CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troARPACAL - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 743/2025depositata il 14/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 743/2025,pubblicata il 14 giugno 2025, ha accolto l’appello proposto dall’AgenziaRegionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria avverso laNumero registro generale 18137/2025Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 23450/2026Data pubblicazione 17/07/2026decisione di primo grado del Tribunale di Cosenza, con cui l’Agenzia erastata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 11.479,60, oltre interessi e spese, a titolo di differenzeretributive maturate in ragione delle mansioni superiori svolte.Ha affermato la Corte territoriale che le mansioni espletate dalGarofalo, di natura impiegatizia-amministrativa, per le quali egli avevachiesto e ottenuto le differenze retributive corrispondenti a unasuperiore categoria di inquadramento, erano in realtà equivalenti aquelle di originaria classificazione (categoria B del CCNL CompartoSanità 1998/2001) e non potevano, dunque, condurre alriconoscimento delle somme richieste a titolo di mansioni superiori.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre ilGarofalo sulla base di due motivi.L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabriaresiste con controricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte territoriale errato nell’interpretazione della domanda,travisandone la portata, avendo basato la propria decisione sullapresunta affermazione della natura promiscua, tecnica eamministrativa, delle mansioni svolte dal Garofalo, quando in realtàquesti aveva rivendicato l’esclusivo svolgimento di mansioniprettamente amministrative, intrinsecamente complesse e diresponsabilità, tali da rientrare nel profilo di “Assistenteamministrativo”, corrispondente alla categoria C del CCNL di settore.1.1. Il motivo è infondato.La Corte territoriale non ha operato alcun travisamento delladomanda, avendo proceduto a raffrontare la qualifica di formaleNumero registro generale 18137/2025Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 23450/2026Data pubblicazione 17/07/2026inquadramento del Garofalo con quella rivendicata, alla luce dellemansioni in concreto svolte come emerse dall’istruttoria.L’aver disatteso la domanda del ricorrente e averla così rigettata nelmerito non può determinare di per sé, salvo quanto si dirà a propositodel secondo motivo, una violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea applicazione dellacontrattazione collettiva, per avere la Corte d’appello basato la propriadecisione su declaratorie contrattuali di fonte ignota, che comunquenon trovano riscontro nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001,richiamato e allegato dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio diprimo grado.2.1. Il motivo è fondato.Con tale mezzo il ricorrente ha dedotto di aver chiesto con il ricorso diprimo grado l’accertamento dello svolgimento da parte sua di mansionisuperiori alla categoria di inquadramento, in base al CCNL CompartoSanità 1998-2001; in particolare, dopo aver affermato di essereinquadrato nella categoria BS4, il Garofalo ha sostenuto di aver svoltoininterrottamente dal 01.02.2013 le mansioni di referente dell’Ufficioaccettazione campioni dell’Agenzia regionale, a suo dire ascrivibili alprofilo di “Assistente amministrativo” categoria C del CCNL sopra citato.Ebbene, la Corte territoriale, al fine di svolgere il classicoprocedimento logico-giuridico trifasico diretto a verificare la correttezzadell’inquadramento del lavoratore in base all’accertamento delle attivitàlavorative concretamente svolte, ha riprodotto declaratorie contrattualiche non trovano riscontro nel contratto collettivo invocato, comedenunciato dal ricorrente e verificato dal Collegio, nell’esercizio delpotere officioso spettante anche al giudice di legittimità di prendereconoscenza dei contratti collettivi nazionali, quali fonti del diritto, aNumero registro generale 18137/2025Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 23450/2026Data pubblicazione 17/07/2026prescindere dall'iniziativa di parte (v. per tutte Cass., Sez. 6, Ordinanzan. 7641 del 09/03/2022, Sez. L, Sentenza n. 29455 del 23/12/2020).Se infatti si escludono alcuni brani relativi al profilo professionale BS,riprodotti a pag. 12 della sentenza impugnata ed effettivamentecorrispondenti alla classificazione del personale riportata nell’allegato 1del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, tutte le restanti parti delledeclaratorie trascritte dalla Corte territoriale non corrispondono.In particolare, l’intera declaratoria della categoria C (che è quellarivendicata dal ricorrente) riportata in sentenza è difforme da quellarisultante nel citato allegato 1 del contratto collettivo.Ne costituisce indiretta conferma il tenore del controricorso, nel qualel’Agenzia si limita a sottolineare la (parziale) corrispondenza relativaalla categoria BS, ma nulla dice sul resto.Alla luce di tale incongruenza, è per definizione escluso che ilprocedimento logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata possadirsi corretto, essendo fondato su basi diverse da quelle che ilricorrente ha chiesto di utilizzare per la comparazione.3. Il secondo motivo va dunque accolto e la sentenza impugnatacassata in relazione a esso, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Cortedi appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]