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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14571/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letti i motivi nuovi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], «a sostegno del motivo unico»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, a norma dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; considerato che, comunque, tale motivo nuovo trova fondamento in una produzione documentale il cui apprezzamento in fatto, nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudice di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letti i motivi nuovi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], «a sostegno del motivo unico»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, a norma dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; considerato che, comunque, tale motivo nuovo trova fondamento in una produzione documentale il cui apprezzamento in fatto, nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudice di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 ma
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