CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., confermandone nel resto l'affermazione di responsabilità. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità. La Corte di merito ha determinato la pena, in misura inferiore al medioedittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), dando conto della pervicacia palesata dall'imputato e la durata dell'illecita sottrazione; e, quanto al bilanciamento delle circostanze, ha fondato il giudizio di equivalenza sulle specifiche modalità fraudolente tenute nella specie. In tal modo ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Il ricorso, peraltro, affida le proprie censure a enunciati assertivi. 4. Fermo quanto appena esposto, il secondo motivo è fondato limitatamente alla pena pecuniaria. Il Tribunale, difatti, aveva determinato la pena finale in due anni di reclusione ed euro 137 di multa (non compiendo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze), muovendo dalla pena di tre anni di reclusione ed euro 200 di multa e riducendola per le attenuanti generiche. La Corte di appello, compiuto il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, ha determinato la pena detentiva in un anno di reclusione e quella pecuniaria in euro 200 di multa. Dunque, in mancanza di appello del Pubblico ministero, con riguardo a quest'ultima ha in effetti violato il divieto di reformatio in peius. La prospettazione difensiva è, invece, manifestamente infondata in ordine alla pena detentiva in quanto la Corte di appello, come esposto, all'esito del giudizio di bilanciamento, ha determinato la pena in un anno di reclusione, misura questa con evidenza inferiore a quella determinata dal Tribunale nei termini predetti, anche come pena base (Sez. 5, n. 26005 del 07/07/2025, Varesano, Rv. 288393 - 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua senza rinvio, eliminando l'erroneo aumento appena indicato, con rideterminazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., della pena pecuniaria in euro 137,00 di multa, ferma la pena detentiva comminata dalla Corte di appello; e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P. P.Q.MAfa Gnicirziario e Surnis