CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 14231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PENNEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Penne ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'articolo 14, comma 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto senza giustificato motivo sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore, a seguito del provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto, fatto accertato il 14 dicembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo, articolato in più censure con cui denunzia violazione di legge e vizio della motivazione. 97ctQf'- In via preliminare, evidenzia che il Giudice di pace aveva ritenuto erroneamente infondata l'eccezione di nullità del decreto di citazione per l'omessa traduzione nell'unica lingua conosciuta dall'imputato, quella georgiana, pur tempestivamente proposta dalla difesa dell'imputato fin dalla prima udienza. Risulta, infatti, dagli atti di causa - sia dall'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio sia dalla relazione dei carabinieri che hanno proceduto all'arresto - che Kintsuria non parla né comprende la lingua italiana e che ciononostante non era stata disposta la traduzione in tale lingua neanche dell'ordine di allontanamento che si assume violato. Nel merito lamenta l'omessa valutazione, ai fini del riconoscimento del giustificato motivo, dell'oggettiva impossibilità dell'imputato di eseguire l'ordine del Questore per l'accertata indisponibilità di un documento idoneo all'espatrio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in relazione alla censura relativa all'omessa traduzione dell'atto di instaurazione del contraddittorio, risultando pacificamente dagli atti del giudizio che il ricorrente è risultato comprendere unicamente la lingua georgiana, mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nella lingua italiana al difensore domiciliatario, dovendosi escludere che tale forma di notificazione sia idonea a portare a conoscenza dell'imputato l'accusa contestatagli. Al domiciliatario non può, infatti, addebitarsi l'onere di procedere alla traduzione degli atti che, fin dall'origine, dovevano essere compiuti in una lingua nota all'imputato. Va, in proposito, ricordato il condiviso orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione» (Sez. 1, n. 40584 del 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282125; Sez. 6 n. 30143 del 7.7.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv 281705.). 2. Il vizio rilevato non attiene strettamente all'atto di vocatio in ius, che è stato validamente emesso nella lingua del processo, che è la lingua italiana, quanto nel conseguente (mancato) adempimento della traduzione dello stesso nella lingua nota all'imputato. Il vizio è, dunque, assimilabile a quelli che afferiscono alle procedure di notificazione dell'atto di vocatio in ius, nella misura in cui colpisce le modalità di compiuta comunicazione.Deve, allora, farsi applicazione del principio stabilito da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez. U, n. 28807 del 29/5/2002, Manca, Rv. 221999). Di questo principio si è già fatta applicazione proprio in tema di omessa traduzione nella lingua dell'imputato del decreto di citazione a giudizio, statuendosi che «alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio direttissimo per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto, deve seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita regressione del procedimento ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all'omesso adempimento di un successivo incombente» (Sez. 1, n. 14820 del 20/2/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243730). 3. Le censure relative alla conoscibilità dei provvedimenti amministrativi sono assorbite poiché pongono questioni riservate al giudizio di merito 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Penne perché proceda, in diversa persona fisica, a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Penne. Così deciso, in Roma 23 marzo 2022.