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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33332/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22363/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], con sede in Quarto (NA), alla Via G. [OSCURATO:PERSONA] 155, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino,alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156, quirappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale in Milano, alla viaBastioni di [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso l o studio dell ’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 225/2021, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di un procedimento cautelare ante causam che aveva visto accolta la propria domanda cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche, breviterNembo) intraprese il corrispondente giudizio di merito e, con atto ritualmente notificato l’1 marzo 2005, citò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, chiedendo: i) accertarsi e dichiararsi che, in assenza dei presupposti di legge ed illecitamente, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’esistenza di una posizione di sofferenza a carico di essa società, con prima segnalazione a settembre 2004; ii) condannarsi detta banca al ritiro e/o alla revoca della segnalazione e, comunque, al compimento di tutte le attività necessarie al fine di eliderne gli effetti; iii) condannarsi il medesimo istituto di credito a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, derivati e derivandi alla istante dall’illegittima ed illecita segnalazione di sofferenza, quantificati in € 2.000.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche all’esito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.

Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto perché infondate.

Ammesse ed assunte le prove richieste, acquisita documentazione ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, l’adito tribunale, con sentenza del 28 gennaio 2013, n. 76, respinse le domande della società attrice e compensò le spese di lite, eccetto quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico della medesima società.

2. Il gravame promosso da quest’ultima contro tale decisione fu rigettato dall’adita Corte d’appello di Napoli con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 225, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).

Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte: i) accertò che il credito il cui mancato pagamento aveva dato luogo alla segnalazione a sofferenza de quasede era risultato insussistente all’esito di altro giudizio, tra le stesse parti, concluso dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2845 del 2015, divenuta definitiva.

Pertanto, era «evidente l’illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dal mentovato istituto bancario, considerato che, in base alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, nel testo applicabile ratione temporis, alla categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta “l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza”.

Di conseguenza, in assenza di un’effettiva esposizione per cassa del cliente, la segnalazione a sofferenza risulta carente di uno dei suoi presupposti fondamentali e l’iniziativa assunta dalla banca si appalesa priva di giustificazione e perciò stesso illegittima»; ii) rimarcò che, «A prescindere da tale assorbente rilievo, […] l’appostazione a sofferenza, come precisato nelle Istruzioni innanzi citate, “implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”» e che, nel caso di specie, la convenuta/appellata non aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante, «consistente nel dimostrare che, al momento dell’appostazione a sofferenza del proprio preteso credito verso la Nembo, la complessiva situazione patrimoniale della società segnalata si presentasse deficitaria e caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica»; iii) ritenne, tuttavia, che, malgrado l’acclarata l’illegittimità del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Nembo comunque non potesse trovare accoglimento per altra ragione.

In particolare, sulla premessa che, «Come chiaramente si ricava dalla lettura del libello introduttivo della lite […], la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno all’immagine e del danno alla reputazione commerciale asseritamente sofferti a causa dell’illegittima segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’istituto bancario convenuto», sintetizzò le allegazioni svolte da Nembo a supporto di tale richiesta, richiamò i principi sanciti da Cass. n. 13264 del 2020, pronunciata in una fattispecie analoga, ed opinò che, proprio in applicazione di questi ultimi, doveva escludersi che l’appellante avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante sia quanto all’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale (sicché era pure inconfigurabile il «nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione ed il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»), sia relativamente al lamentato pregiudizio all’immagine pubblica della Nembo («ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse»), sia, infine, con riguardo all’invocato danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo anche ricorso incidentale recante un unico, articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Si contesta alla corte territoriale di avere avuto «in minore considerazione la prova orale e, più in generale, le prove non documentali, ponendo in soggezione l’appellante perché non disponeva interamente di prove scritte, laddove, per converso, non esiste una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori, né essa può essere surrettiziamente indotta; tutti i mezzi di prova hanno pari dignità e valore per espressa disposizione di legge (art. 116 cod. proc. civ.), risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela garantita dall’art. 24 Cost.».

Un tale errore aveva «condizionato l’esito del giudizio», cogliendosene «la decisività sia sul registro della reputazione commerciale, sia sul registro della reputazione personale» (cfr. pag. 38-39 del ricorso); II) «Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al danno alla reputazione commerciale ed ai fatti narrati dal teste Buffardi».

In via condizionata al rigetto del primo motivo, si lamenta la mancata valutazione della deposizione dell’arch.

Buffardi, ritenuta decisiva in relazione all’invocato danno alla reputazione commerciale; III) «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.111 Cost., in relazione 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.».

Viene contestata la conclusione della corte partenopea secondo cui «Le dichiarazioni de auditu del Buffardi –il quale ha riferito quanto avrebbe detto la direttrice dell’agenzia n. 7 di Napoli del MPS in occasione dell’incontro suindicato – non trovano, però, idoneo riscontro nella documentazione versata in atti; ed appare francamente inverosimile, oltre che non rispondente all a comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente».

Si assume che «la Corte distrettuale ha escluso l’esistenza di nesso eziologico tra l’illegittima segnalazione di sofferenza e il congelamento e la revoca degli affidamenti bancari di cui in allora godeva l’impresa sulla scorta di una “massima di esperienza” non allegata dalle parti e che non ha preventivamente sottomesso al loro contraddittorio; laviolazione del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo ha arrecato un effettivo pregiudizio alla ricorrente; se la questione le fosse stata sottoposta, la Nembo avrebbe potuto far osservare che la premessa maggiore, pietra angolare del ragionamento della Corte, era fallace e imprecisa e che, per ciò stesso, non era combinabile la premessa minore che si legge in sentenza, che dalla fallace premessa maggiore ha ritratto l’inefficacia probatoria della dichiarazione de auditudel teste Buffardi»; IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.».

La doglianza, espressamente prospettata in via condizionata al mancato accoglimento del terzo motivo, lamenta che «il ragionamento probatorio reso manifesto dalla Corte distrettuale nella motivazione del provvedimento impugnato non si è mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile in relazione alla “massima di esperienza” riportata alla pag. 17, righi da 30 a 34, della sentenza gravata e già trascritta nel terzo motivo di ricorso, ma ha evidenziato la violazione delle regole inferenziali e l’uso di una mera congettura o abduzione, cui si contrappone la massima di esperienza antinomica, retro rilevata dalla Nembo, secondo cui, in presenza di una segnalazione di sofferenza, è concretissimo il pericolo di revoca e/o sospensione in via di fatto degli affidamenti già in essere, come messo in luce dai molti arresti della giurisprudenza di legittimità riportati[…]» (cfr. pag. 50 del ricorso); V) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», laddove la sentenza impugnata ha sancito che appare «non rispondente alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente».

Si deduce che «la “prassi bancaria” utilizzata dalla Corte distrettuale come elemento della motivazione e ratio decidendi non è stata né allegata né provata da nessuna delle parti del processo.

Donde, la Corte non poteva attingere a questo elemento della realtà non allegato e non dimostrato, perché non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del Giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al Giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.

Essendo appena il caso di osservare come la prassi bancaria, cui la Corte distrettuale ha fatto cenno, è sconfessata dall’esistenza di casi, frequenti e noti alla letteratura giuridica, in cui i conti, pur non formalmente chiusi, risultavano congelati e mantenuti aperti dalla Banca, che così operava all’esclusivo fine di ottenere il recupero delle somme a suo credito schermandosi dalla revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie» (cfr. pag. 52 del ricorso); VI) «Nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa ponderata valutazione delle prove raccolte e per omessa motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.».

La censura, espressamente prospettata in via condizionata al non accoglimento del terzo motivo, contesta alla corte d’appello di non avere «indicato la ragione per la quale la massima di esperienza prevaleva sulla prova orale raccolta nel contraddittorio tra le parti [il riferimento è ancora alla deposizione del teste Buffardi.

Ndr]; il vizio che affligge la sentenza è tanto più grave se si considera che la verosimiglianza su cui la Corte ha fondato la decisione, siccome sorretta da scarsa precisione e da scarsa gravità (cfr. quanto dedotto al quarto e al quinto motivo di ricorso), noncostituiva prova, ma mera congettura» (cfr. pag. 54 del ricorso); VII) «Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla definitiva cessazione della relazione con [OSCURATO:SOCIETA].; nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione manifestamente illogica o meramente apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.».

Viene criticata l’affermazione della corte partenopea secondo cui «la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si pone in contrasto con le allegazioni della stessa parte istante, la quale, come si è visto, afferma di aver ripreso i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] anteriormente al marzo 2005».

Si assume che «la Corte distrettuale ha misurato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] sulle sole allegazioni contenute in citazione e non anche, come era necessario ed ineludibile, su quelle proposte dalla parte attrice nel primo grado di giudizio in prima udienza (ud. 4 maggio 2005); colà la Nembo dedusse i fatti sopravvenuti nel corso del processo verificatisi dal 1° marzo 2005, dopo la notifica della citazione» (cfr. pag. 55 del ricorso); VIII) «Deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; in subordine, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenzaper error in procedendo e per contraddittorietà della motivazione».

Si ascrive alla corte territoriale di avere «disatteso il metodo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ., perché ha escluso l’efficacia probatoria della deposizione di un teste attendibile e credibile sol perché il narrato, che esprimeva un fatto vero e preciso, non gli appariva sussumibile sotto le ordinarie sequenze umane, sebbene il teste avesse chiaramente raccontato che la relazione commerciale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Nembo cessò il 31 marzo 2005 per volontà dei vertici aziendali per le seguenti ragioni di opportunità: la pregressa segnalazione di sofferenza, che, quantunque cancellata a febbraio 2005, costituiva un dato storico ingombrante e pericoloso; la persistenza di un fuoco ancora vivo tra la Nembo e la Sanpaolo; i protesti».

Invia subordinata, viene prospettata, per la stessa ragione, la nullità della sentenza impugnata «perché viziata da motivazione manifestamente illogica o, comunque, contraddittoria, siccome non può aversi un narrato farlocco e, al contempo, un teste attendibile e credibile, il che neppure consente l’esatta individuazione della ratio decidendi» (cfr. pag. 63 del ricorso).

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter scrutinare congiuntamente queste censure in ragione della evidente connessione che le caratterizza: tutte, infatti, sono rivolte, sostanzialmente, a contestare, sebbene sotto diversi profili, la conclusione della corte distrettuale secondo cui la Nembo non aveva dimostrato l’esistenza di nesso causale tra l’illegittima appostazione a sofferenza ed il congelamento, prima, e la perdita, poi, degli affidamenti bancari che avevano dato la stura a tutti gli altri danni dedotti in giudizio.

Conclusione che, a dire della ricorrente, «deriva da un processo inferenziale contrario alle regole del giudizio e a quelle del diritto sostanziale», perché «La Corte approda a questo termine sul filo di errori e suggestioni, argomentando: i) di una supremazia della prova documentale, nell’ispecie scarsamente offerta; ii) di una deposizione testimoniale (quella del Buffardi) ritenuta francamente inverosimile e nonrispondente alla comune prassi bancaria; iii) di una ulteriore deposizione testimoniale (quella del [OSCURATO:PERSONA]) ritenuta non complanare alle allegazioni della parte attrice ed espressiva di un fatto paradossale.

Nel che si specchia la decisività delle deposizioni testimoniali del Buffardi e del [OSCURATO:PERSONA], esse dimostrando che l’illegittima appostazione a sofferenza compiuta dalla Sanpaolo aveva determinato il congelamento e la perdita degli affidamenti bancari, l’impossibilità di acquisirne di nuovi e tutti gli altri pregiudizi allegati nel processo e ricordati retro, alle pagine 20 e 21: protesti, impossibilità di reperire referenze bancarie, estromissione dal mercato delle opere pubbliche, radicale calo del fatturato e della reddittività d’impresa, etc.» (cfr. pag. 35-36 del ricorso).

Le corrispondenti doglianze si rivelano, tuttavia, complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere, quanto alle critiche prospettate invocandosi l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che il vizio cui si riferisce quest’ultimo può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 20894 e 1166 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021).

È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2. Parimenti, è utile ricordare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 30531, 20894 e 8671 del 2025, nonché Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo – qui applicabile ratione tempris risultando impugnata una sentenza pronunciata il 22 gennaio 2021 – introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 30531, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, peraltro, deve apprezzarsi, non già rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).

2.3. Nemmeno va dimenticato, infine, che, giusta il consolidato orientamento di questa Corte, il medesimo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).

2.4. Fermo tutto quanto precede, osserva il Collegio che la corte partenopea ha ritenuto che, nella specie, malgrado l’acclarata l’illegittimità del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Nembo comunque non potesse trovare accoglimento.

La stessa, in particolare, richiamati i principi sanciti da Cass. n. 13264 del 2020, pronunciata in una fattispecie analoga, ha opinato che, proprio in applicazione di questi ultimi, doveva escludersi che l’appellante avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante sia quanto all’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale (sicché era pure inconfigurabile il «nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione ed il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»), sia relativamente al lamentato pregiudizio all’immagine pubblica della Nembo («ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse»), sia, infine, con riguardo all’invocato danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale.

Di questo suo convincimento quel giudice ha fornito una giustificazione senz’altro esauriente, sotto il profilo del rispetto del “minimo costituzionale” di cui si è detto, oltre che assolutamente non contraddittoria, né illogica e del tutto coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ferma la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile, entrambi sono da allegare e dimostrare aifini del risarcimento richiesto a titolo di responsabilità civile, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa (cfr., tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 21572 del 2025).

Nella sentenza impugnata, infatti, si legge, tra l’altro (cfr., amplius, pag. 16 e ss. della motivazione), che: i) «Per quanto attiene al danno non patrimoniale alla reputazione personale, la società attrice ha dedotto che l’illegittima segnalazione a sofferenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avrebbe compromesso la sua “immagine imprenditoriale” presso tutti gli intermediari finanziari.

Tale circostanza è però rimasta sfornita di idoneo supporto probatorio, non risultando documentalmente comprovato che a sèguito di tale segnalazione le banche con le quali la Nembo intratteneva rapporti abbiano revocato le linee di credito accordate alla società.

Emerge, per il vero, che la sola [OSCURATO:SOCIETA] ebbe dapprima a sospendere e quindi a revocare l’affidamento concesso all’odierna appellante, nelle forme dell’anticipazione su fatture, entro il limite massimo di 60 mila euro (vedasi, in proposito, l’allegata lettera del 3 febbraio 2005); tuttavia, se i rapporti tra le parti erano già stati riallacciati ancor prima dell’introduzione della presente controversia - come riconosciuto dalla stessa attrice nel libello introduttivo della lite, notificato il 1° marzo 2005 -, ciò dimostra che la fiducia riposta dalla banca nella cliente non era venuta meno per il fatto che questa era stata segnalata a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA] per un breve periodo di tempo»; ii) «Deve, inoltre, escludersi che la fondatezza dell’assunto difensivo dell’attrice possa essere desunta dal tenore delle deposizioni rese in prime cure dai testi [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], direttore dell’agenzia di Pozzuoli della [OSCURATO:SOCIETA], trascritte nell’atto di appello per le parti che interessano.

Il primo ha detto di aver assistito a un incontro svoltosi tra il legale rappresentante della Nembo e la direttrice della locale agenzia del Monte dei Paschi di Siena, nel corso del quale quest’ultima avrebbe comunicato che la banca stava per procedere al “congelamento” delle linee di credito concesse alla Nembo, avendo avuto notizia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo ha dichiarato: “…a fine marzo (scilicet: 2005 n.d.r.) restò l’esposizione della Nembo verso il Sanpaolo e, in assenza di prova di una soluzione concordata con il Sanpaolo, ritenemmo opportuno e più sicuro revocare il credito, anche in ragione dei protesti”.

Le dichiarazionide auditu del Buffardi –il quale ha riferito quanto avrebbe detto la direttrice dell’agenzia n. 7 di Napoli del MPS in occasione dell’incontro suindicato – non trovano, però, idoneo riscontro nella documentazione versata in atti; ed appare francamente inverosimile, oltre che non rispondente alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente.

La narrazione del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si pone in contrasto con le allegazioni della stessa parte istante, la quale, come si è visto, afferma di aver ripreso i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] anteriormente al marzo 2005.

In ogni caso, ammesso pure che dopo l’introduzione del presente giudizio il predetto istituto bancario abbia deciso di revocare le linee di credito in precedenza accordate alla Nembo, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato che una siffatta determinazione sia stata influenzata dalla segnalazione a sofferenza, ormai già cancellata sin dal febbraio 2005; ché anzi sarebbe davvero paradossale ipotizzare che la banca abbia continuato ad accordare fiducia alla cliente quando questa risultava segnalata in sofferenza per poi ritenerla non più affidabile una volta che la segnalazione era stata cancellata»; iii) «Non essendo dimostrato che gli affidamenti bancari concessi alla Nembo siano stati revocati a causa della diffusione all’interno del circuito degli intermediari finanziari della notizia della sua segnalazione a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA], non è ovviamente configurabile alcun nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione e il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»; iv) «[…], neppure risulta provato che l’illegittima inizi ativa assunta dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli abbia nuociuto all’immagine pubblica della Nembo, ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse.

Anzi, il fatto stesso che un’azienda di prestigio internazionale come la [OSCURATO:SOCIETA]. l’abbia invitata a partecipare alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova sede industriale di Valvigna, per un importo di 4 milioni di euro (come si ricava dal tenore dell’allegata lettera del 21 aprile 2005), lascia chiaramente intendere che la notizia della segnalazione a sofferenza non avesse avuto alcuna diffusione all’esterno del circuito bancario, né tampoco compromesso l’immagine e la reputazione della Nembo nello specifico settore di suo interesse»; v) le considerazioni che precedono «valgono anche ad escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale.

In mancanza di prova del nesso di causalità tra la segnalazione a sofferenza della Nembo e la revoca –peraltro non documentata –delle linee di credito ad essa accordate dal MPS e dal MPS Leasing e Factoring, non può, infatti, affermarsi che i rapporti dell’attrice con i predetti istituti creditizi siano stati definitivamente compromessi da tale segnalazione.

Nel contempo, nemmeno può sostenersi che per questo motivo (cioè per il fatto di essere stata segnalata come insolvente) la società sia stata costretta a distrarre ingenti disponibilità liquide dagli impieghi produttivi, onde destinarle al ripianamento degli «inaspettati debiti» verso la MPS, la MPS Leasing e Factoring e la [OSCURATO:SOCIETA], o che si sia venuta a trovare nella “giuridica impossibilità” di partecipare a gare d’appalto, perché non in condizione di procurarsi idonee referenze bancarie; così come non è sostenibile che il protesto dei nove assegni di cui si è detto sia stato causato dall’inattesa revoca delle linee di credito operata dalla banca trattaria sotto l’influsso della segnalazione a sofferenza effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli»; vi) «Nemmeno è dimostrato, infine, che quella segnalazione abbia realmente impedito alla Nembo l’accesso al credito; circostanza, questa, di cui essa avrebbe potuto agevolmente offrire la provamercè la produzione di eventuali richieste di fido presentate dopo il settembre 2004 e delle risposte negative ricevute interpellati».

2.5. Si è al cospetto, dunque, di accertamenti di natura chiaramente fattuale, a fronte dei quali le odierne doglianze, sebbene formalmente invochino, di volta in volta, singolarmente o cumulativamente, i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in realtà si risolvono tutte, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di loro rivisitazione.

In proposito, infatti, è doveroso ricordare, quanto al prospettato vizio di violazione di legge (invocato nella rubrica dei motivi primo, quarto, quinto ed ottavo), che quest’ultimo deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 30531 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).

La ricorrente, peraltro, incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (cfr. i medesimi motivi primo, quarto quinto ed ottavo) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in essi denunciata) può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass.n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass. n. 35006 del 2024; Cass. 24434 del 2016).

In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

Nelquadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020; Cass. n. 30531 del 2025): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017; Cass.n. 30531 del 2025).

Nella specie, la corte di appello ha operato una propria valutazione delle risultanze istruttorie ed ha spiegato le ragioni (di cui si è ampiamente dato conto nel precedente §

2.4. di questa motivazione) per cui non ha ritenuto pienamente attendibili, o comunque idonee, le deposizioni del Buffardi e del [OSCURATO:PERSONA] a supportare l’assunto dell’attrice/appellante concernente l’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale.

È sufficiente ricordare, dunque, che: i) la statuizione di esistenza, o meno, di una circostanza controversa, se presuppone un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (arg. da Cass. n. 25166 del 2019); ii) in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

È sicuramente vero, poi, che, in tema di valutazione della prova, il giudie è tenuto ad apprezzare la credibilità delle deposizioni raccolte in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi leragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 15270 del 2024).

Tuttavia, è innegabile qui che la corte territoriale una tale valutazione l’ha fatta, altresì argomentando il perché ha ritenuto le richiamate deposizioni insufficienti, anche alla stregua dell’ulteriore materiale probatorio apprezzato, a far concludere nel senso della fondatezza della richiesta riguardante il riconoscimento del danno non patrimoniale alla reputazione personale dedotto dalla Nembo.

2.6. Quest’ultima considerazione consente, poi, di ritenere insussistenti, laddove non addirittura inammissibili, i vizi motivazionali lamentati nei motivi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo, qui dovendo aggiungersi che: i) in linea generale, come ancora recentemente ricordato da Cass. n. 20895 del 2025 (cfr. in motivazione), il motivo di ricorso veicolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico nella sua oggettiva esistenza.

Orbene, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015); ii) come si è già visto, la corte territoriale ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di ritenuta insussistenza della prova dei danni come concretamente lamentati dall’appellante anche per la inattendibilità del concreto contenuto delle menzionate disposizioni testimoniali.

Si tratta, in parte qua, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui pure si è già detto, altresì ribadendosi che quello descritto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022); iii) in ogni caso, che ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame –anche a voler ipotizzare che si tratti di fatti storici piuttosto che di valutazioni di questi ultimi –lungi dall’essere fatti, di per sé, “decisivi”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte partenopea, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

2.7. Con specifico riferimento alla doglianza di cui al terzo motivo (concernente, giova ricordarlo, l’asserita omessa instaurazione del contradditorio, con riferimento a massima di esperienza - la revoca dell’affidamento per prassi è preceduta da comunicazione scritta -, circa l’esclusa esistenza del nesso eziologico fra l’illegittima segnalazione e la revoca degli affidamenti), inoltre, da un lato, non può sottacersene il difetto di specificità nella misura in cui non indica la questione, rilevata d’ufficio, su cui doveva essere instaurato il contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ.; dall’altro, va rimarcato che la massima di esperienza non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, essendo regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di complessiva scienza o anche di diffusa e recepita esperienza, quale minimo comun denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, un’illogicità della motivazione, sicché la stessa può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante (cfr. Cass. n. 21572 del 2025; Cass., SU, n. 5992 del 2025, pagg. 33-34, in cui si richiama la motivazione di Cass. n. 25164 del 2020).

Ne deriva che ove il giudice di merito abbia deciso avvalendosi anche di tali regole di esperienza, in sede di legittimità si deve verificare esclusivamente che il giudizio probatorio non sia stato fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidito regole generali prive di una sia pur minima plausibilità, invece che su vere e propriemassime di esperienza.

Orbene, le già riportate argomentazioni con cui la corte distrettuale ha giustificato il ritenuto mancato raggiungimento della prova del danno non patrimoniale alla reputazione personale invocato dalla Nembo si rivelano del tutto coerenti con i principi testé indicati, risultando tutt’altro che implausibile l’affermazione della prima (peraltro meramente di corredo alla già sancita insufficienza, al fine suddetto, della deposizione de auditudel teste Buffardi perché sfornita di «idoneo riscontro nella documentazione versata in atti») secondo cui «appare francamente inverosimile, oltre che non rispondere alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente».

Peraltro, meritano di essere condivise le osservazioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr., amplius, pag. 12 del suo controricorso) secondo cui «la ”verità alternativa” proposta dalla ricorrente (spesso le banche per evitare revocatorie non procedono ad una revoca dell’affidamento ufficiale) non è una effettiva verità e non avrebbe potuto essere portata, anche in caso di contraddittorio sul punto, per sconfessare l’affermazione della Corte, in quanto quei comportamenti poste in essere da alcune banche, nel momento in cui si allontanano dalla prassi, dimostrano ancor più che la presunzione della comunicazione formale per la revoca degli affidamenti è vera e legittima e che quindi non esiste una soluzione diversa rispetto a quanto affermato dal giudice di appello.

Del resto, come sostiene Cassazione n. 10536/2016, l’esame di possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti “costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza”».

2.8. In definitiva, quindi, non resta che ribadire il principio (qui riferibile, chiaramente, a tutti i motivi formulati) secondo cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671, 20895 e 26724 del 2025).

In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

3. Venendo, a questo punto, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo stesso –da ritenersi tempestivo perché notificato (giusta l’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022) alla controparte il 28 settembre 2021, entro l’anno, dunque, dalla pubblicazione della sentenza impugnata risalente al 22 gennaio 2021 (cfr.art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009.

Quello, in esame, infatti, è iniziato, in primo grado, con la notifica della citazione di Nembo alla controparte in data 1 marzo 2005) –consta di un unico motivo rubricato, «Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 53, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, par. 1.5, sezione 2, capitolo II, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.».

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto i due motivi di appello di Nembo relativi al riconoscimento, da parte del Tribunale, della legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA].

Si assume, in particolare, che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello «non realizzano la nozione, lo spirito e la funzione del meccanismo sottostante al sistema della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, risultano violare la relativa normativa».

3.1. O rbene, giova premettere che la corte distrettuale, pur avendo considerato fondati i primi due motivi di gravame con cui Nembo aveva contestato la legittimità, ritenuta dal tribunale, dell’avvenuta sua segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], comunque ha interamente respinto le pretese risarcitorie di quest’ultima, ritenendole sfornite di adeguata dimostrazione, altresì rigettandone il gravame. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque,non può considerarsi soccombente rispetto alle pretese risarcitorie suddette.

È noto, poi, che, come ribadito da Cass. n. 9062 del 2025, secondo cui, «ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione» (cfr. in senso sostanzialmente conforme, Cass. nn. 38054 e 27387 del 2022, nonché la recentissima Cass. n. 31751 del 2025).

Nella specie, quindi, la banca appellata, oggi ricorrente incidentale, comunque vittoriosa in ordine alle domande risarcitorie suddette, è carente di interesse alla proposizione della odierna impugnazione, posto che l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte.

Ne consegue che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 28307 del 2020; Cass. n. 31751 del 2025).

Peraltro, rileva il Collegio cheun ricorso incidentale proposto dalla parte appellata la quale, benché abbia visto condividere dal giudice del gravame alcuni argomenti dell’appellante – già disattesi, invece, da quello di prime cure – riguardanti l’ an della pretesa di quest’ultima, sia rimasta comunque totalmente vittoriosa nel merito, deve considerarsi avere natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che un tale ricorso incidentale merita di essere esaminato da questa Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale(cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 102 del 2025; Cass. n. 25694 del 2024; Cass. n. 6138 del 2018; Cass. n. 4619 del 2015).

3.2. Nella specie, allora, la già ritenuta inammissibilità del ricorso principale di Nembo, impone di ritenere assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi come condizionato malgrado l’assenza di specifica indicazione in tale senso al suo interno.

4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da ritenersi comunque condizionato, deve considerarsi assorbito.

Le spese di questo giudizio di legittimità restanoacarico della menzionata società ricorrente principale, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suoricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed assorbito quello incidentale , da qualificarsi come condizionato,di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della costituitasi par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22363/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], con sede in Quarto (NA), alla Via G. [OSCURATO:PERSONA] 155, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino,alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156, quirappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale in Milano, alla viaBastioni di [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso l o studio dell ’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 225/2021, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di un procedimento cautelare ante causam che aveva visto accolta la propria domanda cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche, breviterNembo) intraprese il corrispondente giudizio di merito e, con atto ritualmente notificato l’1 marzo 2005, citò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, chiedendo: i) accertarsi e dichiararsi che, in assenza dei presupposti di legge ed illecitamente, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’esistenza di una posizione di sofferenza a carico di essa società, con prima segnalazione a settembre 2004; ii) condannarsi detta banca al ritiro e/o alla revoca della segnalazione e, comunque, al compimento di tutte le attività necessarie al fine di eliderne gli effetti; iii) condannarsi il medesimo istituto di credito a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, derivati e derivandi alla istante dall’illegittima ed illecita segnalazione di sofferenza, quantificati in € 2.000.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche all’esito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto perché infondate. Ammesse ed assunte le prove richieste, acquisita documentazione ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, l’adito tribunale, con sentenza del 28 gennaio 2013, n. 76, respinse le domande della società attrice e compensò le spese di lite, eccetto quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico della medesima società. 2. Il gravame promosso da quest’ultima contro tale decisione fu rigettato dall’adita Corte d’appello di Napoli con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 225, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte: i) accertò che il credito il cui mancato pagamento aveva dato luogo alla segnalazione a sofferenza de quasede era risultato insussistente all’esito di altro giudizio, tra le stesse parti, concluso dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2845 del 2015, divenuta definitiva. Pertanto, era «evidente l’illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dal mentovato istituto bancario, considerato che, in base alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, nel testo applicabile ratione temporis, alla categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta “l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza”. Di conseguenza, in assenza di un’effettiva esposizione per cassa del cliente, la segnalazione a sofferenza risulta carente di uno dei suoi presupposti fondamentali e l’iniziativa assunta dalla banca si appalesa priva di giustificazione e perciò stesso illegittima»; ii) rimarcò che, «A prescindere da tale assorbente rilievo, […] l’appostazione a sofferenza, come precisato nelle Istruzioni innanzi citate, “implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”» e che, nel caso di specie, la convenuta/appellata non aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante, «consistente nel dimostrare che, al momento dell’appostazione a sofferenza del proprio preteso credito verso la Nembo, la complessiva situazione patrimoniale della società segnalata si presentasse deficitaria e caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica»; iii) ritenne, tuttavia, che, malgrado l’acclarata l’illegittimità del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Nembo comunque non potesse trovare accoglimento per altra ragione. In particolare, sulla premessa che, «Come chiaramente si ricava dalla lettura del libello introduttivo della lite […], la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno all’immagine e del danno alla reputazione commerciale asseritamente sofferti a causa dell’illegittima segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’istituto bancario convenuto», sintetizzò le allegazioni svolte da Nembo a supporto di tale richiesta, richiamò i principi sanciti da Cass. n. 13264 del 2020, pronunciata in una fattispecie analoga, ed opinò che, proprio in applicazione di questi ultimi, doveva escludersi che l’appellante avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante sia quanto all’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale (sicché era pure inconfigurabile il «nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione ed il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»), sia relativamente al lamentato pregiudizio all’immagine pubblica della Nembo («ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse»), sia, infine, con riguardo all’invocato danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo anche ricorso incidentale recante un unico, articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Si contesta alla corte territoriale di avere avuto «in minore considerazione la prova orale e, più in generale, le prove non documentali, ponendo in soggezione l’appellante perché non disponeva interamente di prove scritte, laddove, per converso, non esiste una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori, né essa può essere surrettiziamente indotta; tutti i mezzi di prova hanno pari dignità e valore per espressa disposizione di legge (art. 116 cod. proc. civ.), risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela garantita dall’art. 24 Cost.». Un tale errore aveva «condizionato l’esito del giudizio», cogliendosene «la decisività sia sul registro della reputazione commerciale, sia sul registro della reputazione personale» (cfr. pag. 38-39 del ricorso); II) «Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al danno alla reputazione commerciale ed ai fatti narrati dal teste Buffardi». In via condizionata al rigetto del primo motivo, si lamenta la mancata valutazione della deposizione dell’arch. Buffardi, ritenuta decisiva in relazione all’invocato danno alla reputazione commerciale; III) «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.111 Cost., in relazione 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.». Viene contestata la conclusione della corte partenopea secondo cui «Le dichiarazioni de auditu del Buffardi –il quale ha riferito quanto avrebbe detto la direttrice dell’agenzia n. 7 di Napoli del MPS in occasione dell’incontro suindicato – non trovano, però, idoneo riscontro nella documentazione versata in atti; ed appare francamente inverosimile, oltre che non rispondente all a comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente». Si assume che «la Corte distrettuale ha escluso l’esistenza di nesso eziologico tra l’illegittima segnalazione di sofferenza e il congelamento e la revoca degli affidamenti bancari di cui in allora godeva l’impresa sulla scorta di una “massima di esperienza” non allegata dalle parti e che non ha preventivamente sottomesso al loro contraddittorio; laviolazione del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo ha arrecato un effettivo pregiudizio alla ricorrente; se la questione le fosse stata sottoposta, la Nembo avrebbe potuto far osservare che la premessa maggiore, pietra angolare del ragionamento della Corte, era fallace e imprecisa e che, per ciò stesso, non era combinabile la premessa minore che si legge in sentenza, che dalla fallace premessa maggiore ha ritratto l’inefficacia probatoria della dichiarazione de auditudel teste Buffardi»; IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.». La doglianza, espressamente prospettata in via condizionata al mancato accoglimento del terzo motivo, lamenta che «il ragionamento probatorio reso manifesto dalla Corte distrettuale nella motivazione del provvedimento impugnato non si è mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile in relazione alla “massima di esperienza” riportata alla pag. 17, righi da 30 a 34, della sentenza gravata e già trascritta nel terzo motivo di ricorso, ma ha evidenziato la violazione delle regole inferenziali e l’uso di una mera congettura o abduzione, cui si contrappone la massima di esperienza antinomica, retro rilevata dalla Nembo, secondo cui, in presenza di una segnalazione di sofferenza, è concretissimo il pericolo di revoca e/o sospensione in via di fatto degli affidamenti già in essere, come messo in luce dai molti arresti della giurisprudenza di legittimità riportati[…]» (cfr. pag. 50 del ricorso); V) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», laddove la sentenza impugnata ha sancito che appare «non rispondente alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente». Si deduce che «la “prassi bancaria” utilizzata dalla Corte distrettuale come elemento della motivazione e ratio decidendi non è stata né allegata né provata da nessuna delle parti del processo. Donde, la Corte non poteva attingere a questo elemento della realtà non allegato e non dimostrato, perché non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del Giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al Giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie. Essendo appena il caso di osservare come la prassi bancaria, cui la Corte distrettuale ha fatto cenno, è sconfessata dall’esistenza di casi, frequenti e noti alla letteratura giuridica, in cui i conti, pur non formalmente chiusi, risultavano congelati e mantenuti aperti dalla Banca, che così operava all’esclusivo fine di ottenere il recupero delle somme a suo credito schermandosi dalla revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie» (cfr. pag. 52 del ricorso); VI) «Nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa ponderata valutazione delle prove raccolte e per omessa motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.». La censura, espressamente prospettata in via condizionata al non accoglimento del terzo motivo, contesta alla corte d’appello di non avere «indicato la ragione per la quale la massima di esperienza prevaleva sulla prova orale raccolta nel contraddittorio tra le parti [il riferimento è ancora alla deposizione del teste Buffardi. Ndr]; il vizio che affligge la sentenza è tanto più grave se si considera che la verosimiglianza su cui la Corte ha fondato la decisione, siccome sorretta da scarsa precisione e da scarsa gravità (cfr. quanto dedotto al quarto e al quinto motivo di ricorso), noncostituiva prova, ma mera congettura» (cfr. pag. 54 del ricorso); VII) «Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla definitiva cessazione della relazione con [OSCURATO:SOCIETA].; nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione manifestamente illogica o meramente apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.». Viene criticata l’affermazione della corte partenopea secondo cui «la narrazione del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si pone in contrasto con le allegazioni della stessa parte istante, la quale, come si è visto, afferma di aver ripreso i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] anteriormente al marzo 2005». Si assume che «la Corte distrettuale ha misurato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] sulle sole allegazioni contenute in citazione e non anche, come era necessario ed ineludibile, su quelle proposte dalla parte attrice nel primo grado di giudizio in prima udienza (ud. 4 maggio 2005); colà la Nembo dedusse i fatti sopravvenuti nel corso del processo verificatisi dal 1° marzo 2005, dopo la notifica della citazione» (cfr. pag. 55 del ricorso); VIII) «Deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; in subordine, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenzaper error in procedendo e per contraddittorietà della motivazione». Si ascrive alla corte territoriale di avere «disatteso il metodo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ., perché ha escluso l’efficacia probatoria della deposizione di un teste attendibile e credibile sol perché il narrato, che esprimeva un fatto vero e preciso, non gli appariva sussumibile sotto le ordinarie sequenze umane, sebbene il teste avesse chiaramente raccontato che la relazione commerciale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Nembo cessò il 31 marzo 2005 per volontà dei vertici aziendali per le seguenti ragioni di opportunità: la pregressa segnalazione di sofferenza, che, quantunque cancellata a febbraio 2005, costituiva un dato storico ingombrante e pericoloso; la persistenza di un fuoco ancora vivo tra la Nembo e la Sanpaolo; i protesti». Invia subordinata, viene prospettata, per la stessa ragione, la nullità della sentenza impugnata «perché viziata da motivazione manifestamente illogica o, comunque, contraddittoria, siccome non può aversi un narrato farlocco e, al contempo, un teste attendibile e credibile, il che neppure consente l’esatta individuazione della ratio decidendi» (cfr. pag. 63 del ricorso). 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter scrutinare congiuntamente queste censure in ragione della evidente connessione che le caratterizza: tutte, infatti, sono rivolte, sostanzialmente, a contestare, sebbene sotto diversi profili, la conclusione della corte distrettuale secondo cui la Nembo non aveva dimostrato l’esistenza di nesso causale tra l’illegittima appostazione a sofferenza ed il congelamento, prima, e la perdita, poi, degli affidamenti bancari che avevano dato la stura a tutti gli altri danni dedotti in giudizio. Conclusione che, a dire della ricorrente, «deriva da un processo inferenziale contrario alle regole del giudizio e a quelle del diritto sostanziale», perché «La Corte approda a questo termine sul filo di errori e suggestioni, argomentando: i) di una supremazia della prova documentale, nell’ispecie scarsamente offerta; ii) di una deposizione testimoniale (quella del Buffardi) ritenuta francamente inverosimile e nonrispondente alla comune prassi bancaria; iii) di una ulteriore deposizione testimoniale (quella del [OSCURATO:PERSONA]) ritenuta non complanare alle allegazioni della parte attrice ed espressiva di un fatto paradossale. Nel che si specchia la decisività delle deposizioni testimoniali del Buffardi e del [OSCURATO:PERSONA], esse dimostrando che l’illegittima appostazione a sofferenza compiuta dalla Sanpaolo aveva determinato il congelamento e la perdita degli affidamenti bancari, l’impossibilità di acquisirne di nuovi e tutti gli altri pregiudizi allegati nel processo e ricordati retro, alle pagine 20 e 21: protesti, impossibilità di reperire referenze bancarie, estromissione dal mercato delle opere pubbliche, radicale calo del fatturato e della reddittività d’impresa, etc.» (cfr. pag. 35-36 del ricorso). Le corrispondenti doglianze si rivelano, tuttavia, complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere, quanto alle critiche prospettate invocandosi l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che il vizio cui si riferisce quest’ultimo può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 20894 e 1166 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.2. Parimenti, è utile ricordare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 30531, 20894 e 8671 del 2025, nonché Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo – qui applicabile ratione tempris risultando impugnata una sentenza pronunciata il 22 gennaio 2021 – introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 30531, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro, deve apprezzarsi, non già rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020). 2.3. Nemmeno va dimenticato, infine, che, giusta il consolidato orientamento di questa Corte, il medesimo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022). 2.4. Fermo tutto quanto precede, osserva il Collegio che la corte partenopea ha ritenuto che, nella specie, malgrado l’acclarata l’illegittimità del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Nembo comunque non potesse trovare accoglimento. La stessa, in particolare, richiamati i principi sanciti da Cass. n. 13264 del 2020, pronunciata in una fattispecie analoga, ha opinato che, proprio in applicazione di questi ultimi, doveva escludersi che l’appellante avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante sia quanto all’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale (sicché era pure inconfigurabile il «nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione ed il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»), sia relativamente al lamentato pregiudizio all’immagine pubblica della Nembo («ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse»), sia, infine, con riguardo all’invocato danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale. Di questo suo convincimento quel giudice ha fornito una giustificazione senz’altro esauriente, sotto il profilo del rispetto del “minimo costituzionale” di cui si è detto, oltre che assolutamente non contraddittoria, né illogica e del tutto coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ferma la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile, entrambi sono da allegare e dimostrare aifini del risarcimento richiesto a titolo di responsabilità civile, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa (cfr., tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 21572 del 2025). Nella sentenza impugnata, infatti, si legge, tra l’altro (cfr., amplius, pag. 16 e ss. della motivazione), che: i) «Per quanto attiene al danno non patrimoniale alla reputazione personale, la società attrice ha dedotto che l’illegittima segnalazione a sofferenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avrebbe compromesso la sua “immagine imprenditoriale” presso tutti gli intermediari finanziari. Tale circostanza è però rimasta sfornita di idoneo supporto probatorio, non risultando documentalmente comprovato che a sèguito di tale segnalazione le banche con le quali la Nembo intratteneva rapporti abbiano revocato le linee di credito accordate alla società. Emerge, per il vero, che la sola [OSCURATO:SOCIETA] ebbe dapprima a sospendere e quindi a revocare l’affidamento concesso all’odierna appellante, nelle forme dell’anticipazione su fatture, entro il limite massimo di 60 mila euro (vedasi, in proposito, l’allegata lettera del 3 febbraio 2005); tuttavia, se i rapporti tra le parti erano già stati riallacciati ancor prima dell’introduzione della presente controversia - come riconosciuto dalla stessa attrice nel libello introduttivo della lite, notificato il 1° marzo 2005 -, ciò dimostra che la fiducia riposta dalla banca nella cliente non era venuta meno per il fatto che questa era stata segnalata a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA] per un breve periodo di tempo»; ii) «Deve, inoltre, escludersi che la fondatezza dell’assunto difensivo dell’attrice possa essere desunta dal tenore delle deposizioni rese in prime cure dai testi [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], direttore dell’agenzia di Pozzuoli della [OSCURATO:SOCIETA], trascritte nell’atto di appello per le parti che interessano. Il primo ha detto di aver assistito a un incontro svoltosi tra il legale rappresentante della Nembo e la direttrice della locale agenzia del Monte dei Paschi di Siena, nel corso del quale quest’ultima avrebbe comunicato che la banca stava per procedere al “congelamento” delle linee di credito concesse alla Nembo, avendo avuto notizia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo ha dichiarato: “…a fine marzo (scilicet: 2005 n.d.r.) restò l’esposizione della Nembo verso il Sanpaolo e, in assenza di prova di una soluzione concordata con il Sanpaolo, ritenemmo opportuno e più sicuro revocare il credito, anche in ragione dei protesti”. Le dichiarazionide auditu del Buffardi –il quale ha riferito quanto avrebbe detto la direttrice dell’agenzia n. 7 di Napoli del MPS in occasione dell’incontro suindicato – non trovano, però, idoneo riscontro nella documentazione versata in atti; ed appare francamente inverosimile, oltre che non rispondente alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente. La narrazione del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si pone in contrasto con le allegazioni della stessa parte istante, la quale, come si è visto, afferma di aver ripreso i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] anteriormente al marzo 2005. In ogni caso, ammesso pure che dopo l’introduzione del presente giudizio il predetto istituto bancario abbia deciso di revocare le linee di credito in precedenza accordate alla Nembo, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato che una siffatta determinazione sia stata influenzata dalla segnalazione a sofferenza, ormai già cancellata sin dal febbraio 2005; ché anzi sarebbe davvero paradossale ipotizzare che la banca abbia continuato ad accordare fiducia alla cliente quando questa risultava segnalata in sofferenza per poi ritenerla non più affidabile una volta che la segnalazione era stata cancellata»; iii) «Non essendo dimostrato che gli affidamenti bancari concessi alla Nembo siano stati revocati a causa della diffusione all’interno del circuito degli intermediari finanziari della notizia della sua segnalazione a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA], non è ovviamente configurabile alcun nesso eziologico tra l’anzidetta segnalazione e il danno all’immagine prodotto dalla successiva iscrizione del nominativo della società nel bollettino dei protesti, in conseguenza del mancato pagamento di nove assegni da essa tratti sul MPS, non coperti da provvista»; iv) «[…], neppure risulta provato che l’illegittima inizi ativa assunta dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli abbia nuociuto all’immagine pubblica della Nembo, ovvero alla considerazione di cui essa precedentemente godeva da parte dei consociati, e in special modo, trattandosi di impresa commerciale operante nel campo dell’edilizia, da parte dei fornitori e degli enti pubblici o privati che erano soliti affidarle commesse. Anzi, il fatto stesso che un’azienda di prestigio internazionale come la [OSCURATO:SOCIETA]. l’abbia invitata a partecipare alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova sede industriale di Valvigna, per un importo di 4 milioni di euro (come si ricava dal tenore dell’allegata lettera del 21 aprile 2005), lascia chiaramente intendere che la notizia della segnalazione a sofferenza non avesse avuto alcuna diffusione all’esterno del circuito bancario, né tampoco compromesso l’immagine e la reputazione della Nembo nello specifico settore di suo interesse»; v) le considerazioni che precedono «valgono anche ad escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della reputazione commerciale. In mancanza di prova del nesso di causalità tra la segnalazione a sofferenza della Nembo e la revoca –peraltro non documentata –delle linee di credito ad essa accordate dal MPS e dal MPS Leasing e Factoring, non può, infatti, affermarsi che i rapporti dell’attrice con i predetti istituti creditizi siano stati definitivamente compromessi da tale segnalazione. Nel contempo, nemmeno può sostenersi che per questo motivo (cioè per il fatto di essere stata segnalata come insolvente) la società sia stata costretta a distrarre ingenti disponibilità liquide dagli impieghi produttivi, onde destinarle al ripianamento degli «inaspettati debiti» verso la MPS, la MPS Leasing e Factoring e la [OSCURATO:SOCIETA], o che si sia venuta a trovare nella “giuridica impossibilità” di partecipare a gare d’appalto, perché non in condizione di procurarsi idonee referenze bancarie; così come non è sostenibile che il protesto dei nove assegni di cui si è detto sia stato causato dall’inattesa revoca delle linee di credito operata dalla banca trattaria sotto l’influsso della segnalazione a sofferenza effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli»; vi) «Nemmeno è dimostrato, infine, che quella segnalazione abbia realmente impedito alla Nembo l’accesso al credito; circostanza, questa, di cui essa avrebbe potuto agevolmente offrire la provamercè la produzione di eventuali richieste di fido presentate dopo il settembre 2004 e delle risposte negative ricevute interpellati». 2.5. Si è al cospetto, dunque, di accertamenti di natura chiaramente fattuale, a fronte dei quali le odierne doglianze, sebbene formalmente invochino, di volta in volta, singolarmente o cumulativamente, i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in realtà si risolvono tutte, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di loro rivisitazione. In proposito, infatti, è doveroso ricordare, quanto al prospettato vizio di violazione di legge (invocato nella rubrica dei motivi primo, quarto, quinto ed ottavo), che quest’ultimo deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 30531 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”). La ricorrente, peraltro, incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (cfr. i medesimi motivi primo, quarto quinto ed ottavo) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in essi denunciata) può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass.n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 30531 del 2025; Cass. n. 35006 del 2024; Cass. 24434 del 2016). In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nelquadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020; Cass. n. 30531 del 2025): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017; Cass.n. 30531 del 2025). Nella specie, la corte di appello ha operato una propria valutazione delle risultanze istruttorie ed ha spiegato le ragioni (di cui si è ampiamente dato conto nel precedente § 2.4. di questa motivazione) per cui non ha ritenuto pienamente attendibili, o comunque idonee, le deposizioni del Buffardi e del [OSCURATO:PERSONA] a supportare l’assunto dell’attrice/appellante concernente l’invocato danno non patrimoniale alla reputazione personale. È sufficiente ricordare, dunque, che: i) la statuizione di esistenza, o meno, di una circostanza controversa, se presuppone un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (arg. da Cass. n. 25166 del 2019); ii) in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È sicuramente vero, poi, che, in tema di valutazione della prova, il giudie è tenuto ad apprezzare la credibilità delle deposizioni raccolte in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi leragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 15270 del 2024). Tuttavia, è innegabile qui che la corte territoriale una tale valutazione l’ha fatta, altresì argomentando il perché ha ritenuto le richiamate deposizioni insufficienti, anche alla stregua dell’ulteriore materiale probatorio apprezzato, a far concludere nel senso della fondatezza della richiesta riguardante il riconoscimento del danno non patrimoniale alla reputazione personale dedotto dalla Nembo. 2.6. Quest’ultima considerazione consente, poi, di ritenere insussistenti, laddove non addirittura inammissibili, i vizi motivazionali lamentati nei motivi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo, qui dovendo aggiungersi che: i) in linea generale, come ancora recentemente ricordato da Cass. n. 20895 del 2025 (cfr. in motivazione), il motivo di ricorso veicolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico nella sua oggettiva esistenza. Orbene, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015); ii) come si è già visto, la corte territoriale ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di ritenuta insussistenza della prova dei danni come concretamente lamentati dall’appellante anche per la inattendibilità del concreto contenuto delle menzionate disposizioni testimoniali. Si tratta, in parte qua, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui pure si è già detto, altresì ribadendosi che quello descritto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022); iii) in ogni caso, che ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame –anche a voler ipotizzare che si tratti di fatti storici piuttosto che di valutazioni di questi ultimi –lungi dall’essere fatti, di per sé, “decisivi”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte partenopea, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità. 2.7. Con specifico riferimento alla doglianza di cui al terzo motivo (concernente, giova ricordarlo, l’asserita omessa instaurazione del contradditorio, con riferimento a massima di esperienza - la revoca dell’affidamento per prassi è preceduta da comunicazione scritta -, circa l’esclusa esistenza del nesso eziologico fra l’illegittima segnalazione e la revoca degli affidamenti), inoltre, da un lato, non può sottacersene il difetto di specificità nella misura in cui non indica la questione, rilevata d’ufficio, su cui doveva essere instaurato il contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ.; dall’altro, va rimarcato che la massima di esperienza non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, essendo regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di complessiva scienza o anche di diffusa e recepita esperienza, quale minimo comun denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, un’illogicità della motivazione, sicché la stessa può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante (cfr. Cass. n. 21572 del 2025; Cass., SU, n. 5992 del 2025, pagg. 33-34, in cui si richiama la motivazione di Cass. n. 25164 del 2020). Ne deriva che ove il giudice di merito abbia deciso avvalendosi anche di tali regole di esperienza, in sede di legittimità si deve verificare esclusivamente che il giudizio probatorio non sia stato fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidito regole generali prive di una sia pur minima plausibilità, invece che su vere e propriemassime di esperienza. Orbene, le già riportate argomentazioni con cui la corte distrettuale ha giustificato il ritenuto mancato raggiungimento della prova del danno non patrimoniale alla reputazione personale invocato dalla Nembo si rivelano del tutto coerenti con i principi testé indicati, risultando tutt’altro che implausibile l’affermazione della prima (peraltro meramente di corredo alla già sancita insufficienza, al fine suddetto, della deposizione de auditudel teste Buffardi perché sfornita di «idoneo riscontro nella documentazione versata in atti») secondo cui «appare francamente inverosimile, oltre che non rispondere alla comune prassi bancaria, che la revoca di un affidamento non venga preceduta da una comunicazione scritta, all’occorrenza producibile in giudizio dal cliente». Peraltro, meritano di essere condivise le osservazioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr., amplius, pag. 12 del suo controricorso) secondo cui «la ”verità alternativa” proposta dalla ricorrente (spesso le banche per evitare revocatorie non procedono ad una revoca dell’affidamento ufficiale) non è una effettiva verità e non avrebbe potuto essere portata, anche in caso di contraddittorio sul punto, per sconfessare l’affermazione della Corte, in quanto quei comportamenti poste in essere da alcune banche, nel momento in cui si allontanano dalla prassi, dimostrano ancor più che la presunzione della comunicazione formale per la revoca degli affidamenti è vera e legittima e che quindi non esiste una soluzione diversa rispetto a quanto affermato dal giudice di appello. Del resto, come sostiene Cassazione n. 10536/2016, l’esame di possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti “costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza”». 2.8. In definitiva, quindi, non resta che ribadire il principio (qui riferibile, chiaramente, a tutti i motivi formulati) secondo cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671, 20895 e 26724 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)». 3. Venendo, a questo punto, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo stesso –da ritenersi tempestivo perché notificato (giusta l’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022) alla controparte il 28 settembre 2021, entro l’anno, dunque, dalla pubblicazione della sentenza impugnata risalente al 22 gennaio 2021 (cfr.art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009. Quello, in esame, infatti, è iniziato, in primo grado, con la notifica della citazione di Nembo alla controparte in data 1 marzo 2005) –consta di un unico motivo rubricato, «Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 53, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, par. 1.5, sezione 2, capitolo II, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.». Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto i due motivi di appello di Nembo relativi al riconoscimento, da parte del Tribunale, della legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Si assume, in particolare, che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello «non realizzano la nozione, lo spirito e la funzione del meccanismo sottostante al sistema della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, risultano violare la relativa normativa». 3.1. O rbene, giova premettere che la corte distrettuale, pur avendo considerato fondati i primi due motivi di gravame con cui Nembo aveva contestato la legittimità, ritenuta dal tribunale, dell’avvenuta sua segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], comunque ha interamente respinto le pretese risarcitorie di quest’ultima, ritenendole sfornite di adeguata dimostrazione, altresì rigettandone il gravame. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque,non può considerarsi soccombente rispetto alle pretese risarcitorie suddette. È noto, poi, che, come ribadito da Cass. n. 9062 del 2025, secondo cui, «ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione» (cfr. in senso sostanzialmente conforme, Cass. nn. 38054 e 27387 del 2022, nonché la recentissima Cass. n. 31751 del 2025). Nella specie, quindi, la banca appellata, oggi ricorrente incidentale, comunque vittoriosa in ordine alle domande risarcitorie suddette, è carente di interesse alla proposizione della odierna impugnazione, posto che l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 28307 del 2020; Cass. n. 31751 del 2025). Peraltro, rileva il Collegio cheun ricorso incidentale proposto dalla parte appellata la quale, benché abbia visto condividere dal giudice del gravame alcuni argomenti dell’appellante – già disattesi, invece, da quello di prime cure – riguardanti l’ an della pretesa di quest’ultima, sia rimasta comunque totalmente vittoriosa nel merito, deve considerarsi avere natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che un tale ricorso incidentale merita di essere esaminato da questa Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale(cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 102 del 2025; Cass. n. 25694 del 2024; Cass. n. 6138 del 2018; Cass. n. 4619 del 2015). 3.2. Nella specie, allora, la già ritenuta inammissibilità del ricorso principale di Nembo, impone di ritenere assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi come condizionato malgrado l’assenza di specifica indicazione in tale senso al suo interno. 4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da ritenersi comunque condizionato, deve considerarsi assorbito. Le spese di questo giudizio di legittimità restanoacarico della menzionata società ricorrente principale, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suoricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed assorbito quello incidentale , da qualificarsi come condizionato,di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della costituitasi par
Sentenza Cassazione n. 33332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris