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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 33750/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di calunnia.

Talanca avrebbe denunciato falsamente il furto dell'autovettura Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] in tal modo incolpando [OSCURATO:PERSONA], o comunque il possessore o conducente del veicolo, del delitto di furto o di ricettazione.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] assunte in assenza di difensore e senza le garanzie previste dalla legge, sebbene, si argomenta, fosse indagato di reato connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede.

Secondo l'imputato, la Corte di appello avrebbe indebitamente confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da Mastrogirolamo, con cui questi, fermato dai carabinieri verso le ore 17 del 18.4.2018 (cioè lo stesso giorno in cui l'imputato presentò la denuncia con cui incolpò falsamente Mastrogirolamo del reato di furto) aveva dichiarato, senza la presenza del difensore, di aver ricevuto dall'imputato eus,k'z il veicolo all'interno \ i \carabinieri avevano rinvenuto oggetti atti allo scasso; dette dichiarazioni sarebbero state irritualmente rese quando il dichiarante era già attinto da indizi di reità in merito alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato in concorso con il Talanca e con l'altro soggetto che era all'interno dell'autovettura per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e, dunque, quelle dichiarazioni avrebbero dovuto essere rinnovate davanti all'Autorità giudiziaria con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.

La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla deduzione difensiva relativa alla sussistenza nel caso di specie di un reato impossibile: al momento in cui fu presentata la denuncia da parte dell'imputato, la vettura, oggetto del furto simulato, era già nella disponibilità dei militari in quanto da questi sequestrata: dunque la denuncia sarebbe stata inidonea ad avviare un procedimento penale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.

La Corte non avrebbe congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche: il fatto non sarebbe espressivo di una professionalità criminale e sarebbe meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Il primo motivo è inammissibile Dalla sentenza impugnata emerge che la prova della consapevolezza della falsa incolpazione compiuta dall'imputato con la denuncia di furto presentata verso le 19,30 del 18.4.2018 è stata fatta discendere non dalle dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria in occasione del controllo, quanto, piuttosto, dalla circostanza per cui, durante il controllo, questi ricevette sulla propria utenza telefonica due telefonate dall'imputato- a cui era intestata la targa prova apposta sull'auto - il cui contenuto fu direttamente ascoltato dai carabinieri; nel corso delle due conversazioni i militari sentirono Talanca chiedere a [OSCURATO:PERSONA] la ragione per cui "non tornava e questi rispondeva che erano stati fermati dai carabinieri; chiedeva al chiamante se poteva raggiungerlo e otteneva risposta negativa dal chiamante perché era a piedi" (così la sentenza impugnata).

Dunque, l'imputato, a cui era riferibile la targa dell'auto, seppe, in occasione di quelle conversazioni, che Mastrogirolamo era stato fermato dai carabinieri e, sulla base di tale informazione, presentò la falsa denuncia di furto della sola autovettura e non anche della targa prova.

L'imputato, ha correttamente argomentato la Corte, al momento in cui presentò la denuncia, era dunque perfettamente a conoscenza che questa non gli era stata rubata, ma che era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che era stato fermato dai carabinieri; una denuncia falsa, presentata sulla base della consapevolezza che quella autovettura era stata intercettata dai militari.

Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso perde la sua consistenza e rivela la sua genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e finisce per dedurre una questione di diritto, quella della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza è di fatto sterilizzata dal ragionamento complessivo posto a fondamento del giudizio di responsabilità.

3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Rv. 248079).

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il reato di calunnia; si è evidenziato come la circostanza che l'autovettura fosse stata "recuperata" dai carabinieri sia irrilevante rispetto al furto denunciato e alla possibilità che fosse intentato un procedimento penale nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto che, come era noto a Talanca, era stato fermato alla guida proprio della macchina il cui furto fu denunciato poche ore dopo.

4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato, facendo riferimento ai molteplici, numerosi, precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, le ragioni giustificative della pena in concreto inflitta e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nulla di specifico è stato dedotto.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di calunnia. Talanca avrebbe denunciato falsamente il furto dell'autovettura Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] in tal modo incolpando [OSCURATO:PERSONA], o comunque il possessore o conducente del veicolo, del delitto di furto o di ricettazione.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] assunte in assenza di difensore e senza le garanzie previste dalla legge, sebbene, si argomenta, fosse indagato di reato connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede. Secondo l'imputato, la Corte di appello avrebbe indebitamente confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da Mastrogirolamo, con cui questi, fermato dai carabinieri verso le ore 17 del 18.4.2018 (cioè lo stesso giorno in cui l'imputato presentò la denuncia con cui incolpò falsamente Mastrogirolamo del reato di furto) aveva dichiarato, senza la presenza del difensore, di aver ricevuto dall'imputato eus,k'z il veicolo all'interno \ i \carabinieri avevano rinvenuto oggetti atti allo scasso; dette dichiarazioni sarebbero state irritualmente rese quando il dichiarante era già attinto da indizi di reità in merito alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato in concorso con il Talanca e con l'altro soggetto che era all'interno dell'autovettura per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e, dunque, quelle dichiarazioni avrebbero dovuto essere rinnovate davanti all'Autorità giudiziaria con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla deduzione difensiva relativa alla sussistenza nel caso di specie di un reato impossibile: al momento in cui fu presentata la denuncia da parte dell'imputato, la vettura, oggetto del furto simulato, era già nella disponibilità dei militari in quanto da questi sequestrata: dunque la denuncia sarebbe stata inidonea ad avviare un procedimento penale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. La Corte non avrebbe congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche: il fatto non sarebbe espressivo di una professionalità criminale e sarebbe meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo è inammissibile Dalla sentenza impugnata emerge che la prova della consapevolezza della falsa incolpazione compiuta dall'imputato con la denuncia di furto presentata verso le 19,30 del 18.4.2018 è stata fatta discendere non dalle dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria in occasione del controllo, quanto, piuttosto, dalla circostanza per cui, durante il controllo, questi ricevette sulla propria utenza telefonica due telefonate dall'imputato- a cui era intestata la targa prova apposta sull'auto - il cui contenuto fu direttamente ascoltato dai carabinieri; nel corso delle due conversazioni i militari sentirono Talanca chiedere a [OSCURATO:PERSONA] la ragione per cui "non tornava e questi rispondeva che erano stati fermati dai carabinieri; chiedeva al chiamante se poteva raggiungerlo e otteneva risposta negativa dal chiamante perché era a piedi" (così la sentenza impugnata). Dunque, l'imputato, a cui era riferibile la targa dell'auto, seppe, in occasione di quelle conversazioni, che Mastrogirolamo era stato fermato dai carabinieri e, sulla base di tale informazione, presentò la falsa denuncia di furto della sola autovettura e non anche della targa prova. L'imputato, ha correttamente argomentato la Corte, al momento in cui presentò la denuncia, era dunque perfettamente a conoscenza che questa non gli era stata rubata, ma che era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che era stato fermato dai carabinieri; una denuncia falsa, presentata sulla base della consapevolezza che quella autovettura era stata intercettata dai militari. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso perde la sua consistenza e rivela la sua genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e finisce per dedurre una questione di diritto, quella della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza è di fatto sterilizzata dal ragionamento complessivo posto a fondamento del giudizio di responsabilità. 3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Rv. 248079). La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il reato di calunnia; si è evidenziato come la circostanza che l'autovettura fosse stata "recuperata" dai carabinieri sia irrilevante rispetto al furto denunciato e alla possibilità che fosse intentato un procedimento penale nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto che, come era noto a Talanca, era stato fermato alla guida proprio della macchina il cui furto fu denunciato poche ore dopo. 4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato, facendo riferimento ai molteplici, numerosi, precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, le ragioni giustificative della pena in concreto inflitta e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nulla di specifico è stato dedotto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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