CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/04/2023 dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. per aver realizzato un allaccio abusivo di energia elettrica collegando l'impianto condominiale ascensore/luce al proprio appartamento, ubicato all'interno di un edificio di proprietà del Comune di Genova. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la ricorrenza dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nonostante l'imputato si fosse limitato a collegare una prolunga alla presa di corrente elettrica dell'ascensore condominiale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, anziché ritenere l'aggravante della violenza sulle cose, avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza della diversa aggravante del mezzo fraudolento, anch'essa prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, ha ritenuto l'aggravante dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in ragione del fatto che la vicenda avesse riguardato un edificio destinato alla pubblica utilità, anziché considerare la diversa aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, anch'essa prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalle motivazioni rese dai giudici di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, finiscono col formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - risulta che manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, investono la ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. Premesso che ai sensi dell'art. 392, comma secondo, cod. pen. si ha «violenza sulle cose» allorché il bene venga danneggiato, trasformato ovvero ne venga mutata la destinazione, è pacifico il principio di diritto secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che ricorre l'aggravante contestata in quanto l'imputato, collegando con un cavo l'impianto elettrico condominiale ascensore/luce all'appartamento da lui occupato, ebbe a modificare il percorso dell'energia elettrica, così mutandone la destinazione e impossessandosi della stessa. Del resto, ai fini della sussistenza dell'aggravante della «violenza sulle cose» di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ciò che conta non è che la violenza venga esercitata sulla res oggetto di sottrazione - nella specie, l'energia elettrica -, ma che il danneggiamento o la modificazione su altre cose - nella specie, il percorso elettrico, attraverso la predisposizione di un cavo - si riveli strumentale all'amotio della prima. (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725). 3. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il furto sia stato commesso su cose destinate «a pubblica utilità», atteso che il furto di energia elettrica avvenne su un edificio di proprietà del Comune di Genova, servente alla pubblica utilità perché destinato ad alloggi popolari, uno dei quali abusivamente occupato da Minetti. In questa prospettiva giuridica la sentenza impugnata, richiamando l'attenzione sulla destinazione dell'immobile, motiva esaustivamente sulla sussistenza dell'aggravante. 4. Dalle suesposte considerazioni consegue, ai sensi dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. la procedibilità d'ufficio del reato. 5. Il ricorso, pertanto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor