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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25495/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato inoltre che nessuno dei motivi prospetta un reale vizio di legittimità, tanto che, pur adducendo di volta in volta, una violazione di legge o un vizio di motivazione, si risolvono nella rielaborazione del giudizio di merito, sulla affermazione di responsabilità o sugli aspetti sanzionatori, dimostrando di non comprendere i confini tra giudizio di appello e giudizio di cassazione ed ignorando che quest'ultimo non può ritornare sulla valutazione del fatto ma solamente considerare se la motivazione in cui il giudizio sul fatto si esprima sia, oltre che sussistente, altresì priva di contraddizioni o manifeste illogicità, nemmeno dedotte o enucleate nei motivi di ricorso; considerato che non sono ammissibili in questa sede ricostruzioni alternative dei fatti, di cui è intriso, per contro il ricorso, condannato pertanto all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato inoltre che nessuno dei motivi prospetta un reale vizio di legittimità, tanto che, pur adducendo di volta in volta, una violazione di legge o un vizio di motivazione, si risolvono nella rielaborazione del giudizio di merito, sulla affermazione di responsabilità o sugli aspetti sanzionatori, dimostrando di non comprendere i confini tra giudizio di appello e giudizio di cassazione ed ignorando che quest'ultimo non può ritornare sulla valutazione del fatto ma solamente considerare se la motivazione in cui il giudizio sul fatto si esprima sia, oltre che sussistente, altresì priva di contraddizioni o manifeste illogicità, nemmeno dedotte o enucleate nei motivi di ricorso; considerato che non sono ammissibili in questa sede ricostruzioni alternative dei fatti, di cui è intriso, per contro il ricorso, condannato pertanto all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25495/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris