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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08860/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curarti dallo stesso Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, in conseguenza condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta, considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, la sua incensuratezza ed il coinvolgimento minimo dello stesso nella commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ignaro dell'attività illecita posta in essere dal coimputato, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sono pervenute due memorie, datate 20 novembre 2022, con cui si replica alle proposte di inammissibilità sostenendo le ragioni circa la fondatezza dei ricorsi; con istanza datata 26 settembre 2022 si è chiesta la trattazione orale dell'udienza.

Preliminarmente si osserva che il rito che disciplina l'udienza dinanzi alla sezione Settima della Suprema Corte - art. 611 cod. proc. pen. - non contempla la partecipazione del difensore, non essendo previsto il contraddittorio in forma scritta.

I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati: per quanto riguarda la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], dagli eloquenti gesti notati e riferiti dai carabinieri e dalla ritenuta inverosimiglianza che un impianto di coltivazione di carattere industriale passasse inosservato a chi in quel luogo risiedeva, essendo stati peraltro entrambi gli imputati colti mentre erano intenti nel lavoro; in ordine al trattamento sanzionatorio, dall'avere i decidenti applicato il minimo edittale per il reato più grave, con un aumento in continuazione contenuto; in relazione alla mancata concessione delle generiche, dalla mancata emersione di elementi positivi e dal ritenuto collegamento con ambienti criminali dediti al narcotraffico.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a; oacam.ento deE:e spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno ir favore cena Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curarti dallo stesso Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, in conseguenza condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta, considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, la sua incensuratezza ed il coinvolgimento minimo dello stesso nella commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ignaro dell'attività illecita posta in essere dal coimputato, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sono pervenute due memorie, datate 20 novembre 2022, con cui si replica alle proposte di inammissibilità sostenendo le ragioni circa la fondatezza dei ricorsi; con istanza datata 26 settembre 2022 si è chiesta la trattazione orale dell'udienza. Preliminarmente si osserva che il rito che disciplina l'udienza dinanzi alla sezione Settima della Suprema Corte - art. 611 cod. proc. pen. - non contempla la partecipazione del difensore, non essendo previsto il contraddittorio in forma scritta. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati: per quanto riguarda la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], dagli eloquenti gesti notati e riferiti dai carabinieri e dalla ritenuta inverosimiglianza che un impianto di coltivazione di carattere industriale passasse inosservato a chi in quel luogo risiedeva, essendo stati peraltro entrambi gli imputati colti mentre erano intenti nel lavoro; in ordine al trattamento sanzionatorio, dall'avere i decidenti applicato il minimo edittale per il reato più grave, con un aumento in continuazione contenuto; in relazione alla mancata concessione delle generiche, dalla mancata emersione di elementi positivi e dal ritenuto collegamento con ambienti criminali dediti al narcotraffico. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a; oacam.ento deE:e spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno ir favore cena Cassa delle ammende
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