CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 15 dicembre 2023che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentatarapina aggravata, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro600 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti edesclusa l'applicazione della contestata recidiva.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato:2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 530, comma 1, cod. proc. pen., 95 cod. pen.,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, inrelazione al mancato riconoscimento della non imputabilità.La difesa assume che la sentenza impugnata si fonderebbe su una erronea percezionedel contenuto delle prove acquisite, ravvisabile nella discrasia tra quanto risultante dagli attiprocessuali e quanto affermato nella motivazione, secondo il paradigma del travisamentodella prova delineato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il giudice di meritoavrebbe recepito le conclusioni peritali senza confrontarsi con elementi probatori di segnocontrario emergenti dagli atti, così ponendo a base della decisione fatti ritenuti provati ma inrealtà smentiti, ovvero omettendo di considerare circostanze documentalmente acquisite.In tale prospettiva, la difesa evidenzia come la decisione sia stata fondata su elaboratiperitali ritenuti erroneamente completi ed esaustivi, a fronte di significative criticitànell’operato del perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Si deduce, inparticolare, che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente escluso la rilevanza delleirregolarità formali della perizia, con specifico riferimento al reiterato deposito tardivo deglielaborati, senza considerare che, nel caso concreto, tali irregolarità si accompagnavano aprofili di negligenza sostanziale nell’espletamento dell’incarico, idonei a minarne l’affidabilità.Il ricorso sottolinea, infatti, come il perito abbia più volte dichiarato di avere acquisitointegralmente la documentazione medica, salvo successivamente reperirne ulteriore erilevante quantità, senza peraltro modificare le conclusioni già espresse, con un modo dioperare ritenuto sintomatico di superficialità e carenza nell’analisi. Tale circostanza sarebbeemersa anche nel corso dell’escussione dibattimentale del perito, articolatasi in più udienzee caratterizzata dall’emergere progressivo di lacune nell’acquisizione del materiale clinico.Viene altresì censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto infondata la doglianza relativa al deposito tardivo delle relazioni peritali. Secondo laprospettazione difensiva, tale decisione si porrebbe in contraddizione con le risultanzeprocessuali, atteso che la Corte di appello sarebbe, a sua volta, incorsa in plurimi errori diricostruzione fattuale, indicando date di udienza inesatte e negando circostanzedocumentalmente attestate, quali la concessione di termini per il deposito dell’elaboratoperitale.La difesa evidenzia, inoltre, ulteriori incongruenze nella ricostruzione procedimentaleoperata dalla Corte territoriale, segnatamente in relazione alla gestione delle prorogherichieste dal perito, alla calendarizzazione delle udienze e alla valutazione delle istanzedifensive, tra cui quella di sostituzione del perito ai sensi dell’art. 231 cod. proc. pen.Sotto altro profilo, il ricorso lamenta che la Corte di appello si sia limitata a recepireacriticamente le conclusioni peritali, omettendo di confrontarsi con il complesso delladocumentazione medica acquisita, nonché con le emergenze istruttorie che avrebberoimposto un diverso apprezzamento in ordine alla capacità di intendere e di voleredell’imputato.Secondo la prospettazione difensiva, tali vizi motivazionali si risolverebbero in unamotivazione apparente, affetta da contraddittorietà e illogicità manifesta, nonché fondata suun travisamento del compendio probatorio decisivo, con conseguente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena.In particolare, la difesa censura la sentenza impugnata per avere la Corte territorialeomesso di riconoscere il predetto beneficio, senza fornire un’adeguata e puntualemotivazione in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dello stesso.Si assume che il giudice di secondo grado non abbia effettuato una concreta eindividualizzata valutazione della personalità dell’imputato e delle circostanze del caso,limitandosi ad un diniego implicito o comunque apodittico, privo di un reale percorsoargomentativo idoneo a giustificare la decisione.La difesa evidenzia, al riguardo, che non sarebbero stati valorizzati elementi favorevoliemergenti dagli atti, quali la circostanza che l’imputato, sottoposto alla misura cautelaredell’allontanamento dalla casa familiare, non abbia mai violato le prescrizioni, né sarebberostate indicate specifiche circostanze ostative, idonee a giustificare il mancato riconoscimentodel beneficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente ribadito il perimetro del sindacato dilegittimità in ordine alla valutazione della perizia psichiatrica compiuta dal giudice di merito.2.1. L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituiscequestione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato dilegittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni dellaperizia, in modo immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico evalutativo (Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630 – 01; Sez. 1, n. 11897 del18/5/2018, dep. 2019, T., Rv. 276170 - 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv.241828 - 01).2.2. Con riferimento alla prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non lamaggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito,ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delleacquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezzametodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza chenon può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di unaccertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato(Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep.2015, C., Rv. 262722 – 01; in tema di perizia psichiatrica: Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024,M., Rv. 287327 – 01).2.3. Così delineato il perimetro del sindacato di legittimità in materia di perizia, vaosservato che il ricorso denuncia, essenzialmente, un travisamento della prova, articolatodell’elaborato e nell’acquisizione della documentazione sanitaria, che secondo laprospettazione difensiva avrebbero compromesso l’attendibilità degli esiti della periziamedesima.Tali censure sono state disattese dalla Corte di appello, che ha correttamente ritenutoche la valenza delle valutazioni peritali non potesse essere messa in dubbio da carenzeprocedurali, considerato che il termine assegnato al perito per il deposito della relazione èmeramente ordinatorio e, quindi, non si verifica alcuna nullità se, nonostante il suo decorso,il perito non sia stato sostituito e la perizia venga presentata tardivamente (Sez. 5, n. 20299del 25/05/2020, non mass.)2.4. Inoltre, la Corte di appelloha dato puntuale e coerente risposta a censure attinentialla attendibilità della perizia, valorizzando, con argomentazione immune da vizi logici, sia gliesiti della stessa – dalla quale emergeva la presenza di un disturbo da uso di sostanze(cocaina e alcol) non incidente sulla capacità di intendere e di volere – sia il comportamentoprocessuale dell’imputato, che, nel corso dell’interrogatorio, si era mostrato lucido epienamente consapevole, selezionando autonomamente le risposte da rendere, nonché ladocumentazione medica acquisita, dalla quale non risultavano né patologie psichiatriche nécompromissioni stabili delle facoltà psichiche.In tale contesto, deve escludersi la configurabilità del dedotto travisamento della provarelativo all’accertamento peritale, che può essere scrutinato in sede di legittimità soltanto nelcaso – qui non ricorrente – in cui il risultato probatorio sia stato rappresentato in modomacroscopicamente difforme dal suo contenuto reale, in termini di evidente incontestabilità(Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 - 01; Sez. 1, n. 47252 del17/11/2011, Esposito, Rv. 251404 - 01).Per contro, le doglianze difensive si risolvono nella mera prospettazione di una diversalettura delle risultanze processuali e della documentazione sanitaria, sovrapponendosiindebitamente alla valutazione già compiuta dai giudici di merito, operazione che eccede ilimiti del sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della correttatrasposizione del dato probatorio nel percorso argomentativo, in funzione dellaevidenziazione di una eventuale distorsione del "significante", ma non anche del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel meritodell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).2.5. Del resto, la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente coerentecon le risultanze processuali e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di capacità di intendere e volere dell’imputato, avendo i giudici di meritoescluso, con argomentazione logica, la sussistenza, al momento del fatto, di una condizionedi cronica intossicazione da sostanze idonea a incidere sull’imputabilità ai sensi dell’art. 95cod. pen., evidenziando come tale condizione postuli uno stadio patologico irreversibile epermanente, non ravvisabile nel caso di specie, nel quale l’alterazione era da ritenersitransitoria.Va invero ribadito il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale oparziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nelristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purchésiano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità diintendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussistaun nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reatosia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, con la conseguenza che nessunrilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni edisarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli statiemotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in unquadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01; Sez.1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616-01).Analogamente, in tema di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, la capacitàdi incidere sull’imputabilità è riconosciuta solo quando, per il suo carattere ineliminabile e perl'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti, configurabili qualevera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod.pen. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 6, n. 47078 del 24/10/2013,R., Rv. 257333-01).2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze difensive si risolvono inuna inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede dilegittimità, a fronte di una motivazione completa, coerente e immune da vizi logici, rispettosadei principi che governano il sindacato di legittimità in materia di prova scientifica eimputabilità, senza che sia ravvisabile alcuna macroscopica distorsione del dato probatorionei ristretti limiti del dedotto travisamento. Ne consegue, pertanto, la complessiva manifestainfondatezza del motivo.3. Il secondo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione sulla omessaconcessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.3.1. Il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionaledella pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, conconseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verificadella mancanza delle condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penalidell'imputato) ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di unpotere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 cod. pen. al quale l'art.164 cod. pen. rinvia. La concessione del beneficio in oggetto comporta valutazioni di merito,anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sonosottratte al giudizio di legittimità.3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione puntuale ecoerente, delle ragioni poste a fondamento del giudizio prognostico negativo, valorizzandoelementi fattuali specifici, idonei a evidenziare la concreta e attuale probabilità di reiterazionedi condotte antigiuridiche.In particolare, è stata valorizzata la condotta di allontanamento dalla comunitàterapeutica, sintomatica della mancata adesione ad un percorso di recupero rispetto alleproblematiche di abuso di sostanze all’origine dei fatti, nonché l’assenza di una stabileNe consegue che il giudizio negativo espresso dai giudici di merito risulta sorretto da unapparato motivazionale logico e coerente, idoneo a giustificare la prognosi sfavorevole circala futura condotta dell’imputato e, pertanto, immune dalle censure prospettate nel ricorso.4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.5. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n.196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.