CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 30705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6007/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1324/2020 depositata il 15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Brescia, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata per brevità “Cooperativa”o “Fallimento”), aveva dichiarato l’inefficacia, ex art. 67, comma 2°, l.fall., di due pagamenti, ciascuno dell’importo di € 13.000, eseguiti dalla ricorrente in favore della Cooperativa in esecuzione dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la definizione dell’esposizione debitoria della Cooperativa verso [OSCURATO:PERSONA] spa per complessivi € 256.000 e, conseguentemente, aveva condannato quest’ultima alla restituzione in favore dell’attore della somma di € 26.000 oltre interessi. 2. La Corte d’Appello, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti della revocatoria fallimentare, e segnatamente, della scientia decotionis, ha, per quanto qui di interesse, ritenuto non integrata la causa di esonero di cui all’art. 67, comma 3°,lett. d) , l. fall. (pagamento effettuato in esecuzione di un piano attestato) in quanto, a giudizio della Corte, perché possa dirsi che un accordo privato sia stato atto esecutivo di un piano di risanamento non è sufficiente la compatibilità tra il contenuto del singolo accordo e quanto previsto dal piano di risanamento, essendo necessario che tra quest’ultimo e la singola convenzione sia ravvisabile un nesso di consequenzialità diretto ed immediato non predicabile soltanto in relazione a due dati, «l’uno costituito dalla sequenza cronologica, e l’altro dalla coerenza tra la liberazione dell’immobile da gravami e l’accordo in tal senso raggiunto con la convenzione con gli istituti di credito, che faceva richiamo al piano di risanamento e alla relativa attestazione». 3.[OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. 3.1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per avere la corte erroneamente attribuito all’esistenza da tempo di trattative fra le parti la natura di indizio grave per escludere che la transazione fosse riconducibile al piano attestato. 1.1 Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360, comma 1°, n 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, integrato dalla convenzione bancaria i cui contenuti sono stati indicati nel piano di risanamento. 2. Il ricorso è inammissibile. Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: «Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi, considerati nel loro complesso, si risolvono in una critica de facto a fronte di fattispecie di cd. doppia conforme. Contrariamente a quanto sostenuto, non può negarsi che le decisioni di primo e di secondo grado integrino la “doppia conforme”. La ricorrente assume che il tribunale e la corte d'appello siano pervenuti alla decisione in base a ragioni di fatto diverse, perché (a) il tribunale non avrebbe esaminato gli atti del piano e avrebbe omesso anche solo l'accenno all'atto di assenso alla cancellazione ipotecaria, mentre (b) la corte d’appello oltre a dare per assodata l'esistenza del piano avrebbe considerato come elementi "di non trascurabile rilevanza" la successione cronologica e la cancellazione dell'ipoteca. Inoltre (a) il tribunale avrebbe escluso che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] potesse considerarsi attuativo del piano sul presupposto dell'asserita volontà della Tonelli di non aderirvi per procedere in autonomia al recupero del credito (e comunque in quanto i termini di adempimento sarebbero stati troppo generici per potersi considerare fattibili), mentre (b) la corte d'appello avrebbe data per certa sia l'esistenza del Piano, sia la fattibilità delle modalità di estinzione dei debiti con pagamenti rateizzati e cessione di immobile. Quanto sottolineato dalla ricorrente è irrilevante. Nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, “dimostrando che esse sono tra loro diverse” (per tutte Cass. Sez. 3 n. 5947-23). Ricorre l'ipotesi di doppia conforme non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado (come invece il ricorrente sembra supporre), ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6- 2 n. 7724-22). Tale è la situazione di specie, sicché il ricorso può essere definito ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità, essendo il primo motivo interamente funzionale a una revisione del giudizio sulla prova». 2.1 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni, che resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 3.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 4. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del la ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., che ai sensi del comma 4° della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U. n. 27195/2023 e Sez. U. n. 27433 /2023). La Corte stima equo fissare in € 5.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo) e in € 2.500 quella ai sensi del comma 4° della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 5.200 per compensi, di cui € 200 per esborsi, oltre aspese generali ed accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.. Condanna laricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a q