CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5765/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F . ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MRC NMR56D58L219U ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 20/C Oggetto: tributi – definizione agevolata N.5765/16 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 781/31/15 depositata in data 21 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai period i di imposta 2006 , 2007, 2008 con cui – a seguito di PVC - venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA a seguito dell’omessa tenuta delle scritture contabili di magazzino; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso del contribuente per il periodo di imposta 2006 e ha rigettato i ricorsi dei periodi di imposta successivi; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 16 giugno 2015, previa riunione, ha respinto l’appello dell’Ufficioin relazione al periodo di imposta 2006 e ha accolto gli appelli della società contribuente in relazione ai periodi successivi, osservando che le scritture contabili di magazzino potessero ritenersi surrogate dalle schede di lavorazione delle giacenze redatte in esito all’inventario di fine esercizio, nonché dalle distinte di magazzino prodotte dall’Ufficio; che ha proposto ricorso l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha allega to con memoria di avere aderito in data 30 maggio 2019 alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con pagamento in diciotto rate, per cui ha fatto istanza di estinzione del giudizio; N.5765/16 R.G. Est. F. D’Aquino considerato che l a definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019(doc. 3 all. memoria cit.); considerato che il giudizio va dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiz