basedella motivazione (Cass., sez. 2, 20/8/2019, n. 21525; Cass., sez.3, 29/9/2017, n. 22799).Tra l'altro, la ricorrente neppure ha provveduto a riportare, al-meno per stralcio, il contenuto della CTU, mentre il Comune contro-ricorrente vi ha provveduto, emergendo che era «evidente il com-pleto stato di abbandono del cantiere, soggetto ad atti di vandalismocon asportazione o danneggiamento degli impianti elettrici ed appa-recchiature, degli impianti idrici e pezzi igienico-sanitari, degli im-pianti termici, degli infissi esterni ed interni oltre che delle pareti[…]».7.2. L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testi-moni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credi-bilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risul-tanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la moti-vazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del me-rito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una18 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le de-duzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez.L, 21/7/2010, n. 17097; Cass. n. 16056 del 2016).Nella specie, peraltro, la Corte d'appello ha analiticamente inda-gato le deposizioni rese dai testi, spiegando in modo puntuale le ra-gioni della inattendibilità delle deposizioni, non essendo stati in gradodi precisare il numero di dipendenti presenti sul cantiere e le loromansioni.8. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «in partico-lare, sul quarto motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 26,comma 1, della legge n. 109/1994, art. 29, comma 1, e art. 30,commi 11, 3 e 4 del d.P.R. n. 554/1999 – Disposizioni che discipli-nano l'obbligo dell'ente appaltante di pagare gli interessi al tasso dimora previsto dalla normativa sui LL.PP. in caso di ritardata corre-sponsione all'appaltatore di opere pubbliche dei ratei di acconto -,per avere la Corte d'appello negato il pagamento degli interessi,sull'assunto che anche tale obbligo della PA sarebbe stato travoltodall'efficacia ex tunc della declaratoria di risoluzione contrattuale;disapplicazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1224,comma 2, c.c., in tema di rivalutazione monetaria».Sia il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero riscontrato igravi ritardi accumulati dal Comune appaltante nel pagamento deiratei di acconto in corso d'opera, ponendo tale oggettiva circostanzaa supporto della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto,per grave inadempimento del Comune.19 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ciononostante, il Giudice di prime cure non si è pronunciato suldiritto dell'ATI di percepire gli interessi al tasso di mora previsto dalladisciplina dei contratti pubblici, mentre la Corte d'appello, a frontedella specifica doglianza, ha ritenuto che proprio a seguito della ri-soluzione del contratto, con effetti ex tunc, sarebbe stata travoltaanche la domanda relativa al diritto dell'ATI di percepire gli interessidi mora.Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche per l'ulte-riore questione inerente al maggior danno subito dall'ATI a causadella mora dell'ente debitore, non essendo stata pronunciata la con-danna al pagamento anche della «svalutazione monetaria» a normadell'art. 1224, secondo comma, c.c.9. Il motivo è fondato, con riferimento alla rivalutazione, che do-veva essere riconosciuta, anche d'ufficio, in sede d'appello.9.1. In ordine al computo degli interessi moratori di cui alla spe-ciale disciplina dei contratti pubblici, è evidente che, una volta tra-volto il contratto d'appalto, a seguito della risoluzione per inadempi-mento del Comune, all'attrice non spettava il diritto al computo degliinteressi, di natura speciale, relativi al contratto d'appalto pubblico.9.2. Quanto, invece, alla rivalutazione, si osserva che nella do-manda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamenteinclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativisia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indi-spensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversitàdelle rispettive funzioni -; sicché il giudice di merito deve attribuiregli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in gradodi appello, senza, perciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass., sez.3, 4/11/2020, n. 24468).10. Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta «in parti-colare, sul quinto motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primo20 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12650/2021Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 19594/2026Data pubblicazione 13/06/2026comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nella nuova formulazione adottata dal de-creto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012:violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di soccom-benza, per avere la Corte d'appello ingiustamente condannato l'ATIappellante al pagamento delle suddette spese in favore dell'ente ap-pellata, pur non ricorrendo i presupposti».Dinanzi ai motivi di ricorso articolati, per la ricorrente sarebbeinficiata la pronuncia della Corte d'appello, venendo meno i presup-posti della soccombenza dell'appellante nel secondo grado del giudi-zio.11. Il quinto motivo è assorbito, in ragione dell'accoglimento delquarto motivo.12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere accolta, con rin-vio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il quarto motivo; dichiara assorbito il quinto motivo; rigettai restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo ac-colto, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composi-zione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino21 RG n. 12650/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio