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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 agosto 1957

Cassazione n. 34948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1957 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Torinot con sentenza pronunciata in data 7 Aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva condannato CREMON Luciano alla pena di anni unoimesi quattro di reclusione ed euro 412 di multa in relazione al reato di furto in luogo di privata dimora e di indebito utilizzo di carte bancomat in precedenza sottratte con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva.

La Corte di Appello esprimeva il giudizio di responsabilità alla stregua del riconoscimento dell'imputato da parte di operante di PG cui erano state sottoposte le immagini di telecamera a circuito chiuso che ritraevano la uscita di un uomo dall'edificio ove era stato perpetrato il furto e dal fatto che i prelievi con la carta bancomat erano stati eseguiti in orario di poco successivo presso sportello che si trovava nei pressi dell'edificio.

Sotto diverso profilo riteneva la compatibilità degli orari indicati nella ripresa con le dichiarazioni della persona offesa che aveva indicato un orario differente, verosimilmente orientata dalle sue usuali abitudini di lavoro.

Riconosceva l'operatività della recidiva in ragione dei precedenti penali del reo e in relazione all'accresciuta antidoverosità dimostrata dalla condotta dell'imputato.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di CREMON Luciano articolando quattro motivi di ricorso di cui i primi due di ordine processuale.

Con un primo motivo di ricorso deduce nullità della citazione dell'imputato dinanzi al giudice di appello per violazione delle disposizioni regolanti il procedimento notificatorio.

Invero l'imputato era stato dichiarato assente alla udienza di comparizione in quanto, a fronte della impossibilità di consegnare l'avviso a mezzo di servizio postale al domicilio determinato per irreperibilità, la notifica era stata ritenuta perfezionata presso lo studio del difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 cod.proc.pen.

Assume che la notifica, così eseguita, era affetta da nullità assoluta in quanto ai sensi dell'art.170 comma 3 cod.proc.pen., nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione di notifica eseguita mediante il servizio postale, la stessa avrebbe dovuto essere rinnovata nelle forme ordinarie.

Escludeva peraltro che la notifica eseguita ai sensi del'art.161 comma 4 cod.proc.pen. potesse assolvere effetto sanante di tale nullità, o comportare che si fosse in presenza di una nullità a regime intermedio piuttosto che una mancanza assoluta di notifica, atteso che la notifica al difensore avrebbe potuto essere eseguita soltanto dopo che fosse stata definitivamente acclarata la inidoneità del domicilio del destinatario all'esito del secondo tentativo di notifica nelle forme ordinarie.

Deduceva la nullità della notifica anche sotto un diverso profilo in quanto la notifica ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. si era perfezionata ancora prima della data in cui era stato eseguito il tentativo di notifica infruttuoso al destinatario, in tal modo determinandosi l'inammissibile risultato che la notifica al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. sarebbe avvenuta ancora prima della verifica della inidoneità del domicilio eletto, così venendo meno la funzione sostitutiva e integrativa rispetto alla prima.

Escludeva poi che la successiva notifica al difensore eseguita ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/20, a seguito di rinvio di ufficio, potesse avere sanato il vizio della originaria citazione dell'imputato, in quanto la stessa era chiamata ad assolvere una funzione partecipativa che nulla ha a che vedere con la vocatio in jus dell'imputato che, come sopra evidenziato, doveva ritenersi affetta da nullità insanabile.

Assume infine che la citazione eseguita ai sensi dell'art. 83 comma 14.L. 18/2020 doveva ritenersi a sua volta nulla perché diretta al difensore in un'unica copia senza alcuna indicazione sul fatto che la stessa dovesse considerarsi rivolta anche all'imputato.

Con un terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva riconosciuto la compatibilità dell'orario in cui il prevenuto era stato visto uscire dall'edificio in cui si trovava a lavorare la persona offesa che aveva lasciato incustodita la borsa, poi sottratta, con le indicazioni date dalla stessa persona offesa che aveva fornito un orario che avrebbe scagionato l'imputato.

Con un'ultima articolazione lamenta omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla regolarità del procedimento notificatorio della citazione dell'imputata dinanzi al giudice di appello, nella duplice prospettazione articolata dalla difesa della ricorrente non può essere accolto.

Tutti e due i profili di vizio dedotti dalla parte ricorrente hanno come comune denominatore una palese inosservanza delle regole disciplinanti il procedimento notificatorio.

Nella prima ipotesi si deduce la violazione dell'art.170 cod.proc.pen. che, al terzo comma impone la notifica nei modi ordinari qualora la notifica sia stata demandata al servizio postale, in caso di restituzione del piego raccomandato da parte dell'ufficio postale per irreperibilità del destinatario.

Nella seconda prospettazione si evidenzia che la notifica al difensore, ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen., non era stata preceduta dalla doverosa verifica della impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato, pure imposta dalla medesima disposizione.

2. La giurisprudenza di legittimità è stata più volte sollecitata anche a sezioni unite, a esaminare se, in ragione del vizio notificatorio dedotto, consegua una nullità di ordine generale di carattere assoluto, per la totale inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio scopo, che nella specie è quello di rendere edotta la parte, sollecitandola alla comparizione, dell'udienza di trattazione del giudizio, ovvero se, pure in presenza di un vizio del procedimento notificatorio, la notifica al difensore sia in grado, comunque, di assolvere al proprio scopo.

Orbene dall'esame degli atti processuali, doverosa nella specie in presenza di eccezione di error in procedendo sub specie di nullità di ordine generale, assoluta ai sensi dell'art.178 lett.c) e 179 c.p.p., risulta che effettivamente la citazione in appello è stata notificata al domicilio dichiarato nel corso del giudizio e, contestualmente all'accertamento dell'addetto al servizio postale della irreperibilità del destinatario, presso il suo difensore ai sensi dell'art.161 comma quarto cod.proc.pen.

Peraltro la nullità di una tale sequenza del procedimento notificatorio non risulta essere stata dedotta né eccepita nel giudizio di appello da parte del difensore di fiducia. 2.1 Secondo i principi fissati alla Suprema Corte, la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore piuttosto che presso il domicilio eletto o dichiarato è di ordine generale e a regime intermedio, in quanto la notificazione pure eseguita in forme diverse da quelle prescritte è da ritenersi in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto e quindi non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez.4, n.40066 del 17.9.2015; sez.6, n.42755 del 24.9.2014).

Poiché il vizio attiene ad un atto preliminare al dibattimento la nullità deve essere dedotta entro la conclusione del giudizio di appello ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen., e comunque sono applicabili i limiti di deducibilità di cui all'art.182 comma 2 cod.proc. pen., con conseguente tardività della eccezione formulata solo in sede di legittimità, tanto più ove si consideri che Nel giudizio di appello il difensore di fiducia era stato ritualmente citato a giudizio.

La mancata proposizione della eccezione entro i termini di cui all'art.180 c.p.p. sana il vizio, mancando la prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, laddove la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod.proc.pen. 4ez.14. 27.10.2004 n.119 Palumbo, sez.5, n.21875 del 20.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] e altro riv. 262822). 2.2 In ipotesi del tutto analoga alla presente è stato infatti riconosciuto che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, sebbene irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore e deve essere dedotta nei termini di cui all'art.182 comma 2 cod.proc.pen. (sez.4, n.40066 del 17 Settembre 2015, Bellucci, Rv.264505; sez.2, n.48260 del 23 Settembre 2016, Zinzi, Rv.268331; sez.1, n.17123 del 7 Gennaio 2016, Rv.26613).

Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto (sez.4, n.2416 del 20 Dicembre 2016, Zucchi, Rv.268883, senza che peraltro il difensore sia gravato da oneri di allegazione volti a vincere una tale inferenza, sez.U, n.58120 del 22 Giugno 2017, Tuppi, Rv.271771 per evitare in consolidarsi di siffatta presunzione). 2.3 Ancora più recentemente le S.U. hanno affermato che "Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen."; circostanza, quella della menzionata impossibilità, peraltro neppure dedotta nel presente giudizio.

3. Orbene, nella specie si è in presenza di ipotesi di asseriti vizi notificatori (mancata rinnovazione della notifica al domicilio dichiarato a seguito di irreperibilità del destinatario a seguito di notifica tramite il servizio postale, mancata verifica della impossibilità di notifica al domicilio dichiarato e mancato esperimento) che hanno come comune denominatore la circostanza che la notifica é stata comunque eseguita mediante consegna della citazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen.

Tali vizi del procedimento di notificazione, ove pure ricorrenti, comporterebbero pertanto una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è stata dedotta nel corso del giudizio di secondo grado e comunque entro i termini previsti dall'art.182 comma 2 cod.proc.pen. dal difensore dell'imputato investito del mandato fiduciario e che pertanto non può più essere rilevata, o dedotta nel giudizio di legittimità.

Peraltro, essi sono insussistenti, tenuto conto del principio posto dalle S.U. sopra evidenziato. 3.1 Il secondo ordine di censure risulta al pari inammissibile atteso che, una volta dichiarata dal giudice del dibattimento l'assenza dell'imputato all'udienza di comparizione e non rilevati né dedotti profili di nullità del procedimento notificatorio il successivo avviso di differimento della udienza, eseguito ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/2020 doveva essere trasmesso in unica copia al difensore dell'imputato, dichiarato assente, essendo questi rappresentato, a tutti gli effettjt dal difensore di fiducia/stante il chiaro disposto della norma suddetta ila quale prevede che "i provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia".

4. Le censure afferenti al merito della decisione impugnata sono manifestamente infondate e vanno dichiarate inammissibili.

In particolare il terzo motivo di ricorso non si confronta affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata che, partendo dal dato che il CREMON era stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso di un esercizio commerciale mentre usciva dall'androne dell'edificio occultando sotto gli abiti un oggetto voluminoso del tutto compatibile con una borsa da donna e che i tentativi di prelievo con la carta di pagamento erano stati eseguiti in ambito spazio temporale del tutto compatibili con tale dato, non ha ritenuto tali elementi in contrasto con l'orario indicato dalla persona offesa come quello in cui si era verificata la sottrazione (circa un'ora dopo la ripresa della videocamera), sia in quanto lo stesso non risultava agganciato ad una effettiva percezione dell'evento quanto alla abituale durata dei turni di lavoro, sia in quanto il ricordo relativo allo specifico orario dell'evento avrebbe potuto risultare falsato a distanza di due anni dai fatti.

Il ricorrente si limita a ribadire la discrasia tra i due dati ma non affronta in alcun modo l'iter argomentativo utilizzato dai giudici di merito per neutralizzare la rilevanza del dato apparentemente disarmonico. 5.

Il quarto motivo di ricorso si presenta al pari inammissibile in quanto ripropositivo di censure già scrutinate dai giudici di appello e disattese con motivazione corretta e non ulteriormente sindacabile dal giudice di legittimità, atteso che la sentenza impugnata ha posto in rilievo come la condotta criminosa posta in essere dal CREMON costituisca espressione di ricaduta nel reato a fronte ti una maggiore pericolosità e propensione a delinquere, a fronte di numerosissimi e recedenti precedenti penali per reati della stessa indole.

Il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado la quale con ragionamento logicamente espresso/ ha rappresentato il giudizio di maggiore lesività e di accresciuta pericolosità criminale del ricorrente per effetto dei precedenti penali specifici, così da rendere l'episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19557 del 19/03/2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez.

U, n.35738 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1957 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Torinot con sentenza pronunciata in data 7 Aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva condannato CREMON Luciano alla pena di anni unoimesi quattro di reclusione ed euro 412 di multa in relazione al reato di furto in luogo di privata dimora e di indebito utilizzo di carte bancomat in precedenza sottratte con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva. La Corte di Appello esprimeva il giudizio di responsabilità alla stregua del riconoscimento dell'imputato da parte di operante di PG cui erano state sottoposte le immagini di telecamera a circuito chiuso che ritraevano la uscita di un uomo dall'edificio ove era stato perpetrato il furto e dal fatto che i prelievi con la carta bancomat erano stati eseguiti in orario di poco successivo presso sportello che si trovava nei pressi dell'edificio. Sotto diverso profilo riteneva la compatibilità degli orari indicati nella ripresa con le dichiarazioni della persona offesa che aveva indicato un orario differente, verosimilmente orientata dalle sue usuali abitudini di lavoro. Riconosceva l'operatività della recidiva in ragione dei precedenti penali del reo e in relazione all'accresciuta antidoverosità dimostrata dalla condotta dell'imputato. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di CREMON Luciano articolando quattro motivi di ricorso di cui i primi due di ordine processuale. Con un primo motivo di ricorso deduce nullità della citazione dell'imputato dinanzi al giudice di appello per violazione delle disposizioni regolanti il procedimento notificatorio. Invero l'imputato era stato dichiarato assente alla udienza di comparizione in quanto, a fronte della impossibilità di consegnare l'avviso a mezzo di servizio postale al domicilio determinato per irreperibilità, la notifica era stata ritenuta perfezionata presso lo studio del difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 cod.proc.pen. Assume che la notifica, così eseguita, era affetta da nullità assoluta in quanto ai sensi dell'art.170 comma 3 cod.proc.pen., nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione di notifica eseguita mediante il servizio postale, la stessa avrebbe dovuto essere rinnovata nelle forme ordinarie. Escludeva peraltro che la notifica eseguita ai sensi del'art.161 comma 4 cod.proc.pen. potesse assolvere effetto sanante di tale nullità, o comportare che si fosse in presenza di una nullità a regime intermedio piuttosto che una mancanza assoluta di notifica, atteso che la notifica al difensore avrebbe potuto essere eseguita soltanto dopo che fosse stata definitivamente acclarata la inidoneità del domicilio del destinatario all'esito del secondo tentativo di notifica nelle forme ordinarie. Deduceva la nullità della notifica anche sotto un diverso profilo in quanto la notifica ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. si era perfezionata ancora prima della data in cui era stato eseguito il tentativo di notifica infruttuoso al destinatario, in tal modo determinandosi l'inammissibile risultato che la notifica al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. sarebbe avvenuta ancora prima della verifica della inidoneità del domicilio eletto, così venendo meno la funzione sostitutiva e integrativa rispetto alla prima. Escludeva poi che la successiva notifica al difensore eseguita ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/20, a seguito di rinvio di ufficio, potesse avere sanato il vizio della originaria citazione dell'imputato, in quanto la stessa era chiamata ad assolvere una funzione partecipativa che nulla ha a che vedere con la vocatio in jus dell'imputato che, come sopra evidenziato, doveva ritenersi affetta da nullità insanabile. Assume infine che la citazione eseguita ai sensi dell'art. 83 comma 14.L. 18/2020 doveva ritenersi a sua volta nulla perché diretta al difensore in un'unica copia senza alcuna indicazione sul fatto che la stessa dovesse considerarsi rivolta anche all'imputato. Con un terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva riconosciuto la compatibilità dell'orario in cui il prevenuto era stato visto uscire dall'edificio in cui si trovava a lavorare la persona offesa che aveva lasciato incustodita la borsa, poi sottratta, con le indicazioni date dalla stessa persona offesa che aveva fornito un orario che avrebbe scagionato l'imputato. Con un'ultima articolazione lamenta omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla regolarità del procedimento notificatorio della citazione dell'imputata dinanzi al giudice di appello, nella duplice prospettazione articolata dalla difesa della ricorrente non può essere accolto. Tutti e due i profili di vizio dedotti dalla parte ricorrente hanno come comune denominatore una palese inosservanza delle regole disciplinanti il procedimento notificatorio. Nella prima ipotesi si deduce la violazione dell'art.170 cod.proc.pen. che, al terzo comma impone la notifica nei modi ordinari qualora la notifica sia stata demandata al servizio postale, in caso di restituzione del piego raccomandato da parte dell'ufficio postale per irreperibilità del destinatario. Nella seconda prospettazione si evidenzia che la notifica al difensore, ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen., non era stata preceduta dalla doverosa verifica della impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato, pure imposta dalla medesima disposizione. 2. La giurisprudenza di legittimità è stata più volte sollecitata anche a sezioni unite, a esaminare se, in ragione del vizio notificatorio dedotto, consegua una nullità di ordine generale di carattere assoluto, per la totale inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio scopo, che nella specie è quello di rendere edotta la parte, sollecitandola alla comparizione, dell'udienza di trattazione del giudizio, ovvero se, pure in presenza di un vizio del procedimento notificatorio, la notifica al difensore sia in grado, comunque, di assolvere al proprio scopo. Orbene dall'esame degli atti processuali, doverosa nella specie in presenza di eccezione di error in procedendo sub specie di nullità di ordine generale, assoluta ai sensi dell'art.178 lett.c) e 179 c.p.p., risulta che effettivamente la citazione in appello è stata notificata al domicilio dichiarato nel corso del giudizio e, contestualmente all'accertamento dell'addetto al servizio postale della irreperibilità del destinatario, presso il suo difensore ai sensi dell'art.161 comma quarto cod.proc.pen. Peraltro la nullità di una tale sequenza del procedimento notificatorio non risulta essere stata dedotta né eccepita nel giudizio di appello da parte del difensore di fiducia. 2.1 Secondo i principi fissati alla Suprema Corte, la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore piuttosto che presso il domicilio eletto o dichiarato è di ordine generale e a regime intermedio, in quanto la notificazione pure eseguita in forme diverse da quelle prescritte è da ritenersi in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto e quindi non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez.4, n.40066 del 17.9.2015; sez.6, n.42755 del 24.9.2014). Poiché il vizio attiene ad un atto preliminare al dibattimento la nullità deve essere dedotta entro la conclusione del giudizio di appello ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen., e comunque sono applicabili i limiti di deducibilità di cui all'art.182 comma 2 cod.proc. pen., con conseguente tardività della eccezione formulata solo in sede di legittimità, tanto più ove si consideri che Nel giudizio di appello il difensore di fiducia era stato ritualmente citato a giudizio. La mancata proposizione della eccezione entro i termini di cui all'art.180 c.p.p. sana il vizio, mancando la prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, laddove la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod.proc.pen. 4ez.14. 27.10.2004 n.119 Palumbo, sez.5, n.21875 del 20.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] e altro riv. 262822). 2.2 In ipotesi del tutto analoga alla presente è stato infatti riconosciuto che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, sebbene irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore e deve essere dedotta nei termini di cui all'art.182 comma 2 cod.proc.pen. (sez.4, n.40066 del 17 Settembre 2015, Bellucci, Rv.264505; sez.2, n.48260 del 23 Settembre 2016, Zinzi, Rv.268331; sez.1, n.17123 del 7 Gennaio 2016, Rv.26613). Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto (sez.4, n.2416 del 20 Dicembre 2016, Zucchi, Rv.268883, senza che peraltro il difensore sia gravato da oneri di allegazione volti a vincere una tale inferenza, sez.U, n.58120 del 22 Giugno 2017, Tuppi, Rv.271771 per evitare in consolidarsi di siffatta presunzione). 2.3 Ancora più recentemente le S.U. hanno affermato che "Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen."; circostanza, quella della menzionata impossibilità, peraltro neppure dedotta nel presente giudizio. 3. Orbene, nella specie si è in presenza di ipotesi di asseriti vizi notificatori (mancata rinnovazione della notifica al domicilio dichiarato a seguito di irreperibilità del destinatario a seguito di notifica tramite il servizio postale, mancata verifica della impossibilità di notifica al domicilio dichiarato e mancato esperimento) che hanno come comune denominatore la circostanza che la notifica é stata comunque eseguita mediante consegna della citazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. Tali vizi del procedimento di notificazione, ove pure ricorrenti, comporterebbero pertanto una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è stata dedotta nel corso del giudizio di secondo grado e comunque entro i termini previsti dall'art.182 comma 2 cod.proc.pen. dal difensore dell'imputato investito del mandato fiduciario e che pertanto non può più essere rilevata, o dedotta nel giudizio di legittimità. Peraltro, essi sono insussistenti, tenuto conto del principio posto dalle S.U. sopra evidenziato. 3.1 Il secondo ordine di censure risulta al pari inammissibile atteso che, una volta dichiarata dal giudice del dibattimento l'assenza dell'imputato all'udienza di comparizione e non rilevati né dedotti profili di nullità del procedimento notificatorio il successivo avviso di differimento della udienza, eseguito ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/2020 doveva essere trasmesso in unica copia al difensore dell'imputato, dichiarato assente, essendo questi rappresentato, a tutti gli effettjt dal difensore di fiducia/stante il chiaro disposto della norma suddetta ila quale prevede che "i provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia". 4. Le censure afferenti al merito della decisione impugnata sono manifestamente infondate e vanno dichiarate inammissibili. In particolare il terzo motivo di ricorso non si confronta affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata che, partendo dal dato che il CREMON era stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso di un esercizio commerciale mentre usciva dall'androne dell'edificio occultando sotto gli abiti un oggetto voluminoso del tutto compatibile con una borsa da donna e che i tentativi di prelievo con la carta di pagamento erano stati eseguiti in ambito spazio temporale del tutto compatibili con tale dato, non ha ritenuto tali elementi in contrasto con l'orario indicato dalla persona offesa come quello in cui si era verificata la sottrazione (circa un'ora dopo la ripresa della videocamera), sia in quanto lo stesso non risultava agganciato ad una effettiva percezione dell'evento quanto alla abituale durata dei turni di lavoro, sia in quanto il ricordo relativo allo specifico orario dell'evento avrebbe potuto risultare falsato a distanza di due anni dai fatti. Il ricorrente si limita a ribadire la discrasia tra i due dati ma non affronta in alcun modo l'iter argomentativo utilizzato dai giudici di merito per neutralizzare la rilevanza del dato apparentemente disarmonico. 5. Il quarto motivo di ricorso si presenta al pari inammissibile in quanto ripropositivo di censure già scrutinate dai giudici di appello e disattese con motivazione corretta e non ulteriormente sindacabile dal giudice di legittimità, atteso che la sentenza impugnata ha posto in rilievo come la condotta criminosa posta in essere dal CREMON costituisca espressione di ricaduta nel reato a fronte ti una maggiore pericolosità e propensione a delinquere, a fronte di numerosissimi e recedenti precedenti penali per reati della stessa indole. Il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado la quale con ragionamento logicamente espresso/ ha rappresentato il giudizio di maggiore lesività e di accresciuta pericolosità criminale del ricorrente per effetto dei precedenti penali specifici, così da rendere l'episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine. A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19557 del 19/03/2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez. U, n.35738 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda
Sentenza Cassazione n. 34948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris