CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 26833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; /7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] poiché la porzione di pena per il reato ostativo di rapina aggravata a norma dell'art. 628, terzo comma, cod. pen. era ancora in esecuzione al momento della domanda. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato poiché il ricorrente non risulta essere mai stato condannato per una rapina aggravata commessa da una persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416- bis cod. pen. 2.1. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2022 il difensore comunicava la rinuncia al ricorso per essere venuto meno l'interesse. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura richiesta, come risulta anche dalla posizione giuridica. 3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza