CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 36474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12913/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- [OSCURATO:PERSONA] MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4064/2017 depositata il01/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Nell’anno di imposta 2008 la contribuente soc. Connex Italiana si è trasformata da s.a.s. in s.r.l., donde per cui il credito Irap maturato dalla s.a.s. di €8.264,00 è stato utilizzato in data 6 luglio 2009 in parziale compensazione del debito a saldo [OSCURATO:SOCIETA]., integrato con versamento di ulteriori €3.944,00 a saldo del dovuto. Sennonché il credito era indicato nella dichiarazione Irap 2010 (per l’anno 2009) erroneamente nel rigo IR25, cioè credito compensato mediante F24, piuttosto che nel rigo IR24, cioè credito per l’anno precedente. Di qui l’istanza di rimborso presentata, cui veniva dato riscontro negativo in data 8 ottobre 2014 e ritualmente impugnata, affermando la parte contribuente doversi applicare l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ovvero il termine quadriennale, trattandosi di versamenti diretti, effettivamente oblati al fisco e non imputati a corretta destinazione per errore del contribuente. All’opposto, l’Ufficio ritiene doversi applicare l’art. 21 d.l.gs. n. 546/1992, ovvero il termine biennale dal momento del sorgere del diritto al rimborso. Mentre il giudice di prossimità aderiva all’impostazione del contribuente, il grado d’appello era favorevole all’Ufficio. Ricorre la società contribuente, affidandosi a due motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 13466 del primo febbraio 2010, nonché violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000 e del d.lgs. n. 32/2001 lamentando la sostanziale violazione del principio di buona fede, avendo il contribuente compilato il [OSCURATO:PERSONA] 2010 (anno 2009) secondo le istruzioni direttoriali, ovvero indicando le somme nel rigo IR 25 e non nel rigo IR 24, dove trovano posto le eccedenze non richieste a rimborso, qual era quella in oggetto, donde sarebbe illegittimo il diniego di rimborso che non ha tenuto conto di questa circostanza. Resta il fatto che la somma è stata indicata nel rigo IR 25, relativo alle somme portate in compensazione, mentre se ne è chiesto il rimborso. In ogni caso, il motivo non si confronta con la ratio decidendidella sentenza in scrutinio ove afferma essere stata presentata dichiarazione oltre il termine di 90 giorni, quindi equivalente a dichiarazione omessa, ritenendo applicabile il termine di rimborso biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, da cui la decadenza dall’eventuale diritto del contribuente. Il motivo, così come posto, è quindi inammissibile. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 36 bis e 38 d.P.R. n. 600/1972, nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che l’Ufficio non abbia rilevato alcuna irregolarità nelle dichiarazioni della contribuente e, quindi, siasi consolidato il suo diritto al rimborso. In ogni caso, non dovrebbe trovare applicazione la disposizione generale e sussidiaria di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, con termine decadenziale di due anni, quanto piuttosto l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, da sempre invocato dalla parte contribuente, fin dal primo grado, relativo al potere del contribuente di correggere le proprie dichiarazioni sui versamenti diretti entro i quarantotto mesi dalla commissione dell’errore materiale. Trattandosi di versamento diretto (in numerario per l’eccedenza di €.3.944,00 e tramite indicazione di compensazione per il credito precedente maturato), deve ritenersi applicabile tale disposizione specifica, piuttosto che la scadenza biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 che espressamente condiziona la propria operatività al caso di mancanza di diverse disposizioni specifiche, collocandosi così quale norma generale e sussidiaria di chiusura del sistema dei rimborsi. A tali principi non si è attenuta la sentenza qui in scrutinio, donde dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito. Peraltro, l’istanza di rimborso del credito di imposta è possibile anche in caso di omessa dichiarazione, restando a carico del contribuente la prova dell’esistenza del credito (cfr. Cass. V, n. 31433/2018). P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia in diversa composizione, cui dem