Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07369/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2014 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen.

Rilevato che il comune motivo dedotto (carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche) con i ricorsi (proposti in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.

U del 25/11/1998, Messina; Sez.

U del 27/09/1995, Serafino; Sez.

U del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA]).

Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2014 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen. Rilevato che il comune motivo dedotto (carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche) con i ricorsi (proposti in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 25/11/1998, Messina; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA]). Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten
Sentenza Cassazione n. 07369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris