CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 48123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 3/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli resa in data 21/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 23 bis L. 176/2020 in quanto la Corte territoriale avrebbe proceduto all'udienza in camera di consiglio nonostante la difesa avesse richiesto la trattazione orale dell'udienza. 1.2. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputata con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa nell'identificazione della ricorrente. 2. In data 21 ottobre 2022 è pervenuta un'istanza di rinvio per termini a difesa a seguito della nomina del nuovo difensore di fiducia. 2.1. La richiesta di rinviare l'udienza deve essere respinta. Il presente ricorso, infatti, era stato originariamente fissato per l'udienza del giorno 8 luglio 2022, data nella quale questa Corte, preso atto che il difensore che aveva sottoscritto il ricorso era deceduto, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo affinché venisse nominato di un difensore d'ufficio e l'avviso venisse notificato all'imputata. La ricorrente risulta avere ricevuto, a mani proprie, la notifica in data 31 luglio 2022. Tra la data della notifica e quella odierna il ricorrente ha avuto, anche volendo considerare la pausa feriale, un periodo di tempo congruo per procedere alla nomina di un nuovo difensore di fiducia. Ragione questa per la quale, considerato che l'eventuale ritardo è imputabile al solo ricorrente, la richiesta di riconoscere un termine a difesa deve essere respinta. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza con rito c.d. cartolare ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 nonostante la difesa avesse richiesto procedersi alla trattazione orale. La doglianza è manifestamente infondata. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, risulta che in data 26 ottobre 2021 il difensore ha inviato una memoria nella quali lo stesso -affermato di avere ricevuto le conclusioni del procuratore generale e di avere così desunto che la richiesta di trattazione orale non era stata considerata dalla Corte di appello- ha espressamente dichiarato di rinunciare a eccepire qualsiasi irregolarità e ha formulato le proprie conclusioni riportandosi ai motivi di appello (cfr. memoria della difesa in atti). Ragione questa per la quale l'eventuale nullità a regime intermedio, a seguito dell'espressa rinuncia e con la formulazione delle conclusioni, deve ritenersi sanata e l'attuale censura è manifestamente infondata. 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla credibilità della persona offesa circa l'individuazione della ricorrente La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, e manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla dichiarazione resa dalla persona offesa e ai riscontri presenti in atti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d