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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26268/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24538/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tem- pore; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 423/2023 depositata il 04/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha chiesto e ottenuto un decreto ingiun- tivo di pagamento per il corrispettivo di un appalto di servizi, stipu- lato con il Comune di Potenza (censimento immobili).

Il Comune ha proposto opposizione,proponendo domanda ri- convenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Tribunale di Potenza, sulla scorta dell ' accertato inadempi- mento contrattuale da parte della I.B.S.

Informatica, ha dichiarato risolto il contratto di appalto e revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto.

La Corte d'appello ha respinto il gravame interposto dalla so- cietà, che ha proposto ricorso per cassazione , affidandosi a due motivi.

Il Comune intimato non si è costituito.

In data 6/12/2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata.

Con istanza del 16/01/2025,la ricorrente ha chiesto la deci- sione della causa, ai sensi dell ' art . 380 - bis c.p.c. , e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto di appalto, art. 12 e 15, nonché la violazione dell'art. 1662, comma II , e dell ' art. 1665 c.c.; lamenta l ' erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha stabilito che essa non avrebbe provato l'esatto adempimento, a nulla valendo l'accet- tazione senza riserve dei lavori da parte del Comune, e nella parte in cui ha conseguentemente confermato la risoluzione del contratto per suo inadempimento.

La ricorrente evidenzia l'obbligo,gravante sull'ente appaltante, di contestare specificamente ogni eventuale inadempimento contrattuale, la mancanza di un procedimento di formale contestazione, la rilevanza del verbale di ultimazione dei lavori accettato senza riserve, la sussistenza del diritto al paga- mento del corrispettivo.

Deduce che la questione centrale non è se le prestazioni fossero state eseguite a regola d'arte – profilo di me- rito – ma quale sia la conseguenza giuridica dell' avvenuta accetta- zione dell'opera da parte del committente, senza riserve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1665 c.c.

Lamenta che laCorte d'Appello ab- bia completamente elusol'applicazione di tale norma.

Osserva che il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori del

24.03. 2004, regolarmente sottoscritto dalla responsabile del servizio del Comune, non costituisce un mero elemento probatorio liberamente apprezzabile, bensì un atto negoziale recettizio che, in assenza di riserve, integra la "accettazione" dell'opera, con tutte le conse- guenze legali che ne derivano, mentre la Corte d'appello ha errato a declassare tale atto a semplice "ricevuta"base di una successiva e autoassolutoria testimonianza della stessa funzionaria che lo ave- va sottoscritto. 2.-Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non si confronta con la ragione decisoria e travi- sa in parte il ragionamento della Corte.

Il documento denominato “verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori” è stato ritenu- to dalla Corte d'appello non una accettazione dell'opera, ma una semplice ricevuta, in base ad una complessiva valutazione del ma- teriale istruttorio nonché in ragione delle contestazioni sollevate dall'Amministrazione comunale prima della sottoscrizione del do- cumento stesso;questo è un giudizio di merito , che non può discu- tersi in questa sede.

Di conseguenza, se non è intervenuta l ' accet- tazione dei lavori,non può invocarsi l ' operatività dell ' art. 1665 c.c .

La Corte di merito, come è già stato osservato nella proposta, ha correttamente richiamato il principio di diritto applicabile alla fatti- specie, e cioè che spetta alla parte dare la prova dell ' adempimento della sua prestazione (Cass.,Sez.

U, n. 13533 del 30.10.2001) ed ha accertato sulla base della istruttoria condotta che detta prova non era stata fornita; anche questo è un giudizio di merito non di- scutibile in questa sede.

Può quindi condividersi quanto già espres- so nella proposta, e cioè che, sotto lo schermo della denunciata violazione di legge, in realtà si mira a chiedere indebitamente a questa Corte di legittimità di rivalutare le risultanze istruttorie e l'accertamento dei fatti che compete al giudice del merito.

Sul pun- to,basti ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applica- zione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, n. 34476 del 27.12.2019).

Quanto alla omessa valutazione del comportamento comples- sivo delle parti e alla circostanza che la stazione appaltante non abbia avviato la procedura di verifica - che comunque costituisce una facoltà e non un obbligo- deve rilevarsi che non si può propor- re la censura di cui all ' art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) posto che si tratta di una doppia conforme (ex multis: Cass. n. 5947 del 28/02/2023).

In ogni caso è la parte stessa che ammette nel suo ricorso che il Comune ha avuto modo più volte di eccepire sull'esatto inadempimento; secondo la parte ciò sarebbe un mero dialogo tra contraenti, in quanto svolto al di fuori di una formale procedura di contestazione , mentre la Corte d ' appello ha ritenuto che il Comune abbia sollevato delle vere e proprie conte- stazioni in merito all'esatto adempimento. 3.-Con il secondo motivo proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto di appalto, art. 12, art. 1382 c.c.

La ricorrente cen- sura la sentenza per non aver tenuto conto dell ' esistenza di una penale nel contratto di appalto, onnicomprensiva dei casi eventuali di inadempimento, che esclude l'ipotesi di restituzione, vieppiù in presenza dell'accettazione del lavoro senza riserva alcuna.

La parte deduce che, poiché il contratto d ' appalto prevedeva una penale e la procedura prevista dall'applicazione della penale non è stata posta in essere, il Comune non avrebbe più potuto chiedere l'adempimen- to e la restituzione dell'acconto. 4.- Il motivo è inammissibile , atteso che con esso si solleva una questione nuova, non prospettata al giudice di appello.

Secon- do la parte, non sarebbe tuttavia una questione propriamente nuo- va, in quanto rientrerebbe nel thema decidendum , dal momento che era utile a valutare la scarsa importanza dell'adempimento.

Nella memoria, la questione della rilevanza della penale viene pro- postain maniera diversa da come è stata sollevata nel motivo di ri- corso:nel motivo di ricorso, infatti , si deduce che , « fermo restando che la procedura prevista per l'applicazione della penale non è stata posta in essere dal Comune, con la conseguenza che neanche la penale può essere ormai richiesta, al più, il Comune di Vaglio, avrebbe potuto chiedere il pagamento della penale, senza negare il suo debito e quindi dovendolo onorare per l'intero.

Penale che avrebbe dovuto, non facendolo, nell'esercizio del potere discrezio- nale, riconosciuto dal contratto, autodeterminare agendo nei limiti previsti in contratto.

Giammai potrebbe, peraltro, ottenere in resti- tuzione quanto pagato in acconto».

Invece in memoria si deduce che «La presenza di una clausola penale, che predetermina l'entità del risarcimento per specifici inadempimenti, è un elemento fon- damentale che il giudice di merito deve considerare nel valutare la gravità della violazione e, di conseguenza, l'ammissibilità del rime- dio risolutorio.

Una penale di importo modesto, come quella previ- sta nel contratto in esame (da £. 100.000 a £ 1.000.000), è indice della volontà delle parti di non considerare le eventuali mancanze come talmente gravida giustificare lo scioglimento del vincolo con- trattuale» Si tratta in entrambi i casi di questioni nuove, dal momento che la parte nell'atto d'appello non ha dedotto né che il proprio ina- dempimento fosse di scarsa importanza, né che il Comune avrebbe dovuto chiedere la penale e che essa fosse preclusiva della doman- da di risoluzione per inadempimento.

Nell ' atto d ' appello si deduce piuttosto che, una volta accettata l ' opera senza riserve, poiché tale valore doveva darsi al documento sottoscritto dalla funzionaria del Comune, l'ente non avrebbe più potuto chiedere la risoluzione del contratto; il thema decidendum aveva quindi per oggetto la verifi- ca, in base agli elementi istruttori in atti , che il Comune avesse o non avesse accettato l'opera senza riserve.

Si deve qui richiamare consolidata giurisprudenza di questa Corte, già enunciata nella proposta di definizione anticipata, secon- do la quale, qualora una questione giuridica - implicante un accer- tamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'one- re non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio prece- dente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 13.12.2019; Cass. n. 2038 del 24.1.2019; Cass. n. 25319 del 25.10.2017) In definitiva, il ricorso si risolve in questioni nuove o di meri- to, ed in quanto tale è inammissibile.

Nulla sulle spese. in difetto di costituzione del Comune.

Ai sensi dell'art. 380 - bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopola comunicazione della proposta di defini- zione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Nel caso di specie, la definizione è conforme alla proposta, ma,non essendo costituita la controparte, si applica solo il comma quarto della norma, liquidando come da dispositivo.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento,in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00,ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24538/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tem- pore; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 423/2023 depositata il 04/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha chiesto e ottenuto un decreto ingiun- tivo di pagamento per il corrispettivo di un appalto di servizi, stipu- lato con il Comune di Potenza (censimento immobili). Il Comune ha proposto opposizione,proponendo domanda ri- convenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale di Potenza, sulla scorta dell ' accertato inadempi- mento contrattuale da parte della I.B.S. Informatica, ha dichiarato risolto il contratto di appalto e revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto. La Corte d'appello ha respinto il gravame interposto dalla so- cietà, che ha proposto ricorso per cassazione , affidandosi a due motivi. Il Comune intimato non si è costituito. In data 6/12/2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata. Con istanza del 16/01/2025,la ricorrente ha chiesto la deci- sione della causa, ai sensi dell ' art . 380 - bis c.p.c. , e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto di appalto, art. 12 e 15, nonché la violazione dell'art. 1662, comma II , e dell ' art. 1665 c.c.; lamenta l ' erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha stabilito che essa non avrebbe provato l'esatto adempimento, a nulla valendo l'accet- tazione senza riserve dei lavori da parte del Comune, e nella parte in cui ha conseguentemente confermato la risoluzione del contratto per suo inadempimento. La ricorrente evidenzia l'obbligo,gravante sull'ente appaltante, di contestare specificamente ogni eventuale inadempimento contrattuale, la mancanza di un procedimento di formale contestazione, la rilevanza del verbale di ultimazione dei lavori accettato senza riserve, la sussistenza del diritto al paga- mento del corrispettivo. Deduce che la questione centrale non è se le prestazioni fossero state eseguite a regola d'arte – profilo di me- rito – ma quale sia la conseguenza giuridica dell' avvenuta accetta- zione dell'opera da parte del committente, senza riserve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1665 c.c. Lamenta che laCorte d'Appello ab- bia completamente elusol'applicazione di tale norma. Osserva che il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori del 24.03. 2004, regolarmente sottoscritto dalla responsabile del servizio del Comune, non costituisce un mero elemento probatorio liberamente apprezzabile, bensì un atto negoziale recettizio che, in assenza di riserve, integra la "accettazione" dell'opera, con tutte le conse- guenze legali che ne derivano, mentre la Corte d'appello ha errato a declassare tale atto a semplice "ricevuta"base di una successiva e autoassolutoria testimonianza della stessa funzionaria che lo ave- va sottoscritto. 2.-Il motivo è inammissibile. La ricorrente non si confronta con la ragione decisoria e travi- sa in parte il ragionamento della Corte. Il documento denominato “verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori” è stato ritenu- to dalla Corte d'appello non una accettazione dell'opera, ma una semplice ricevuta, in base ad una complessiva valutazione del ma- teriale istruttorio nonché in ragione delle contestazioni sollevate dall'Amministrazione comunale prima della sottoscrizione del do- cumento stesso;questo è un giudizio di merito , che non può discu- tersi in questa sede. Di conseguenza, se non è intervenuta l ' accet- tazione dei lavori,non può invocarsi l ' operatività dell ' art. 1665 c.c . La Corte di merito, come è già stato osservato nella proposta, ha correttamente richiamato il principio di diritto applicabile alla fatti- specie, e cioè che spetta alla parte dare la prova dell ' adempimento della sua prestazione (Cass.,Sez. U, n. 13533 del 30.10.2001) ed ha accertato sulla base della istruttoria condotta che detta prova non era stata fornita; anche questo è un giudizio di merito non di- scutibile in questa sede. Può quindi condividersi quanto già espres- so nella proposta, e cioè che, sotto lo schermo della denunciata violazione di legge, in realtà si mira a chiedere indebitamente a questa Corte di legittimità di rivalutare le risultanze istruttorie e l'accertamento dei fatti che compete al giudice del merito. Sul pun- to,basti ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applica- zione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019). Quanto alla omessa valutazione del comportamento comples- sivo delle parti e alla circostanza che la stazione appaltante non abbia avviato la procedura di verifica - che comunque costituisce una facoltà e non un obbligo- deve rilevarsi che non si può propor- re la censura di cui all ' art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) posto che si tratta di una doppia conforme (ex multis: Cass. n. 5947 del 28/02/2023). In ogni caso è la parte stessa che ammette nel suo ricorso che il Comune ha avuto modo più volte di eccepire sull'esatto inadempimento; secondo la parte ciò sarebbe un mero dialogo tra contraenti, in quanto svolto al di fuori di una formale procedura di contestazione , mentre la Corte d ' appello ha ritenuto che il Comune abbia sollevato delle vere e proprie conte- stazioni in merito all'esatto adempimento. 3.-Con il secondo motivo proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto di appalto, art. 12, art. 1382 c.c. La ricorrente cen- sura la sentenza per non aver tenuto conto dell ' esistenza di una penale nel contratto di appalto, onnicomprensiva dei casi eventuali di inadempimento, che esclude l'ipotesi di restituzione, vieppiù in presenza dell'accettazione del lavoro senza riserva alcuna. La parte deduce che, poiché il contratto d ' appalto prevedeva una penale e la procedura prevista dall'applicazione della penale non è stata posta in essere, il Comune non avrebbe più potuto chiedere l'adempimen- to e la restituzione dell'acconto. 4.- Il motivo è inammissibile , atteso che con esso si solleva una questione nuova, non prospettata al giudice di appello. Secon- do la parte, non sarebbe tuttavia una questione propriamente nuo- va, in quanto rientrerebbe nel thema decidendum , dal momento che era utile a valutare la scarsa importanza dell'adempimento. Nella memoria, la questione della rilevanza della penale viene pro- postain maniera diversa da come è stata sollevata nel motivo di ri- corso:nel motivo di ricorso, infatti , si deduce che , « fermo restando che la procedura prevista per l'applicazione della penale non è stata posta in essere dal Comune, con la conseguenza che neanche la penale può essere ormai richiesta, al più, il Comune di Vaglio, avrebbe potuto chiedere il pagamento della penale, senza negare il suo debito e quindi dovendolo onorare per l'intero. Penale che avrebbe dovuto, non facendolo, nell'esercizio del potere discrezio- nale, riconosciuto dal contratto, autodeterminare agendo nei limiti previsti in contratto. Giammai potrebbe, peraltro, ottenere in resti- tuzione quanto pagato in acconto». Invece in memoria si deduce che «La presenza di una clausola penale, che predetermina l'entità del risarcimento per specifici inadempimenti, è un elemento fon- damentale che il giudice di merito deve considerare nel valutare la gravità della violazione e, di conseguenza, l'ammissibilità del rime- dio risolutorio. Una penale di importo modesto, come quella previ- sta nel contratto in esame (da £. 100.000 a £ 1.000.000), è indice della volontà delle parti di non considerare le eventuali mancanze come talmente gravida giustificare lo scioglimento del vincolo con- trattuale» Si tratta in entrambi i casi di questioni nuove, dal momento che la parte nell'atto d'appello non ha dedotto né che il proprio ina- dempimento fosse di scarsa importanza, né che il Comune avrebbe dovuto chiedere la penale e che essa fosse preclusiva della doman- da di risoluzione per inadempimento. Nell ' atto d ' appello si deduce piuttosto che, una volta accettata l ' opera senza riserve, poiché tale valore doveva darsi al documento sottoscritto dalla funzionaria del Comune, l'ente non avrebbe più potuto chiedere la risoluzione del contratto; il thema decidendum aveva quindi per oggetto la verifi- ca, in base agli elementi istruttori in atti , che il Comune avesse o non avesse accettato l'opera senza riserve. Si deve qui richiamare consolidata giurisprudenza di questa Corte, già enunciata nella proposta di definizione anticipata, secon- do la quale, qualora una questione giuridica - implicante un accer- tamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'one- re non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio prece- dente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 13.12.2019; Cass. n. 2038 del 24.1.2019; Cass. n. 25319 del 25.10.2017) In definitiva, il ricorso si risolve in questioni nuove o di meri- to, ed in quanto tale è inammissibile. Nulla sulle spese. in difetto di costituzione del Comune. Ai sensi dell'art. 380 - bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopola comunicazione della proposta di defini- zione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. Nel caso di specie, la definizione è conforme alla proposta, ma,non essendo costituita la controparte, si applica solo il comma quarto della norma, liquidando come da dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento,in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00,ex art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost
Decreto Cassazione n. 26268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris