CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30ZEF (C.U.I. 04VAXD6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( POLONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 04VAXD6) per il reato previsto all'articolo 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, comunque, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così