CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il danneggiamento del palo; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 18 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di danneggiamento, resistenza e porto, senza giustificato motivo, di alcuni utensili concretamente utilizzabili per l'offesa della persona. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione in relazione solamente ad una parte dell'imputazione, quella relativa al danneggiamento di un palo dell'illuminazione, all'origine dell'episodio poi degenerato nella resistenza e nell'ulteriore danneggiamento ad essa conseguente. In particolare, con il primo motivo si contesta la motivazione (per contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla prova del danneggiamento che, si sostiene, non ha alcuna base concreta, non essendo il frutto della diretta percezione degli operanti della polizia locale di Forlì. In secondo luogo, si deduce con l'ulteriore motivo, il fatto ascritto non costituisce reato, quanto meno in relazione all'abbattimento o danneggiamento del palo della illuminazione, non essendovi alcun concreto elemento probatorio o indiziario a sostegno della tesi del dolo eventuale, cioè dell'accettazione del rischio da parte del Bandini, di commettere un reato, ponendosi alla guida della vettura in stato di alterazione alcolica. 2.1 II difensore dell'imputato ha inviato per PEC una memoria con cui vengono ribaditi gli argomenti già formulati nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso posso essere trattati unitariamente, per logica espositiva, afferendo al comune tema della responsabilità dell'imputato per l'abbattimento di un palo della pubblica illuminazione. Appare in particolare opportuno affrontare fin da subito il tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del danneggiamento, prima ancora della ricostruzione del fatto, per la sua portata generale. Si deve infatti affermare che, a prescindere da ogni questione attinente alla effettiva responsabilità dell'imputato per la causazione dell'evento, emerge in maniera lampante la natura colposa della condotta. Il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, hanno affrontato il tema ponendo una sorta di equivalenza concettuale tra i danneggiamenti causati dall'imputato prima e dopo l'inizio della fuga e dell'inseguimento conclusosi con l'impatto contro la vettura delle forze dell'ordine. Poiché l'imputato si è posto alla guida in stato di ebbrezza, si afferma, egli ha previsto ed accettato le conseguenze del proprio agire. Sennonché, una tale equazione banalizza il tema, rischiando di porre sullo stesso piano fenomeni psicologici affatto differenti, giungendo all'applicazione, in sostanza, di una sorta di responsabilità oggettiva: qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu. Si tratta, all'evidenza, di un approccio inaccettabile, che liquida, senza realmente affrontarlo, il tema della responsabilità colpevole, che lega un soggetto I al fatto (illecito) soltanto se, e nel grado in cui, un rimprovero possa essere a lui, in concreto, mosso. In particolare, affinché nella condotta dell'imputato possa essere identificato il crisma della intenzionalità, affermandone conseguentemente la natura dolosa, seppure a livello di dolo eventuale, occorre, secondo la giurisprudenza di legittimità, espressasi nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 2611 05 - 01), con una formula oramai divenuta consolidata, la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente essendovi la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Tale ultima conclusione deve essere raggiunta sulla base di una l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l' iter e l'esito del processo decisionale, in base ad una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione. Ebbene, preso atto che né in primo né in secondo grado vi è stata, da parte dei giudici, in relazione all'abbattimento del palo della illuminazione pubblica, una simile, compiuta, valutazione, che peraltro può prendere in esame anche solo alcuni, e non necessariamente tutti, i parametri indicati, si ritiene che il semplice fatto di porsi alla guida, ancorché il condizioni alterate (come in seguito accertato nel caso di specie) non possa comportare la previsione, in termini di certezza, di ogni conseguenza lesiva potenzialmente derivante dalla guida, mancando in particolare la specificità dell'evento previsto ed il grado di assolutezza necessario. Diversa, per ovvi motivi, è la valutazione inerente al secondo reato di danneggiamento (concernente la collisione con la vettura di servizio, condotta la cui responsabilità non viene peraltro contestata in questa sede), dato che si è opportunamente valorizzato il 'puntamento' della Audi condotta dal Bandini contro la vettura di servizio, inequivoco indice di una intenzionalità che aveva certamente accettato le conseguenze distruttive effettivamente prodotte. Per questi motivi, la sentenza di condanna per il danneggiamento del palo di illuminazione va annullata senza rinvio poiché il fatto non costituisce reato, in mancanza del necessario elemento psicologico doloso, con inammissibilità del ricorso nel resto. Dalla pronuncia sulla responsabilità deriva tuttavia la necessità di disporre in ogni caso il rinvio del procedimento ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendovi procedere autonomamente questa Corte in base al combinato disposto degli artt. 620, comma 1, lett. I) e 621 cod. proc. pen.: infatti, la pena per i due distinti reati di danneggiamento è stata determinata, dal Tribunale, cumulativamente in 25 giorni di reclusione, in aumento rispetto alla pena per la resistenza, con la conseguenza che non è possibile effettuare la mera operazione di sottrazione del quantum di pena per il danneggiamento oggi annullato. Il giudice di rinvio dovrà pertanto procedere alla rideterminazione della pena in aumento per il danneggiamento 'sopravvissuto'. In conclusione, seppure la circostanza è implicita nella delimitazione dell'oggetto di ricorso alla statuizione di responsabilità per il danneggiamento del palo di illuminazione, si procede per chiarezza a dichiarare definitivo il giudizio di responsabilità con riguardo ai restanti reati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al danneggiamento del palo perché il fatto non costituisce reato e con rinvio avanti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità con riguardo ai