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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41923/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea qualificazione del fatto, oltre ad essere manifestamente infondato, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato, in proposito, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato che il secondo motivo, con il quale si sostiene la decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza d'appello, è manifestamente infondato in considerazione delle sospensioni ex art. 159 cod. pen. rilevate e analiticamente indicate a pag. 2 della sentenza; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gttobre 2022 Il consiggere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea qualificazione del fatto, oltre ad essere manifestamente infondato, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato, in proposito, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato che il secondo motivo, con il quale si sostiene la decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza d'appello, è manifestamente infondato in considerazione delle sospensioni ex art. 159 cod. pen. rilevate e analiticamente indicate a pag. 2 della sentenza; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gttobre 2022 Il consiggere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris