CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine agli artt. 546, 125 comma 3, 187, 597 cod. proc. pen. e 56, 62-bis e 133 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e pag. 16 in punto di dosimetria della pena inflitta, il cui discostamento dal minimo edittale è stato correttamente motivato dalla Corte territoriale in ragione delle spessore criminale dei correi e della gravità delle condotte); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di norme processuali con specifico riferimento all'art. 526 cod. proc. pen., non è consentito poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati dì fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]