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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13468/2026

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ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 7289/10/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Messina rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],esercente attività di produzione di oggetti in terracotta, avversol’avviso di accertamento per Irpef e altro, in relazione all’anno diNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026imposta 2010, con il quale era stato rideterminato il suo reddito sullabase degli studi di settore;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla contribuenteosservando, per quanto ancora qui interessa, che:- le censure di rito andavano disattese essendo la sentenza di primogrado ben motivata e comunque attenevano al merito;- l’Ufficio può fondare l’accertamento induttivo sulle graviincongruenze riscontrate, indipendentemente dalla regolaritàcontabile, come era avvenuto nel caso in esame in relazione al qualeerano state riscontrate gravi e reiterate anomalie con riferimento allaredditività dell’impresa la cui gestione era costantementeantieconomica, anche perché caratterizzata da margini di ricaricoestremamente modesti, con perdite difficilmente conciliabili, anchesoltanto in considerazione del costo del personale, come risultava daidati analitici indicati nella sentenza di primo grado e non contestati;- detti elementi rendevano recessive le generiche indicazioni dellacontribuente sulla crisi nazionale del settore e delle attività produttivee commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra in seguito all’ultimazionedel tratto autostradale Messina-Palermo (di cui, peraltro, si è tenutoconto nell’avviso con modificazione del cluster e che ha visto neglianni di riferimento contrarsi l’indice di disoccupazione) e sulle sueprecarie condizioni economiche;- la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad ottomotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 del cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, comma 1,Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di motivare la sentenzaimpugnata con riferimento al merito della controversia e all’eccezionedi nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione,trascritto le difese proposte dall’Ente impositore e, dall’altro,totalmente ignorato quelle di parte privata;- il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che“la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affettada "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

Un. n.22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto spiega, seppure in modosuccinto, sia le ragioni per le quali ha ritenuto l’avviso adeguatamentemotivato, anche con riferimento alle giustificazioni fornite dallacontribuente (“Detti elementi rendono recessive le genericheindicazioni della Marina sulla crisi nazionale del settore e delle attivitàproduttive e commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra in seguitoall’ultimazione del tratto autostradale Messina-Palermo (di cui,peraltro, si è tenuto conto nell’avviso con modificazione del cluster eche ha visto negli anni di riferimento contrarsi l’indice didisoccupazione) e sulle sue precarie condizioni economiche”), sia leragioni della pretesa anche alla luce delle deduzioni difensive dellacontribuente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appelloNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al disopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053);- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullitàe/o illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza dimotivazione in relazione alle difese formulate dalla contribuente nelcorso del contraddittorio preventivo;- il motivo è infondato, essendosi la CTR pronunciata sulla asseritamancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato,come si è rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso;- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n.331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, artt. 39, comma 1, lett. d) e 42, del d.P.R. n.633/1972, art. 54, e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non averela CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate non avevaadeguatamente motivato l’avviso di accertamento in relazione allegiustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittoriopreventivo, soprattutto quelle relative alla crisi economica che avevacolpito tutti i settori produttivi in generale e quello della ceramica inparticolar modo, ed alla circostanza che il completamento dellaautostrada Messina-Palermo aveva determinato un isolamento delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ed una drastica diminuzionedella clientela privata con la corrispondente riduzione del fatturato;- il motivo è infondato;- deve premettersi che le modalità dell’accertamento a mezzo deglistudi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass. Sez.

U. 18.12.2009, n. 26635), secondo cuil’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema diNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non èex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispettoagli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito alcontraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullitàdell'accertamento, con il contribuente;- nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare,senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza dellecondizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area deisoggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtàdell'attività economica nel periodo di tempo in esame;- l’eventuale avviso di accertamento, emesso all’esito delcontraddittorio, deve essere motivato sul rilievo dello scostamento,che deve denotare una grave incongruenza, e deve essere, altresì,integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dellostandard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese lecontestazioni sollevate dal contribuente, sempre che questi abbiapartecipato al contraddittorio o che, pur partecipandovi, non si siaastenuto da qualsivoglia attività di allegazione (Cass. 20.09.2017, n.21754);- ne consegue che, ove il contribuente, in sede di contraddittoriopreventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanzeconcrete che giustificano lo scostamento della propria posizionereddituale dagli standards previsti, l'Ufficio, ove non ritengaimpositivo sotto tale profilo (Cass. 31.05.2018, n. 13908);- nella specie, dall’avviso di accertamento impugnato – richiamato nelcontroricorso nei punti essenziali e, comunque, allegato al ricorso, inossequio al principio di autosufficienza - risulta che l’Ufficio haconsiderato anche la circostanza, prettamente territoriale, dellaasserita diminuzione della clientela, dovuta al completamento dellaNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026autostrada Messina-Palermo e al conseguente isolamento del [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, avendo precisato a p. 3 dell’attoimpositivo che “L'Ufficio ha effettuato la revisione con i dati correttiforniti dalla parte, per cui il cluster di appartenenza è risultato essereil n. 9 (imprese che producono prevalentemente maioliche smaltate edecorate a mano), tale cluster descrive correttamente l'attivitàesercitata, motivo per cui sì ritiene correttamente dimostratal'applicabilità dello studio di settore VDJ8U al caso concreto oggettodel presente invito.

Con l'applicazione dei dati corretti lo studio risultaessere non congruo, con un ricavo stimato di € 162.195,00 a fronte diricavi dichiarati per € 138.044100 per cui maggiori ricavi di€24.151,00.”;- a tale proposito non può sostenersi che il presupposto dellalegittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per lequali sono state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuentein sede di contraddittorio, possa estendersi alla adeguatezza e allacompletezza delle risposte fornite dall’Ufficio alle osservazionipresentate dal contribuente, posto che la valutazione di questa Cortedeve limitarsi alla constatazione della sussistenza formaledell’adempimento procedimentale da parte dell’Amministrazione(Cass. n. 17335 del 2022);- la ripresa, peraltro, come ha precisato la CTR, non si è fondata solosull’applicazione degli studi di settore, ma anche sulla constatazionedi una gestione antieconomica dell’impresa, evincibile dalle gravi ereiterate anomalie in relazione alla reddittività dell’impresa,“caratterizzata da margini di ricavo estremamente modesti conperdite difficilmente conciliabili anche soltanto in considerazione delcosto del personale” (p. 4 della sentenza);- dal contenuto dell’avviso di accertamento (p. 4), inoltre, si evinceche le anomalie, reiterate nel tempo, riguardavano il margineNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026operativo lordo sulle vendite; il valore aggiunto per addetto, ilmargine operativo lordo per addetto non dipendente, la resa delcapitale rispetto al valore aggiunto; l’incongruenza del redditocomplessivo dichiarato, derivante in massima parte da quellod'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa: tale incongruenzasi evinceva da diversi fattori quali; 1) reddito complessivo; 2)indicatori di ricchezza ed indicatori di patrimonio che presumonosignificativi elementi di spesa (fabbricati, assicurazioni, immobili,utenze elettriche, utenze elettriche non domestiche, presenza di mod.770 in qualità di sostituto d'imposta);- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sulla eccezione dinullità e/o illegittimità dell’avviso di accertamento nella parte relativaall’IVA per violazione degli artt. 1, 6, 19, 54, 55 e 60 del D.P.R. n.600/73 e per violazione della normativa comunitaria in materia;- il motivo è infondato;- occorre premettere che, sebbene la CTR abbia omesso dipronunciarsi sulla questione prospettata con il suindicato motivo,secondo l’indirizzo ormai costante di questa Corte, “Alla luce deiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che siNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. n. 16171 del 2017);- per quanto riguarda l’asserita incompatibilità degli studi di settorecon la normativa comunitaria in materia di IVA, questa Corte hacondivisibilmente affermato, in tema di IVA, che la determinazionestandardizzata del volume d'affari mediante l'applicazione degli studidi settore non contrasta con il diritto unionale, purché, nel rispetto deiprincipi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa,durante l'intera fase del procedimento di rettifica il contribuente siaposto in condizione di contestare, mediante prova contraria, tantol'esattezza quanto la pertinenza delle risultanze presuntive di dettistudi di settore, nonché di dedurre le circostanze per le quali ilvolume d'affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato conmetodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nelperiodo interessato (Cass. n. 7123 del 2019);- anche la Corte di Giustizia UE (sentenza del 21 novembre 2018 -causa C-648/16), pronunciandosi sulla interpretazione dell'art. 273della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, haprecisato che «l'art. 273 della direttiva IVA non osta, in linea diprincipio, ad una normativa nazionale.... che, al fine di garantirel'esatta percezione dell'IVA e di prevenire l'evasione fiscale, determinil'importo dell'IVA dovuta da un soggetto passivo sulla base delvolume d'affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta distudi settoriali approvati con decreto ministeriale» (punto 36),rilevando che «...il diritto di difesa del soggetto passivo deve esseregarantito durante tutto il corso del procedimento di rettifica fiscale, ilche implica, in particolare, che ogniqualvolta l'Amministrazione siproponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo per ilmedesimo, questi dev'essere posto in condizione di manifestareNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui qualil'Amministrazione intenda fondare la propria decisione (sentenza del3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e Datema HelimannWorldwide Logistics, C 129/13 e C 130/13, punto 30)» (punto 43); «ilsoggetto passivo deve quindi disporre, da un lato, della possibilità dicontestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione,tanto l'esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore inquestione.

Dall'altro, il soggetto passivo dev'essere in grado di farvalere le circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato, benchèinferiore a quello determinato in base al metodo induttivo,corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato»(punto 44).- la Corte di Giustizia, quindi, ha statuito che «la direttiva IVA,nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devonoessere interpretati nel senso che non ostano ad una normativanazionale..... che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte digravi divergenze tra redditi dichiarati e redditi stimati sulla base distudi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato suglistudi di settore, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dalcontribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale conimposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che talenormativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso,nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonchédi diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrariedi cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitareil proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizionicontenute nel titolo X della direttiva IVA...» (punto 46);- la sentenza impugnata ha evidenziato che la contribuente avevafornito le sue giustificazioni, ma che le stesse non erano idonee aspiegare lo scostamento rilevato a seguito dell’applicazione degli studiNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026di settore e che erano prive di rilevanza le generiche considerazioni inordine alla crisi economica nazionale del settore e delle attivitàproduttive e commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastro, di cui si eracomunque tenuto conto con la modificazione del cluster;- con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR omesso rilevareche l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova dellafondatezza della pretesa erariale contenuta nell’avviso diaccertamento impugnato in quanto aveva omesso di depositare neigradi di giudizio di merito lo studio di settore VD18U su cui l’attoimpositivo si fondava;- il motivo è infondato, avendo questa Corte affermato il principiosecondo il quale «in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l.n. 130 del 2022, è una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, sicchè la stessa si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore dellalegge n. 130 del 2022).» (Cass. n. 20816 del 2024);- va in ogni caso rilevato che, nel caso di avviso di accertamentofondato su studio di settore, l'Amministrazione finanziaria non ètenuta ad allegare all'atto notificato il decreto ministeriale diapprovazione del detto studio, in quanto il contribuente è reso edottodegli indici elaborati per la determinazione in via presuntiva delreddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentalepreventivo all'emissione dell'atto impositivo (Cass. n. 14552 del2018;- con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 del cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo laNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026CTR considerato che la ricorrente aveva giustificato lo scostamentotra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio disettore attraverso la crisi che aveva colpito tutti i settori produttivi ingenerale, e quello della ceramica in particolar modo, e l’avvenutocompletamento della autostrada Messina-Palermo che avevadeterminato un isolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastraed una drastica diminuzione della clientela privata con lacorrispondente riduzione del fatturato;- il motivo è inammissibile;- l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenzedepositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;- il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previstodagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.,il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie;- nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, unainsufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata inNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione delle prove, con ciòmotivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovoaccertamento in fatto, non consentito in questa sede, avendo la CTRritenuto che le giustificazioni fornite dalla contribuente non eranoidonee a spiegare lo scostamento e che le generiche considerazioni inordine alla crisi economica erano prive di rilevanza, alla luce deglispecifici correttivi anticrisi già previsti dallo studio di settore;- con il settimo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e dell’art. 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR omesso di rilevare lamancanza delle “gravi incongruenze” necessarie a legittimare l’utilizzodello strumento di accertamento dello studio di settore;- il motivo è infondato;- secondo il più recente orientamento di questa Corte, che il collegiocondivide, in tema di accertamento mediante studi di settore, ilpresupposto delle “gravi incongruenze”, richiesto anche dopo lamodifica dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 da partedell'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Cass. n.20608 del 2022), non può fondarsi solo su soglie legali quantitative discostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione casoper caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, daadattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica,del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale delcontribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poichéanche scostamenti minimi possono assumere rilevanza seaccompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito nondichiarato (Cass. 16815 del 2024);Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026- come ha spiegato la CTR, la ripresa non si è basata solo sulloscostamento tra i ricavi dichiarati e quelli evidenziati dallo studio disettore, essendo stati rilevati ulteriori elementi anomali, reiterati perdiversi anni d’imposta, “in relazione alla reddittività dell’impresa daritenersi costantemente antieconomica, anche perché caratterizzatada margini di ricarico estremamente modesti con perdite difficilmenteconciliabili anche soltanto in considerazione del costo del personale”;- la ripresa, pertanto, non si è fondata solo sull’applicazione deglistudi di settore, ma anche sulla constatazione di una gestioneantieconomica dell’impresa, evincibile dai dati indicati dalla stessacontribuente, che non erano giustificabili dalle generiche indicazionisulla crisi economica;- con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. in quanto la CTR ha erroneamente compensato le spese delgiudizio di appello sia in quanto i giudizi di merito avrebbero dovutoconcludersi in senso totalmente favorevole al contribuente sia perchél’Ufficio nei precedenti gradi di giudizio si è difeso attraverso i proprifunzionari;- il motivo è infondato in quanto il giudice di appello, nel compensarele spese del giudizio, ha fatto corretta applicazione delle norme inmateria, avendo peraltro ravvisato le ragioni per la lorocompensazione;- inoltre, va ribadito che nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o dapropri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazionedelle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazionedella tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con lariduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, attesoche l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta,Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimatia svolgere attività difensiva nel processo (da ultimo, Cass. n. 1019del 2024);- il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquidain € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 7289/10/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Messina rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],esercente attività di produzione di oggetti in terracotta, avversol’avviso di accertamento per Irpef e altro, in relazione all’anno diNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026imposta 2010, con il quale era stato rideterminato il suo reddito sullabase degli studi di settore;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla contribuenteosservando, per quanto ancora qui interessa, che:- le censure di rito andavano disattese essendo la sentenza di primogrado ben motivata e comunque attenevano al merito;- l’Ufficio può fondare l’accertamento induttivo sulle graviincongruenze riscontrate, indipendentemente dalla regolaritàcontabile, come era avvenuto nel caso in esame in relazione al qualeerano state riscontrate gravi e reiterate anomalie con riferimento allaredditività dell’impresa la cui gestione era costantementeantieconomica, anche perché caratterizzata da margini di ricaricoestremamente modesti, con perdite difficilmente conciliabili, anchesoltanto in considerazione del costo del personale, come risultava daidati analitici indicati nella sentenza di primo grado e non contestati;- detti elementi rendevano recessive le generiche indicazioni dellacontribuente sulla crisi nazionale del settore e delle attività produttivee commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra in seguito all’ultimazionedel tratto autostradale Messina-Palermo (di cui, peraltro, si è tenutoconto nell’avviso con modificazione del cluster e che ha visto neglianni di riferimento contrarsi l’indice di disoccupazione) e sulle sueprecarie condizioni economiche;- la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad ottomotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 del cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, comma 1,Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di motivare la sentenzaimpugnata con riferimento al merito della controversia e all’eccezionedi nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione,trascritto le difese proposte dall’Ente impositore e, dall’altro,totalmente ignorato quelle di parte privata;- il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che“la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affettada "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. Un. n.22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto spiega, seppure in modosuccinto, sia le ragioni per le quali ha ritenuto l’avviso adeguatamentemotivato, anche con riferimento alle giustificazioni fornite dallacontribuente (“Detti elementi rendono recessive le genericheindicazioni della Marina sulla crisi nazionale del settore e delle attivitàproduttive e commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra in seguitoall’ultimazione del tratto autostradale Messina-Palermo (di cui,peraltro, si è tenuto conto nell’avviso con modificazione del cluster eche ha visto negli anni di riferimento contrarsi l’indice didisoccupazione) e sulle sue precarie condizioni economiche”), sia leragioni della pretesa anche alla luce delle deduzioni difensive dellacontribuente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appelloNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al disopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullitàe/o illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza dimotivazione in relazione alle difese formulate dalla contribuente nelcorso del contraddittorio preventivo;- il motivo è infondato, essendosi la CTR pronunciata sulla asseritamancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato,come si è rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso;- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n.331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, artt. 39, comma 1, lett. d) e 42, del d.P.R. n.633/1972, art. 54, e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non averela CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate non avevaadeguatamente motivato l’avviso di accertamento in relazione allegiustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittoriopreventivo, soprattutto quelle relative alla crisi economica che avevacolpito tutti i settori produttivi in generale e quello della ceramica inparticolar modo, ed alla circostanza che il completamento dellaautostrada Messina-Palermo aveva determinato un isolamento delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ed una drastica diminuzionedella clientela privata con la corrispondente riduzione del fatturato;- il motivo è infondato;- deve premettersi che le modalità dell’accertamento a mezzo deglistudi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass. Sez. U. 18.12.2009, n. 26635), secondo cuil’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema diNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non èex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispettoagli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito alcontraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullitàdell'accertamento, con il contribuente;- nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare,senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza dellecondizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area deisoggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtàdell'attività economica nel periodo di tempo in esame;- l’eventuale avviso di accertamento, emesso all’esito delcontraddittorio, deve essere motivato sul rilievo dello scostamento,che deve denotare una grave incongruenza, e deve essere, altresì,integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dellostandard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese lecontestazioni sollevate dal contribuente, sempre che questi abbiapartecipato al contraddittorio o che, pur partecipandovi, non si siaastenuto da qualsivoglia attività di allegazione (Cass. 20.09.2017, n.21754);- ne consegue che, ove il contribuente, in sede di contraddittoriopreventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanzeconcrete che giustificano lo scostamento della propria posizionereddituale dagli standards previsti, l'Ufficio, ove non ritengaimpositivo sotto tale profilo (Cass. 31.05.2018, n. 13908);- nella specie, dall’avviso di accertamento impugnato – richiamato nelcontroricorso nei punti essenziali e, comunque, allegato al ricorso, inossequio al principio di autosufficienza - risulta che l’Ufficio haconsiderato anche la circostanza, prettamente territoriale, dellaasserita diminuzione della clientela, dovuta al completamento dellaNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026autostrada Messina-Palermo e al conseguente isolamento del [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, avendo precisato a p. 3 dell’attoimpositivo che “L'Ufficio ha effettuato la revisione con i dati correttiforniti dalla parte, per cui il cluster di appartenenza è risultato essereil n. 9 (imprese che producono prevalentemente maioliche smaltate edecorate a mano), tale cluster descrive correttamente l'attivitàesercitata, motivo per cui sì ritiene correttamente dimostratal'applicabilità dello studio di settore VDJ8U al caso concreto oggettodel presente invito. Con l'applicazione dei dati corretti lo studio risultaessere non congruo, con un ricavo stimato di € 162.195,00 a fronte diricavi dichiarati per € 138.044100 per cui maggiori ricavi di€24.151,00.”;- a tale proposito non può sostenersi che il presupposto dellalegittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per lequali sono state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuentein sede di contraddittorio, possa estendersi alla adeguatezza e allacompletezza delle risposte fornite dall’Ufficio alle osservazionipresentate dal contribuente, posto che la valutazione di questa Cortedeve limitarsi alla constatazione della sussistenza formaledell’adempimento procedimentale da parte dell’Amministrazione(Cass. n. 17335 del 2022);- la ripresa, peraltro, come ha precisato la CTR, non si è fondata solosull’applicazione degli studi di settore, ma anche sulla constatazionedi una gestione antieconomica dell’impresa, evincibile dalle gravi ereiterate anomalie in relazione alla reddittività dell’impresa,“caratterizzata da margini di ricavo estremamente modesti conperdite difficilmente conciliabili anche soltanto in considerazione delcosto del personale” (p. 4 della sentenza);- dal contenuto dell’avviso di accertamento (p. 4), inoltre, si evinceche le anomalie, reiterate nel tempo, riguardavano il margineNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026operativo lordo sulle vendite; il valore aggiunto per addetto, ilmargine operativo lordo per addetto non dipendente, la resa delcapitale rispetto al valore aggiunto; l’incongruenza del redditocomplessivo dichiarato, derivante in massima parte da quellod'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa: tale incongruenzasi evinceva da diversi fattori quali; 1) reddito complessivo; 2)indicatori di ricchezza ed indicatori di patrimonio che presumonosignificativi elementi di spesa (fabbricati, assicurazioni, immobili,utenze elettriche, utenze elettriche non domestiche, presenza di mod.770 in qualità di sostituto d'imposta);- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sulla eccezione dinullità e/o illegittimità dell’avviso di accertamento nella parte relativaall’IVA per violazione degli artt. 1, 6, 19, 54, 55 e 60 del D.P.R. n.600/73 e per violazione della normativa comunitaria in materia;- il motivo è infondato;- occorre premettere che, sebbene la CTR abbia omesso dipronunciarsi sulla questione prospettata con il suindicato motivo,secondo l’indirizzo ormai costante di questa Corte, “Alla luce deiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che siNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. n. 16171 del 2017);- per quanto riguarda l’asserita incompatibilità degli studi di settorecon la normativa comunitaria in materia di IVA, questa Corte hacondivisibilmente affermato, in tema di IVA, che la determinazionestandardizzata del volume d'affari mediante l'applicazione degli studidi settore non contrasta con il diritto unionale, purché, nel rispetto deiprincipi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa,durante l'intera fase del procedimento di rettifica il contribuente siaposto in condizione di contestare, mediante prova contraria, tantol'esattezza quanto la pertinenza delle risultanze presuntive di dettistudi di settore, nonché di dedurre le circostanze per le quali ilvolume d'affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato conmetodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nelperiodo interessato (Cass. n. 7123 del 2019);- anche la Corte di Giustizia UE (sentenza del 21 novembre 2018 -causa C-648/16), pronunciandosi sulla interpretazione dell'art. 273della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, haprecisato che «l'art. 273 della direttiva IVA non osta, in linea diprincipio, ad una normativa nazionale.... che, al fine di garantirel'esatta percezione dell'IVA e di prevenire l'evasione fiscale, determinil'importo dell'IVA dovuta da un soggetto passivo sulla base delvolume d'affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta distudi settoriali approvati con decreto ministeriale» (punto 36),rilevando che «...il diritto di difesa del soggetto passivo deve esseregarantito durante tutto il corso del procedimento di rettifica fiscale, ilche implica, in particolare, che ogniqualvolta l'Amministrazione siproponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo per ilmedesimo, questi dev'essere posto in condizione di manifestareNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui qualil'Amministrazione intenda fondare la propria decisione (sentenza del3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e Datema HelimannWorldwide Logistics, C 129/13 e C 130/13, punto 30)» (punto 43); «ilsoggetto passivo deve quindi disporre, da un lato, della possibilità dicontestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione,tanto l'esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore inquestione. Dall'altro, il soggetto passivo dev'essere in grado di farvalere le circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato, benchèinferiore a quello determinato in base al metodo induttivo,corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato»(punto 44).- la Corte di Giustizia, quindi, ha statuito che «la direttiva IVA,nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devonoessere interpretati nel senso che non ostano ad una normativanazionale..... che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte digravi divergenze tra redditi dichiarati e redditi stimati sulla base distudi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato suglistudi di settore, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dalcontribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale conimposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che talenormativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso,nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonchédi diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrariedi cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitareil proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizionicontenute nel titolo X della direttiva IVA...» (punto 46);- la sentenza impugnata ha evidenziato che la contribuente avevafornito le sue giustificazioni, ma che le stesse non erano idonee aspiegare lo scostamento rilevato a seguito dell’applicazione degli studiNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026di settore e che erano prive di rilevanza le generiche considerazioni inordine alla crisi economica nazionale del settore e delle attivitàproduttive e commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di Camastro, di cui si eracomunque tenuto conto con la modificazione del cluster;- con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR omesso rilevareche l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova dellafondatezza della pretesa erariale contenuta nell’avviso diaccertamento impugnato in quanto aveva omesso di depositare neigradi di giudizio di merito lo studio di settore VD18U su cui l’attoimpositivo si fondava;- il motivo è infondato, avendo questa Corte affermato il principiosecondo il quale «in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l.n. 130 del 2022, è una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, sicchè la stessa si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore dellalegge n. 130 del 2022).» (Cass. n. 20816 del 2024);- va in ogni caso rilevato che, nel caso di avviso di accertamentofondato su studio di settore, l'Amministrazione finanziaria non ètenuta ad allegare all'atto notificato il decreto ministeriale diapprovazione del detto studio, in quanto il contribuente è reso edottodegli indici elaborati per la determinazione in via presuntiva delreddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentalepreventivo all'emissione dell'atto impositivo (Cass. n. 14552 del2018;- con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 del cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo laNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026CTR considerato che la ricorrente aveva giustificato lo scostamentotra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio disettore attraverso la crisi che aveva colpito tutti i settori produttivi ingenerale, e quello della ceramica in particolar modo, e l’avvenutocompletamento della autostrada Messina-Palermo che avevadeterminato un isolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastraed una drastica diminuzione della clientela privata con lacorrispondente riduzione del fatturato;- il motivo è inammissibile;- l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenzedepositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;- il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previstodagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.,il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie;- nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, unainsufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata inNumero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione delle prove, con ciòmotivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovoaccertamento in fatto, non consentito in questa sede, avendo la CTRritenuto che le giustificazioni fornite dalla contribuente non eranoidonee a spiegare lo scostamento e che le generiche considerazioni inordine alla crisi economica erano prive di rilevanza, alla luce deglispecifici correttivi anticrisi già previsti dallo studio di settore;- con il settimo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e dell’art. 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR omesso di rilevare lamancanza delle “gravi incongruenze” necessarie a legittimare l’utilizzodello strumento di accertamento dello studio di settore;- il motivo è infondato;- secondo il più recente orientamento di questa Corte, che il collegiocondivide, in tema di accertamento mediante studi di settore, ilpresupposto delle “gravi incongruenze”, richiesto anche dopo lamodifica dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 da partedell'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Cass. n.20608 del 2022), non può fondarsi solo su soglie legali quantitative discostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione casoper caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, daadattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica,del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale delcontribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poichéanche scostamenti minimi possono assumere rilevanza seaccompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito nondichiarato (Cass. 16815 del 2024);Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026- come ha spiegato la CTR, la ripresa non si è basata solo sulloscostamento tra i ricavi dichiarati e quelli evidenziati dallo studio disettore, essendo stati rilevati ulteriori elementi anomali, reiterati perdiversi anni d’imposta, “in relazione alla reddittività dell’impresa daritenersi costantemente antieconomica, anche perché caratterizzatada margini di ricarico estremamente modesti con perdite difficilmenteconciliabili anche soltanto in considerazione del costo del personale”;- la ripresa, pertanto, non si è fondata solo sull’applicazione deglistudi di settore, ma anche sulla constatazione di una gestioneantieconomica dell’impresa, evincibile dai dati indicati dalla stessacontribuente, che non erano giustificabili dalle generiche indicazionisulla crisi economica;- con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. in quanto la CTR ha erroneamente compensato le spese delgiudizio di appello sia in quanto i giudizi di merito avrebbero dovutoconcludersi in senso totalmente favorevole al contribuente sia perchél’Ufficio nei precedenti gradi di giudizio si è difeso attraverso i proprifunzionari;- il motivo è infondato in quanto il giudice di appello, nel compensarele spese del giudizio, ha fatto corretta applicazione delle norme inmateria, avendo peraltro ravvisato le ragioni per la lorocompensazione;- inoltre, va ribadito che nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o dapropri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazionedelle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazionedella tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con lariduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, attesoche l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta,Numero registro generale 4005/2024Numero sezionale 3136/2026Numero di raccolta generale 13468/2026Data pubblicazione 09/05/2026ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimatia svolgere attività difensiva nel processo (da ultimo, Cass. n. 1019del 2024);- il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquidain € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida